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Articolo 120 quater Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Modalitą dell'informazione

Dispositivo dell'art. 120 quater Codice delle assicurazioni private

1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119 ter, 120, 120 bis, 120 ter, 121 sexies, 185, 185 bis e 185 ter sono comunicate ai contraenti:

  1. a) su supporto cartaceo;
  2. b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
  3. c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
  4. d) a titolo gratuito.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite al contraente con uno dei seguenti mezzi:

  1. a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 4;
  2. b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5.

3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.

4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo; e
  2. b) il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.

5. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al contraente o se sussistono i seguenti requisiti:

  1. a) la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo;
  2. b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet;
  3. c) il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni;
  4. d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto.

6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo se il contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto.

7. L'IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e con caratteri di dimensione leggibile.

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