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Articolo 30 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Sanzioni

Dispositivo dell'art. 30 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico.

2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22, comma 6, forniscono, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate o incomplete, il Ministero o l'Autorità, in base alle rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto alla gravità del fatto e alle conseguenze che ne sono derivate.

3. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda l'installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.

5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.

6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e contributi, di cui rispettivamente agli articoli 16 e 42, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.

7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla forza pubblica.

8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai commi 3, 4 e 5 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero commina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dagli stessi commi.

9. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 11 comma 4, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 580.000,00.

10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00.

11. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.

12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente decreto dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000,00 a euro 5.000.000,00, ordinando altresì all'operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce.

13. Nei confronti dei soggetti che offrono al pubblico i servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete, in caso di accertamento delle violazioni previste dai commi 3, 9 e 10 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00.

14. Nei casi previsti dai commi 8, 9, 10 e 11, 12, 13 e 15 e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42, nei termini previsti dall'allegato n. 12, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero su segnalazione dell'Autorità, e previa contestazione, può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti amministrativi di cui all'articolo 16. L'Autorità commina, previa contestazione, una sanzione amministrativa pecuniaria del 10% del contributo dovuto per ogni semestre di ritardato pagamento o, se la violazione è reiterata per più di due volte in un quinquennio, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.

15. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte III, nonché dell'articolo 98 octiesdecies, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00.

16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 57, comma 6, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.

17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 56, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo l'esercizio dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articoli [[n94comuelet]] comma 6, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 98, 98 quindecies, 98 sedecies, 98 septiesdecies e 98 duodetricies il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi più gravi, fino al 5% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento della notifica della contestazione e ordinano l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare gravità o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli 98, 98 quindecies, 98 sedecies, 98 septiesdecies e 98 duodetricies per più di due volte in un quinquennio, l'Autorità irroga la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione.

20. In caso di violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1, dell'articolo 6-quater, commi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, commi l, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'articolo 16, comma 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1, dell'articolo 6-quater, comma 1, dell'articolo 6-sexies, commi 1 e 3, dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 14 o dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

21. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, o dell'articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

22. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 13, 21, 22 e 23, a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

23. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal decreto, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

24. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

25. Se gli accertamenti delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 17 e 18 del presente articolo sono effettuati dagli Ispettorati del Ministero, gli stessi provvedono direttamente all'applicazione delle relative sanzioni amministrative.

26. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza informatica è punita, con una sanzione amministrativa pecuniaria:

  1. a) da euro 250.000 a euro 1.500.000 per l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a);
  2. b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata comunicazione di ogni incidente significativo di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b);
  3. c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per la mancata fornitura delle informazioni necessarie per valutare la sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a).

27. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell'operatore.

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