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Articolo 554 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

Dispositivo dell'art. 554 Codice di procedura civile

Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione (1) dispone (2) che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario (3) o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo (4) che designa, sentite le parti.

Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari (5).

Note

(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Il provvedimento di affidamento riveste la forma dell'ordinanza.
(3) Nel l'ipotesi in cui vi siano più assegnatari ma la vendita del pegno sia chiesta da uno soltanto di essi, è necessario che nella relativa istanza siano menzionati anche gli altri, i quali dovranno essere sentiti dal giudice dell'esecuzione.
(4) Il terzo è una persona estranea sia al rapporto obbligatorio intercorrente tra creditore procedente e debitore esecutato che a quello tra quest'ultimo e il terzo pignorato.
(5) Nell'ipotesi in cui il credito ipotecario sia stato assegnato a più creditori, l'annotazione andrà effettuata in proporzione dei crediti di ciascuno, rispettando, ove vi siano, le cause legittime di prelazione.

Ratio Legis

La norma trova la sua ratio in quanto rappresenta il logico corollario dell'art. 544 del c.p.c..

Spiegazione dell'art. 554 Codice di procedura civile

La norma in esame prende in considerazione il caso in cui il credito assegnato o venduto risulti garantito da pegno o da ipoteca.
Nell’ipotesi di pegno il giudice dell’esecuzione deve disporre che la cosa data in pegno venga affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito o ad un terzo estraneo, che può designare dopo aver sentito le parti.
Tale provvedimento può essere assunto con la medesima ordinanza con cui è disposta l'assegnazione o la vendita, ovvero con provvedimento autonomo sempre nella forma dell'ordinanza, atteso che devono sempre essere previamente «sentite le parti».
Qualora colui il quale ha la detenzione della cosa data in pegno, non intenda consegnarla secondo quanto disposto dal giudice dell'esecuzione, vi potrà essere forzatamente con l’ausilio dell'ufficiale giudiziario, il quale provvede a redigere processo verbale

Nell’ipotesi di ipoteca, invece, è necessario procedere a trascrizione del provvedimento di assegnazione o di vendita.
Tale annotazione avviene su istanza del beneficiario interessato al compimento dell'atto, atteso che si tratta di una formalità imposta a pena di inefficacia della trasmissione della garanzia.
Allorché, poi, l'assegnazione del credito garantito sia pronunciata a favore di una pluralità di creditori, l'annotazione non può che aver luogo pro quota, nel rispetto delle diverse cause di prelazione che eventualmente assistono ciascun creditore concorrente assegnatario.

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