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Articolo 35 Codice del turismo

(D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

[Aggiornato al 01/02/2022]

Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di pacchetto turistico

Dispositivo dell'art. 35 Codice del turismo

1. Le informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettere a), c), d), e) e g), formano parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possono essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti.

2. L'organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.

3. Se l'organizzatore e il venditore non hanno ottemperato agli obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui diritti o su altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore non e' tenuto al pagamento di tali costi.

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