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Articolo 2676 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Diversitā tra registri, copie e certificati

Dispositivo dell'art. 2676 Codice Civile

(1)Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri.

Note

(1) L'articolo risulta così modificato dall'art. 3 della L. 21 gennaio 1983, n. 22.

Ratio Legis

Tale norma è posta per dirimere l'eventuale conflitto tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore.

Spiegazione dell'art. 2676 Codice Civile

Portata della disposizione

La disposizione è chiara e non ha bisogno di commento.

Naturalmente il principio trova applicazione solo in caso di discordanza tra registro e copie o certificati, non invece nel caso di discordanza tra il registro generale d’ordine e quelli particolari delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni o tra i registri e i titoli. Nel primo caso infatti è da ritenere che i registri particolari prevalgono sul generale, nel secondo si ritiene che si debba dare prevalenza al titolo, sempre che naturalmente l’iscrizione, trascrizione o annotazione non sia affetta da un vizio che ne produca la nullità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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