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Articolo 264 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere

Dispositivo dell'art. 264 Codice delle assicurazioni private

1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma 3.

2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato Membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

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