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Articolo 29 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Registri di cancelleria della pretura

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 29 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Articolo abrogato dalla L. 2 dicembre 1991, n. 399.

[Il cancelliere della pretura deve tenere i seguenti registri:

  1. 1) ruolo generale degli affari contenziosi civili;
  2. 2) rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;
  3. 3) ruolo di udienza nel quale sono segnate le cause portate alla discussione davanti al pretore, e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal pretore e dal cancelliere;
  4. 4) ruolo generale degli affari civili non contenziosi;
  5. 5) rubrica alfabetica generale degli affari civili non contenziosi;
  6. 6) ruolo generale delle esecuzioni;
  7. 7) rubrica alfabetica generale delle esecuzioni;
  8. 8) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
  9. 9) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
  10. 10) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale;
  11. 11) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;
  12. 12) registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38 contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;
  13. 13) registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38.

Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal pretore, il quale nota in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro.]

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