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Articolo 112 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 112 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Articolo abrogato dalla L. 26 novembre 1990, N. 353.

[Fino a quando non siano decorsi i termini stabiliti dall'art. 178 quinto comma del Codice, il giudice istruttore, davanti al quale č stato proposto il reclamo, puō, d'ufficio, rimettere le parti al collegio a norma dell'art. 187 secondo e terzo comma dello stesso codice. In questo caso il giudice invita le parti a precisare le conclusioni a norma dell'art. 189 del codice]

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