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Articolo 212 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Procedure di controllo interno

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 212 Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato dal D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74

[1. Le imprese di cui all'articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione . 2. Le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione o sul gruppo assicurativo.]

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