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Articolo 226 bis Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo

Dispositivo dell'art. 226 bis Codice delle assicurazioni private

1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si dota di procedure per individuare il deterioramento delle condizioni del gruppo finanziarie e comunica immediatamente all'IVASS il deterioramento individuato.

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