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Articolo 332 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilitā delle imprese di assicurazione

Dispositivo dell'art. 332 Codice delle assicurazioni private

1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile della società nell'esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale.

2. La voce riserve di rivalutazione prevista nello stato patrimoniale del bilancio delle imprese di assicurazione contiene, fra l'altro, il fondo di integrazione di cui al comma 1 già iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.

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