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Articolo 61 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ordine di trattazione e discussione delle cause

Dispositivo dell'art. 61 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163 bis del codice.

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