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Articolo 44 sexies Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili

Dispositivo dell'art. 44 sexies Codice delle assicurazioni private

1. L'IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l'impresa dispone per l'eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.

2. Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all'articolo 44 octies, comma 2.

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