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Articolo 98 vicies Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Disponibilitą di servizi

Dispositivo dell'art. 98 vicies Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi di comunicazione vocale e dei servizi di accesso a internet forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore.

2. Il Ministero provvede affinché i fornitori di servizi di comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza e la trasmissione ininterrotta degli allarmi pubblici.

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