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Articolo 149 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Controversie in materia di invalidità pensionabile

Dispositivo dell'art. 149 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.

Massime relative all'art. 149 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Cass. civ. n. 30860/2019

La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perchè l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).

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Consulenze legali
relative all'articolo 149 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

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E. F. chiede
giovedì 23/03/2023 - Calabria
“A seguito visita di revisione mi è stata ridotta la % d'invalidità dall' 85% al 75%.
Dopo ricorso giudiziario con CTU mi veniva riconosciuta, con decreto di omologa, la pensione d'inabilità con % d'invalidità al 100%.
Dopo circa nove mesi l'inps mi comunicana la reiezione della domanda di pensione d'inabilità per la mancanza della preventiva domanda di aggravamento.
Visto che l'aggravamento si è verificato durante il ricorso contro la revisione inps, accertato dal mio medico legale e dal CTU, chiedo: può essere applicato l'art. 149 disp. att. cpc. ed essere, in un nuovo ricorso giudiziario contro l'inps, confermato dal giudice?
Nel mio caso, può trovare applicazione la sentanza del 09 maggio 2022, n. 14561?

Nell'attesa, distinti saluti”
Consulenza legale i 30/03/2023
La Suprema Corte con l’ordinanza n. 23618/2021, pronunciandosi sul ricorso di un cittadino avverso la declaratoria di inammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo richiesto dal medesimo per pensione di invalidità, per difetto di domanda amministrativa di aggravamento rispetto alle condizioni sanitarie preesistenti relative ad assegno in godimento, ha affermato che ove l’interessato abbia chiesto in via amministrativa unicamente l’assegno di invalidità, è improponibile la domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per l’attribuzione della pensione di inabilità attesa, per tale prestazione, la mancanza della preventiva richiesta amministrativa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970.
Infatti, la richiesta di riconoscimento dell’assegno di invalidità non preclude la possibilità di presentare, nella competente sede amministrativa, domanda per l’attribuzione della pensione di inabilità, dovendosi ritenere che il divieto, previsto dall’art. 11 della legge n. 222 del 1984, di presentare una nuova domanda fino a che non sia concluso l'”iter” amministrativo di quella precedentemente avanzata ovvero, in caso di ricorso in sede giudiziaria, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, miri ad evitare la duplicazione delle istanze che abbiano ad oggetto “la stessa prestazione” e non anche il caso di domande per prestazioni distinte e diversamente disciplinate dalla legge, quali sono l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva la non necessità della domanda amministrativa, in quanto in sede di revisione dell’assegno sarebbe riconoscibile l’aggravamento delle condizioni sanitarie.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata in ragione della mancanza della domanda amministrativa della pensione di inabilità, che era prestazione diversa da quella in godimento.
La Suprema Corte ha poi precisato che “in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l’attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all’art. 149 disp.att. cod. proc. civ., atteso che la citata norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l’originaria domanda.
Nel caso oggetto dell’ordinanza, a seguito di revisione promossa dall’ufficio (senza dunque alcuna domanda di aggravamento proposta dall’interessato) era stata confermata l’invalidità del 75% del ricorrente (già beneficiario di assegno), escludendosi l’aggravamento delle condizioni sanitarie dello stesso. Ma la Corte ha precisato che, anche se l’INPS avesse riscontrato in sede di revisione un aggravamento delle condizioni sanitarie tali da giustificare il diritto alla pensione, tale accertamento non avrebbe potuto costituire un diritto alla diversa prestazione (mai richiesta prima in sede amministrativa), ma avrebbe potuto essere solo la premessa di una domanda amministrativa di pensione.
Alla luce di tale ordinanza non sembra pertanto possibile procedere come indicato nella richiesta di parere.
Nemmeno appare applicabile al caso di specie quanto indicato nella sentenza 09 maggio 2022, n. 14561. Infatti, le conclusioni a cui è arrivata la Corte in quest’ultimo arresto riguardano la revoca di benefici già in godimento. La domanda amministrativa ha, in via di principio, la funzione di una preventiva valutazione oggettiva da parte dell’INPS dell’esistenza dei requisiti necessari per ottenere la prestazione assistenziale, ma nel caso di richiesta di ripristino di quest’ultima a seguito della sua revoca, la valutazione dell’INPS è stata appena fatta e una seconda sarebbe un inutile duplicato. La Cassazione ha rilevato che la presentazione di una domanda amministrativa ha anche l’effetto sostanziale di determinare la data di decorrenza della prestazione richiesta, pertanto, imporre la domanda amministrativa anche in caso di richiesta di accertamento della persistenza dei requisiti originariamente riconosciuti priverebbe l’interessato, in caso di esito positivo, della prestazione dalla data della revoca alla data del nuovo accertamento positivo.
Nel caso di specie, tuttavia, non è mai stata fatta richiesta di pensione di inabilità. Pertanto, l’INPS non ha avuto modo di pronunciarsi sui requisiti necessari per questo tipo di prestazione, distinta e diversamente disciplinata rispetto all’assegno di invalidità.