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Articolo 493 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Trascrizione delle intercettazioni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 493 bis Codice di procedura penale

Articolo abrogato dal D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.

[(1)1. Il giudice dispone, su richiesta delle parti, la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.

2. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie.

3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possono estrarre copia(2).]

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 3, D.Lgs. 29/12/2017, n. 216 con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.
Successivamente, il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".
(2) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione."

Spiegazione dell'art. 493 bis Codice di procedura penale

L'articolo in commento ha adeguato l'impianto normativo attuale alle nuove tecnologie investigative previste in materia di flusso di comunicazioni informatiche o telematiche.

Qualora venga utilizzato tale mezzo di ricerca della prova, è necessario che i risultati acquisiti vengano acquisiti nel fascicolo per il dibattimento, affinchè possa esserne eventualmente data lettura e, di conseguenza, perché gli elementi di prova ivi contenuto possano essere utilizzati dal giudice per formare la propria decisione in merito.

La trascrizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche avviene solo su richiesta delle parti ed è disposta dal giudice, affinché esse siano rese in forme intellegibile. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano i modi, le garanzie e le forme previste per l'espletamento delle perizie.

Da ultimo, visto che l'intelligibilità del flusso di informazioni è funzionale ad una più effettiva conoscenza del contenuto in favore delle parti, queste ultime possono estrarne copia.

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