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Articolo 206 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Assistenza per l'esercizio della vigilanza supplementare

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 206 Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato dal D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74

[1. L'ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalità per le verifiche necessarie all'esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che riguardano un'impresa che sia: a) un'impresa controllata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica; b) un'impresa controllante l'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica; c) un'impresa controllata da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica o un'impresa comunque con quest'ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96. 2. L'autorità di vigilanza competente di un altro Stato membro può chiedere all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica comprese nell'area della vigilanza supplementare di competenza dell'autorità richiedente. L'ISVAP procede direttamente ovvero può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da una società di revisione iscritta all'albo di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile iscritto nel registro previsto dalla legge. Qualora l'autorità richiedente non proceda direttamente alla verifica, può prendervi parte. La verifica può riguardare le seguenti imprese: a) imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate da un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro; b) imprese controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in un altro Stato membro; c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in un altro Stato membro. 3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare. 4. L'ISVAP può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l'ispezione di succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione insediate nei rispettivi territori.]

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