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Articolo 47 Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Noleggio di unitą da diporto

Dispositivo dell'art. 47 Codice della nautica da diporto

1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

2. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l'attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.

3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipulati più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata l'indicazione del numero delle persone da imbarcare(1).

Note

(1) Il dispositivo è stato modificato dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 12 novembre 2020, n. 160.

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Consulenze legali
relative all'articolo 47 Codice della nautica da diporto

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Libera R. chiede
martedģ 17/07/2018 - Toscana
“Salve vorrei una consulenza a riguardo del noleggio occasionale

Io ho una barca a motore cabinata di 10,20 metri omologata con annotazione di sicurezza fino a 15 persone senza limiti dalla costa.

Vorrei svolgere il NOLEGGIO OCCASIONALE,( pero' la capitaneria di porto di ...omissis ... mi ha detto che non posso portare 15 ma ben si 12 persone e devo avere tutte le dotazioni di bordo richieste senza limiti) mi sembra un po eccessivo in quanto io vorrei fare delle escursioni sotto costa senza lasciare l'isola per farmi capire mi basterebbe anche solo la 3 miglia dalla costa.
Chiedo cortesemente un chiarimento sia per le persone trasportabili e sia per le dotazioni di bordo richieste
per tanto la ringrazio

Consulenza legale i 23/07/2018
Prima di entrare nel merito del quesito, si ritiene indispensabile individuare la fonte normativa a cui occorre fare riferimento per stabilire la disciplina applicabile e le corrette prescrizioni da osservare, tenuto conto che il tema su cui dovrà volgere l’indagine è quello della locazione e del noleggio delle unità da diporto.

Intanto va detto che disciplina fondamentale non può che essere il Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942 n. 327, come modificato da ultimo dal D.lgs. 29.10.2016 n. 221 e dalla Legge 01.12.2016 n. 230), al quale è possibile fare riferimento per quanto concerne le disposizioni sui contratti di utilizzazione della nave.
In particolare, il libro terzo di tale codice, intitolato “Delle obbligazioni relative all’esercizio della navigazione”, contiene un Capo dedicato proprio ai contratti di utilizzazione della nave (artt. 376-468), ove si distingue la disciplina della locazione da quello del noleggio della nave.

Tale disciplina, di carattere prettamente generale, ed alla quale si potrà fare riferimento per quanto concerne il contenuto e la forma da dare al contratto di noleggio, deve a sua volta essere integrata da quella più specifica dettata in materia di nautica da diporto, contenuta nel D. lgs. 18 luglio 2005 n. 171, come da ultimo modificato dal D.lgs. 03.11.2017 n. 171 (c.d. Codice della nautica da diporto).
In particolare, il Titolo terzo di quest’ultimo codice detta quelle che sono le “Disposizioni speciali sui contratti di utilizzazione delle unità da diporto” (artt. 42-51); ed è proprio a tali disposizioni che ci si dovrà riferire per trovare i chiarimenti richiesti, considerato peraltro che l’art. 3 del codice nautica da diporto, nel fornire le definizioni di quali costruzioni possono considerarsi destinate alla navigazione da diporto, prevede alla lettera f) le c.d. imbarcazioni da diporto, qualificando come tale ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/ENI/ISO8666 (in tale categoria rientra sicuramente quella in oggetto).

Ebbene, per cercare di capire come mai la propria imbarcazione, seppure omologata per 15 persone, non possa trasportare, secondo quanto asserito dalla Capitaneria di porto interessata (si presume con propria ordinanza) un numero superiore a 12 persone, anche per escursioni sotto costa o comunque entro tre miglia, occorre fare riferimento al Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, contenuto nel Decreto 29 luglio 2008 n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Il Titolo terzo di tale decreto, titolato “Sicurezza della navigazione da diporto”, detta appunto le norme di sicurezza da osservare per imbarcazioni e natanti da diporto.
Il Capo secondo del medesimo titolo, poi, è ancor più specificamente dedicato alle norme di sicurezza da osservare nel caso di unità da diporto impiegate in attività di noleggio, prevedendo l’art. 78, in esso contenuto, che le relative disposizioni “si applicano alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio nelle acque marittime ed in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l’equipaggio”.

E’ proprio da tale norma che si deve far discendere implicitamente il limite dei 12 passeggeri preteso dalla Capitaneria di Porto, tenuto conto che, come disposto dal comma 2 dello stesso art. 78 citato, qualora si intenda trasportare un numero maggiore di persone (nel nostro caso 15, pari al numero massimo di passeggeri per cui l’imbarcazione è stata omologata), non potranno più trovare applicazione le norme contenute nel Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, bensì le disposizioni del D.lgs. 4 febbraio 2000 n. 45 se in navigazione nazionale (contenente attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, sicuramente ben più complesse).

Il rispetto del limite massimo dei 12 passeggeri, dunque, consente di sfruttare la normativa più snella dettata dal Codice della nautica da diporto e dal suo regolamento attuativo, rendendo altresì applicabile l’art. 75 del suddetto regolamento attuativo, il quale fornisce nel dettaglio l’elenco delle dotazioni di sicurezza richieste per le navi da diporto.
Per il suddetto elenco, infine, non può che rimandarsi al testo di tale norma, ritenendosi superfluo effettuarne qui una semplice trascrizione.