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Articolo 242 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Divieto di riferire il giuramento suppletorio

Dispositivo dell'art. 242 Codice di procedura civile

Il giuramento deferito d'ufficio a una delle parti non può da questa essere riferito all'altra (1).

Note

(1) La norma si applica sia al giuramento suppletorio (menzionato nella rubrica dell'articolo), sia al giuramento estimatorio, considerato species di quello suppletorio.

Ratio Legis

Il divieto contenuto nella norma in commento trova il suo fondamento nel fatto che il giuramento suppletorio (ed estimatorio) sono mezzi di prova affidati esclusivamente all'iniziativa del giudice, che adotta la sua decisione sulla base di una valutazione del tutto discrezionale. Il legislatore non ha potuto quindi consentire che le parti possano sovrapporre la loro volontà a quella dell'organo giudicante. Esse, tuttavia, possono provocare la revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento, proponendo relativa istanza in cui venga addotta l'assenza delle condizioni richieste dalla legge per l'ammissione di quel mezzo di prova.

Spiegazione dell'art. 242 Codice di procedura civile

Con questa norma si vieta alla parte cui è deferito il giuramento suppletorio o estimatorio di riferirlo all'avversario.
Tale divieto è sicuramente coerente con l'iniziativa officiosa della delazione, in quanto il “riferimento” trova la propria giustificazione nell'opzione per il giuramento esercitata dal deferente-riferito.
Va a tal proposito evidenziato che la scelta di deferire il giuramento suppletorio ad una piuttosto che all'altra parte (scelta incensurabile in sede di legittimità), costituisce un aspetto essenziale della valutazione che il giudice è chiamato a compiere ai sensi del n. 2 dell’art. 2736 del c.c., in vista del corretto e proficuo impiego di tale mezzo di prova.


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