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Articolo 344 decies Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Misura transitoria sulle riserve tecniche

Dispositivo dell'art. 344 decies Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione può applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche. La deduzione può essere applicata a livello dei gruppi di rischi omogenei di cui all'articolo 36 novies, comma 1.

2. L'applicazione della deduzione transitoria di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS.

3. La deduzione transitoria corrisponde a una parte della differenza tra i due importi seguenti:

  1. a) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, calcolate secondo l'articolo 36 bis alla data del 1° gennaio 2016;
  2. b) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione, calcolate secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche in vigore al 31 dicembre 2015.

4. La deduzione transitoria massima diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento a partire dal 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032.

5. Se l'impresa, al 1° gennaio 2016, applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 37-septies, l'importo di cui al comma 3, lettera a), è calcolato con l'aggiustamento per la volatilità al 1° gennaio 2016.

6. Gli importi delle riserve tecniche, compreso, se applicabile, l'importo dell'aggiustamento per la volatilità, utilizzati per calcolare la deduzione transitoria di cui al comma 3, possono essere ricalcolati ogni 24 mesi o con una frequenza maggiore in caso di rilevante variazione del profilo di rischio dell'impresa. Il ricalcolo è effettuato su autorizzazione o richiesta dell'IVASS.

7. La deduzione di cui al comma 3 può essere limitata dall'IVASS qualora la sua applicazione possa comportare una riduzione dei requisiti sulle risorse finanziarie applicati all'impresa rispetto a quelli calcolati secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015.

8. L'impresa che applica il comma 1:

  1. a) non applica l'articolo 344 novies;
  2. b) se non può soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità senza applicare la deduzione transitoria, presenta una relazione annuale all'IVASS concernente le misure adottate e i progressi realizzati per ristabilire, alla fine del periodo di transizione di cui al comma 4, un livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di ripristinare l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità;
  3. c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47 septies, rende pubblico il fatto che applica la deduzione transitoria alle riserve tecniche e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale deduzione avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa(1).

Note

(1) Comma 8, lettera a), modificato dall'art. 1, comma 35, del D. Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

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