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Articolo 35 Decreto "Cura Italia"

(L. 24 aprile 2020, n. 27)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Disposizioni in materia di terzo settore

Dispositivo dell'art. 35 Decreto "Cura Italia"

1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole «entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 ottobre 2020».

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole «entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 ottobre 2020».

3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data del 31 ottobre 2020 di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.

3-bis. Per il solo anno 2020, il termine di un anno di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, è fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione delle somme.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-quater. All'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: «almeno biennale» sono sostituite dalle seguenti: «almeno triennale».

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