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Articolo 190 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 190 bis Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 63 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.

[Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte precisare le conclusioni ai sensi dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Se una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.]

Ratio Legis

L'abrogazione dell'art. 190 bis è correlata all'introduzione del Capo III bis al libro Il del codice (rubricato "Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica", artt. 281 bis ss. c.p.c.), le cui disposizioni disciplinano in maniera dettagliata la fase della decisione della controversia da parte del tribunale in composizione monocratica, nonché le ulteriori particolarità del procedimento di cognizione dinanzi al giudice unico.

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Consulenze legali
relative all'articolo 190 bis Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Alberto V. chiede
giovedì 26/06/2014 - Lazio
“Buongiorno, come è possibile sapere la decisione di un Giudice di Pace , visto che lo stesso non mi ha riferito nulla al termine dell'udienza ? Faccio presente che il fascicolo era iscritto a ruolo e assegnato al giudice nel 02/2011 e che sono stato in udienza di comparizione nel 10/2013, e a tutto oggi non ho ricevuto comunicazioni ulteriori. Grazie”
Consulenza legale i 26/06/2014
La parte ha sempre diritto di recarsi dal Giudice di Pace e chiedere presso la cancelleria lo stato del procedimento.
Inoltre, da qualche tempo è stato attivato un pubblico registro per la consultazione (anonima) dei fascicoli degli uffici di Giudice di Pace italiani: https://gdp.giustizia.it/
Chi è in possesso del numero di ruolo della causa, può tranquillamente consultare il registro e verificare a che punto è il processo.


Lucia chiede
giovedì 23/02/2012 - Campania
“Vorrei sapere quanto tempo può durare la fase decisoria del giudice dopo la consegna di tutte le varie documentazioni (CTU compresa, documentazioni presentate il 14/02/2012),visto che per la mia causa civile che dura già da circa 5 anni, il giudice di competenza l'ha fissata per il 16/10/2014!! Sono legali questi tempi di attesa?
Grazie in anticipo per la vostra cortese risposta.”
Consulenza legale i 06/03/2012

Nel calcolare quanto dura un processo bisogna prendere atto che i rinvii delle udienze dipendono dal carico del ruolo dei giudici e dalla sede giudiziaria. In più è opportuno sapere che le cause instaurate dinanzi al Tribunale sono più lunghe rispetto a quelle instaurate dinanzi al Giudice di Pace. Solitamente, una causa in Tribunale ha una possibile durata che va dai cinque ai sette anni, a seconda della complessità del caso concreto. Una causa di Giudice di Pace, invece, di solito ha una durata media di un anno e mezzo. Il coinvolgimento anche di un c.t.u., magari con la previsione di un termine assegnato dal giudice alle parti per trasmettere al c.t.u. stesso le rispettive osservazioni sulla sua relazione, costituisce supplemento di indagine che contribuisce, in misura significativa, al protrarsi della durata del giudizio.

Una cosa da dire, comunque, in ordine alla durata del giudizio, è che in tutti i casi in cui lo stesso superi i quattro anni, vi è la possibilità per la parte di chiedere una equa riparazione, cioè un risarcimento del danno morale per la durata eccessiva del procedimento. Ciò qualora sussistano i presupposti delineati dalla l. 89/2001, meglio conosciuta come "legge Pinto".


Anita chiede
giovedì 10/03/2011 - Veneto

“Nella nostra causa di risarcimento del danno, il c.t.u. non è stato in grado di eseguire la relazione, di cui il giudice istruttore, l'aveva incaricato per nostra richiesta. All'ennesima udienza, il giudice lo ha sospeso (c.t.u.) e si è riservato di prendere una decisione...
Volevamo quindi sapere: quale decisione? e quanto tempo può trascorrere per sapere la decisione del giudice? Cosa potrebbe succedere?
Grazie

Consulenza legale i 11/03/2011

La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 196 del c.p.c. secondo la quale il giudice ha la facoltà di sostituire, qualora ricorrano gravi motivi, il CTU designato. Sembra di comprendere che il giudice si è riservato di decidere sul punto. Allo scioglimento di riserva, il cui tempo è variabile, in base al carico di lavoro dell’ufficio giudiziario, verrà emessa un’ordinanza con cui potrebbe essere disposta anche la rinnovazione delle indagini con il conferimento di incaricato al nuovo CTU. Attenzione che il CTU sostituto potrebbe comunque presentare una notula delle proprie competenze.


Steve chiede
mercoledì 22/12/2010

“Vorrei sapere se nel depositare le note (comparsa conclusionale e memorie autorizzative) gli avvocati devono versare dei soldi in cancelleria, e se dovuto a quanto ammonta la spesa totale?”

Consulenza legale i 22/12/2010

Il mero deposito in cancelleria degli atti non comporta alcuna spesa viva per la parte (né quindi per il suo difensore). Vengono sostenute delle spese, invece, per il rilascio di copie autentiche, copia di verbale d'udienza, notificazione di atti, richiesta di invio di provvedimento all'agenzia delle entrate, etc.

Discorso diverso vale per i diritti dovuti all'avvocato, tassativamente indicati nel tariffario forense: ad esempio, è prevista la corresponsione di diritti - predeterminati in base al valore della causa - per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria.


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