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Articolo 88 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Disposizioni applicabili

Dispositivo dell'art. 88 Codice delle assicurazioni private

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.

2. [Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la riassicurazione.] (1)

3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attività nei ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.

Note

(1) Comma abrogato dal d.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

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