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Articolo 190 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Obblighi di informativa

Dispositivo dell'art. 190 Codice delle assicurazioni private

1. L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.

1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono:

  1. a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi;
  2. b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati;
  3. c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi.

1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS:

  1. a) riflettono la natura, la portata e la complessità dell'attività dell'impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all'attività in oggetto;
  2. b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo;
  3. c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili.

2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.

2-bis. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.

3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'IVASS di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'IVASS ogni altro dato o documento richiesto.

4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'IVASS gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, o che possano determinare l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo. I medesimi soggetti forniscono all'IVASS ogni altro dato o documento richiesto.

4-bis. La comunicazione in buona fede alle autorità di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, 4 e 4-bis si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72.

5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all’IVASS:

  1. a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell’incarico;
  2. b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. c) la risoluzione consensuale del mandato;
  4. d) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata.

5-ter. L’IVASS stabilisce modalità e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l’IVASS adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.

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