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Articolo 11 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia

Dispositivo dell'art. 11 bis Codice di procedura penale

1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui all'articolo 76 bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11.

Ratio Legis

Qualora un magistrato componente la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, applicato presso una sede periferica, venga coinvolto in un procedimento, ai fini della determinazione della competenza si dovrà ritenere inserito a pieno titolo nell'ufficio della sede periferica di destinazione e, conseguentemente, dovranno essere applicati i criteri previsti dall'art. 11 c.p.p..

Spiegazione dell'art. 11 bis Codice di procedura penale

Esistono vari deroghe alle normali regole di determinazione della competenza per territorio, ognuna con la propria ratio.

La deroga di cui al presente articolo si spiega con la necessità di assicurare una certa imparzialità di giudizio qualora venga in rilievo un procedimento in cui sia coinvolto, a vario titolo, un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Innanzitutto, per applicarsi l'articolo 11, cos' come disposto dalla presente norma, il magistrato antimafia e antiterrorismo deve essere imputato, persona offesa o danneggiata del reato. In secondo luogo, la competenza spetterebbe, di regola, all'ufficio giudiziario ricompreso nel distretto di corte d'appello in cui l magistrato coinvolto svolge le proprie funzioni, o le svolgeva al momento del fatto.

Qualora sussistano i due presupposti di cui sopra, la competenza per tali procedimenti spetta al giudice ugualmente competente per materia che abbia sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato dalla legge, in base ad una tabella incentrata sul criterio della circolaritàIn tal guisa si evitano le competenze incrociate.

Le regole suillustrate valgono anche nelle ipotesi in cui vi siano procedimenti connessi ex art. 12 a quelli in cui il magistrato è coinvolto.

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