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Articolo 217 septies Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una societā di partecipazione assicurativa o da una societā di partecipazione finanziaria mista

Dispositivo dell'art. 217 septies Codice delle assicurazioni private

1. Gli articoli 217 bis, 217 ter, 217 quater, 217 quinquies, art. 217 sexies del codice ass. private si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista.

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