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Articolo 152 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Forma della domanda

Dispositivo dell'art. 152 Codice di giustizia contabile

1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

  1. a) l'indicazione del giudice;
  2. b) gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso č proposto;
  3. c) la determinazione dell'oggetto della domanda;
  4. d) l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;
  5. e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione;
  6. f) la formulazione delle conclusioni;
  7. g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

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