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Articolo 49 bis Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Noleggio occasionale

Dispositivo dell'art. 49 bis Codice della nautica da diporto

1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.

2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso da almeno tre anni della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all' articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003(1).

3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1 , di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 20, comma 1 del D. Lgs. 12 novembre 2020, n. 160.
Il D.Lgs. 12 novembre 2020, n. 160 ha disposto (con l'art. 33, comma 7) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

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Consulenze legali
relative all'articolo 49 bis Codice della nautica da diporto

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Giuseppe C. chiede
mercoledģ 13/03/2019 - Liguria
“Nel caso di noleggio da fermo di una imbarcazione da diporto (tipico caso per scopi turistici tipo bed&breakfast senza uscita in navigazione) si applicano le norme dell'art 49bis? Cioè è necessario che le persone pernottanti a bordo abbiano la patente nautica? Nel formulario per la capitaneria posso mettere che il capitano è l'armatore anche se non presente nel pernottamento?
Grazie”
Consulenza legale i 22/03/2019
L’articolo citato nel quesito è il 49-bis del Codice della nautica da diporto (Dlgs 18/07/2005, n. 171), il quale disciplina il noleggio occasionale di unità da diporto ed è stato recentemente oggetto di modifiche (nel febbraio 2018).

In base alle norme in materia, un privato può mettere a disposizione di un terzo la propria barca “per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto.” (art. ]]n47cnaudip]]Dlgs n. 171/2005), con la specificazione che comunque la responsabilità dell’imbarcazione e dell’eventuale personale impiegato sulla stessa rimane in capo al noleggiante (diverso sarebbe, invece, se la barca fosse concessa in locazione).
L’art. 49-bis del sopracitato Codice stabilisce che chi assume il comando e la condotta della barca deve e può essere in possesso del solo requisito della patente nautica. Questo, tuttavia, significa che è necessario il titolo abilitante (patente) solo in capo a colui che ha il comando della barca oppure a colui che la conduce: pertanto, il noleggiante/armatore che è responsabile del mezzo e/o della sua condotta in mare.

Il semplice utilizzatore, invece, nella forma dell’ospite, che la utilizza come un bed&breakfast e dunque ci dorme solamente (ad esempio ormeggiato in porto) non deve possedere il titolo abilitante.
E’ sufficiente una rapida ricerca on line, d’altra parte, per comprendere come le barche, ad oggi, possono essere utilizzate allo stesso modo delle camere d’albergo, pagando il pernottamento e la prima colazione, senza oneri aggiuntivi (tanto meno il previo conseguimento della patente nautica).

Nel quesito si parla di “capitano”: il termine, tuttavia, è forse utilizzato impropriamente ad indicare chi ha il comando della barca.
Il formulario di cui si parla nel quesito è quello cui accenna l’art. 49-bis in commento: “l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale”.
Si tratta, dunque, di una comunicazione obbligatoria che l’armatore (ovvero il proprietario) deve inviare agli enti preposti (capitaneria ed Agenzia delle Entrate se non c’è personale a bordo che effettua una qualsiasi prestazione lavorativa, altrimenti anche agli enti previdenziale e di assistenza).
Il modello di comunicazione è standard, ovvero è stato predefinito dal legislatore e così recita, il calce “Il comando e la condotta dell’unità da adibire al noleggio occasionale sono assunti dal sottoscritto, ovvero dal/dalla sig./sig.ra …………………………., in possesso della patente nautica/titolo professionale del diporto ………………………………………”.

Come si diceva, chi pone il quesito si riferisce dunque probabilmente, con l’espressione “il capitano”, a chi ha il comando della nave: ebbene in questo caso la parte di modulo sopra riportata va compilata con il nome del proprietario/noleggiante, il quale deve indicare anche gli estremi del proprio documento abilitativo, ma non avrà l’obbligo di essere fisicamente presente durante il pernottamento degli ospiti sulla nave concessa a noleggio a fini di bed&breakfast.