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Articolo 813 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Distinzione dei diritti

Dispositivo dell'art. 813 Codice Civile

Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

Ratio Legis

Tale articolo è del tutto privo di utilità pratica.

Spiegazione dell'art. 813 Codice Civile

Gli articoli 415 e 418 del codice del 1865 e il principio contenuto nel presente articolo. Diritti reali e personali

La norma di cui all'articolo in esame era originariamente contenuta negli articoli 415 e 418 del codice del 1865, i quali, senza esporre un principio generale, indicavano il primo una serie di diritti che la legge considerava immobili, e il secondo un'altra serie che la legge considerava mobili.
Entrambe le elencazioni non erano ritenute tassative e quindi nuovi diritti si potevano senza problemi aggiungere all'una o all'altra categoria. Il nuovo codice ha, invece, voluto abbandonare un simile sistema analitico ed incompleto, per attenersi a quello sintetico comprensivo di ogni diritto che presenti i caratteri indicati nella norma.
I diritti classificati in tal modo sono le cose mobili o immobili per determinazione di legge, sebbene i diritti non siano cose nel vero senso della parola, pur venendo assimilati ad esse per determinate esigenze. Va inoltre evidenziato che nè il precedente codice nè il nuovo parlano di cose, e che l'attuale codice nel titoletto recita “Distinzione dei diritti”.

La distinzione è stata fatta in relazione all'oggetto del diritto. Sono soggetti alle norme relative ai beni immobili i diritti reali e le rispettive azioni che concernono beni immobili. ogni altro diritto è invece soggetto alle disposizioni relative ai beni mobili. Va sottolineato che nella prima categoria (comunemente detta dei diritti immobiliari) sono ricompresi soltanto i diritti reali relativi agli immobili, mentre della seconda fanno parte tutti gli altri diritti, senza distinzione fra reali e personali.


Natura del diritto di proprietà di bene immobile. I diritti menzionati nell'art. 415 del codice abrogato sotto il regime del nuovo codice. La natura del diritto di ipoteca. L'ipoteca mobiliare

Nel codice del 1865 all'art. 415 non si faceva menzione della proprietà dei beni immobili, tuttavia la dottrina reputò che dovessero essere ricompresi fra i diritti immobiliari, tanto che ancora oggi, a maggior ragione, deve ritenersi che il diritto di proprietà su beni immobili vada soggetto alle disposizioni relative ai beni immobili.
Allo stesso modo il vecchio codice civile non si occupava della cosidetta “proprietà superficiaria”, di cui aveva una tale scarsa considerazione che l'interprete faceva fatica a ravvisarla nella disposizione di cui all'art. 448 vecchio codice. Il nuovo codice vi ha, invece, dedicato un intero titolo (titolo III del Libro della Proprietà). Il relativo diritto è ugualmente soggetto al regime dei beni immobili.

Il codice del 1865 menzionava, invece, i diritti del concedente e quelli dell'enfiteuta sui fondi soggetti ad enfiteusi. A maggior ragione essi debbono oggi ascriversi alla categoria immobiliare, ricomprendendovi i diritti al pagamento del canone o del laudemio, sebbene su questo punto non manchi qualche opinione dottrinale contraria. Nel codice abrogato veniva poi menzionato il diritto di usufrutto e di uso sulle cose immobili, quello di abitazione, delle servitù prediali e delle azioni che tendono a recuperare immobili o diritti ad essi relativi. L'espressione sintetica dell'attuale articolo in esame finisce quindi per ricomprenderli tutti.

Essa costituisce pertanto una soluzione più razionale circa la classificazione del diritto di ipoteca poichè, con la soppressione dell'art. 419, è stato tolto l'inciso « le azioni, anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme di danaro », eliminando così la maggiore difficoltà a riconoscergli carattere immobiliare. Quest'ultimo è caratteristico del diritto ipotecario, che è un diritto su bene immobile, comprendente lo ius distrahendi e il diritto di seguito, anche se non si arriva ad affermare – pur trattandosi di una cosa economicamente esatta – che, in fondo, esso rappresenta una alienazione di valore. La disputa non è puramente teorica, poichè a seconda dell'una o dell'altra soluzione varia la capacità di chi può costituire l'ipoteca o rinunciarvi.

Per la stessa ragione deve riconoscersi invece il carattere mobiliare dell'ipoteca che eccezionalmente si può iscrivere su beni mobili come la nave, l'aeromobile, l'automobile, i titoli di rendita pubblica dello Stato, e che comunemente è chiamata appunto ipoteca mobiliare.


Natura di altri diritti ed azioni di carattere mobiliare. Le azioni e le quote di partecipazione nelle società commerciali

Come si è già accennato, sono soggetti alle disposizioni relative ai beni mobili tutti i diritti che non sono soggetti a quelle riguardanti i beni immobili, e cioè tutti i diritti che hanno per oggetto beni mobili. Il codice del 1865, anche per beni mobili per determinazione della legge, presentava all'art. 418 un'elencazione, non tassativa, che invece il nuovo codice non ha riprodotto. Giova ricordarla, giusto per accennare a qualche controversia pratica che non è del tutto sparita nonostante la mancata riproposizione del citato articolo.

Senza dubbio sono soggetti alle disposizioni relative ai beni mobili i diritti, le obbligazioni e le azioni che hanno per oggetto somme di danaro, le rendite vitalizie e perpetue a carico dello Stato o dei privati, di cui faceva appunto menzione l'art. 418. Incontroverso è del pari il carattere mobiliare dei diritti nascenti da contratti di fornitura, di locazione o di compravendita di acqua, di energia elettrica e simili. Lo stesso dicasi per le azioni dirette a conseguire una cosa mobile, al soddisfacimento di un credito, all'esecuzione di un patto (anche se concerne cose immobili, come la costruzione di un edificio), l'azione di rendiconto (anche se riguarda la gestione di beni immobili), le azioni per risarcimento di danni contrattuali o extra-contrattuali, ecc.

L'art. 418 menzionava esplicitamente le azioni e le quote di partecipazione alle società di commercio, quantunque alle stesse appartengano beni immobili. L'articolo aggiungeva: « In quest'ultimo caso le azioni o quote di partecipazione sono reputate mobili riguardo a ciascun socio e per il solo tempo in cui dura la società ».

Si è molto discusso sul fondamento di tale disposizione, che a qualcuno pareva un'anomalia, cercando di giustificarla in più modi. È stato osservato che di fronte all'incessante variazione della composizione del patrimonio sociale non era sempre possibile determinare con sicurezza l'oggetto di un diritto, la cui realizzazione si avrà soltanto con lo scioglimento della società. Di conseguenza il legislatore aveva deliberato di proprio imperio l'assegnazione del diritto fra quelli mobiliari.

II carattere mobiliare però cessa se la società è posta in liquidazione. Più esattamente si è notato che gli immobili, qualora facciano parte del patrimonio sociale, non rientrano come oggetto di diritto nella quota del socio: infatti, data la separazione del patrimonio dell'ente, il rapporto non può essere diretto. Finchè l'ente esiste il socio non ha diritto che ai profitti o ai dividendi, soltanto a seguito dello scioglimento della società e della conseguente ripartizione in natura dei beni se esistono beni immobili il diritto del socio si trasformerà in immobiliare, come stabiliva peraltro l'ultimo periodo della prima parte dell'art. 418 sopra riportato. La natura del diritto non muta poi nella fase della liquidazione della società, in quanto l'ente vive anche in stato di liquidazione.

La controversia è rimasta anche successivamente alla soppressione dell'art. 418, ma la citata soluzione risulta la più accettabile dal punto di vista giuridico. Non c'è infatti alcun elemento per ritenere che il legislatore, procedendo per sintesi anzichè per elencazione, abbia ripudiato ciò che precedentemente disponeva l'articolo non riprodotto. Pertanto l'azione delle società commerciali andrà sempre considerata come un bene soggetto alle leggi relative ai beni mobili.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

387 Ho conservato la tradizionale distinzione dei beni immobili e mobili, perché, come ho già notato, ancora sotto molteplici aspetti rilevante nel nostro ordinamento giuridico. La distinzione è ricondotta al suo significato naturalistico, abbandonandosi il sistema del codice del 1865, il quale, nel distinguere i beni immobili in immobili per natura, per destinazione e per l'oggetto a cui si riferiscono, e, rispettivamente, i beni mobili in mobili per natura e mobili per determinazione della legge, da un lato ampliava la categoria degli immobili oltre i confini propri di questi beni, dall'altro lato riconduceva anche i diritti nel novero delle cose e, classificandoli tra mobili e immobili, riferiva loro un attributo ch'è proprio delle cose, le quali dei diritti formano l'oggetto. Alla finalità a cui mirava la legge con questa poco soddisfacente distinzione, il nuovo codice provvede sostituendo all'artificiosa nozione degli immobili per destinazione quella delle pertinenze, mentre, per ciò che riguarda i diritti, chiarisce che la disciplina di questi si atteggia diversamente, secondo la natura mobiliare o immobiliare del loro oggetto (art. 813 del c.c.).

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