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Articolo 38 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Deposito di cancelleria della parte che si costituisce

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 38 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso, o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, oltre i depositi specificamente previsti dalla legge, deve consegnare al cancelliere la carta bollata per lo svolgimento del procedimento e una somma per spese di cancelleria che il capo di ciascun ufficio giudiziario fissa con disposizione generale o con provvedimento speciale.

Il cancelliere deve rifiutare di ricevere gli atti che non sono accompagnati dai depositi di cui al comma precedente.

Quando nel corso del procedimento ne ravvisa la necessità, il cancelliere può chiedere alla parte e al difensore di essa l'integrazione dei depositi.

La parte e il suo difensore sono tenuti in solido a soddisfare la richiesta del cancelliere. In mancanza il capo dell'ufficio giudiziario ordina il deposito con decreto che costituisce titolo esecutivo contro la parte e il suo difensore.]

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