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Articolo 768 octies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Controversie

Dispositivo dell'art. 768 octies Codice Civile

(1)Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5(2).

Note

(1) Gli artt. da 768 bis a 768 octies sono stati inseriti dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.
(2) Tale articolo è stato abrogato dal D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28 ("Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"), decreto che con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 della Corte Costituzionale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega legislativa, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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