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Articolo 22 Codice della protezione civile

(D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

[Aggiornato al 03/03/2024]

Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalitą di protezione civile

Dispositivo dell'art. 22 Codice della protezione civile

1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio delle azioni di previsione e prevenzione e dei loro effetti, per individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio(1).

3. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quelle di cui ai comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.

Note

(1) Comma modificato dall'art. 13, comma 1, lettera a), b) e c) del D. Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.

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