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Articolo 34 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Contenuto del registro cronologico

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 34 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Articolo abrogato dalla L. 2 dicembre 1991, n. 399.

[Nel registro cronologico debbono essere iscritti, appena formati, gli atti originali compilati dal cancelliere o compiuti col suo intervento. In margine a ciascun atto deve essere riportato il numero sotto il quale l'atto stesso č iscritto nel registro cronologico.]

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