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Testamento del patrigno, nessuna eredità alla figlia, tutto alla signora delle pulizie: poteva farlo?

Testamento del patrigno, nessuna eredità alla figlia, tutto alla signora delle pulizie: poteva farlo?
Alla morte del patrigno, Janice Chapple, una donna di 74 anni, ha ricevuto un'amara sorpresa: non avrebbe ereditato nulla dei beni di famiglia. L'uomo aveva cambiato il testamento, escludendola dalla successione: poteva farlo?
Janice Chapple sapeva che, un giorno, avrebbe ereditato i beni di famiglia.
La madre le aveva spiegato che chi prima fosse morto tra lei e il partner, l'altro ne avrebbe ereditato le proprietà. Così, alla morte della madre, nel 2012, i beni erano passati al suo patrigno, con la promessa che sarebbero poi divenuti di Janice, unica figlia.
Ma l'anno dopo Vic, il patrigno, era deceduto, e la donna di 74 anni aveva fatto l'amara scoperta: non avrebbe ereditato nulla di quanto appartenuto alla madre Phyllis.
All'oscuro di Janice, difatti, l'uomo aveva cambiato il testamento e aveva lasciato tutto, compresa la casa, alla signora delle pulizie.
Ma cosa poteva fare la donna? La sua unica alternativa era provare a riacquistare i beni di famiglia attraverso un'asta.

Vicende come quelle di Janice sono molto frequenti nel Regno Unito, dove capitano spesso problematiche legate alla successione, a causa dei frequenti divorzi e nuove nozze. Secondo le proiezioni del Kings Court Trust e del Centre for Economics and Business Research, nei prossimi trent'anni bisogna attendersi il passaggio di più di 5,5 trilioni di sterline da una generazione all'altra, con conseguente crescita delle controversie ereditarie.

Adesso, però, analizziamo la vicenda di Janice dal punto di vista della legge italiana. Se quanto accaduto a lei si fosse verificato nel nostro Paese, alla donna sarebbe spettata almeno una quota dell'eredità? La risposta è positiva.
Difatti, come sappiamo, è vero che secondo il nostro ordinamento ogni soggetto è libero di disporre dei suoi averi, che può anche lasciare ad estranei (ad esempio, la signora delle pulizie), tuttavia il Codice Civile tutela i cosiddetti legittimari, ossia i familiari più stretti del de cuius.
Ai sensi dell'art. 536 del Codice Civile, la qualità di legittimario può essere assunta dal coniuge, dai figli o dagli ascendenti. Tali categorie di successibili, in ragione del loro rapporto "privilegiato" con il defunto, non possono mai essere estromessi dall'eredità, indipendentemente dalla circostanza che la successione avvenga per testamento o per legge.
Pertanto, il legislatore prevede, agli artt. 537 e seguenti del Codice Civile, la quota di legittima, ossia la quota riservata a tali eredi, a seconda dei casi, e che si trova nell'indisponibilità del de cuius, che non potrà disporre di essa e assegnarla agli altri.
Come ben sottolineato sia dall'art. 536, comma 2 che dall'art. 567 del Codice Civile, ai fini successori, i figli sono equiparati agli adottivi. Di conseguenza, secondo la legge italiana, se Janice fosse stata formalmente adottata dal suo patrigno, questi non avrebbe potuto lasciare tutto alla signora delle pulizie, in quanto a Janice sarebbe comunque spettata la metà del patrimonio, essendo lei unica figlia, ex art. 537, comma 1 del Codice Civile.
Quali rimedi avrebbe quindi avuto la donna per far valere i suoi diritti? Scopriamoli insieme.
Il legittimario leso (quello che ha ricevuto meno del dovuto) o pretermesso (quello che è stato del tutto escluso) deve impugnare il testamento e, in particolare, esercitare l'azione di riduzione, disciplinata dagli artt. 553 e seguenti del Codice Civile.
Ma a cosa serve l'azione di riduzione? Essenzialmente, si tratta di un'azione che il legittimario leso nei suoi diritti, e che quindi non ha ricevuto dal de cuius quanto gli spetterebbe per legge, esercita per ottenere una dichiarazione di inefficacia di ogni disposizione testamentaria e donazione che gli arrechi pregiudizio, al fine di vedere reintegrata la sua quota di legittima.

Esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, il legittimario può poi agire con l'azione di restituzione, disciplinata dagli artt. 561 e seguenti del Codice Civile, con il quale il soggetto leso va concretamente a recuperare i beni dai soggetti a cui il de cuius li ha trasmessi con disposizione testamentaria o donazione. Tale azione può, nei limiti di quanto previsto dall'art. 563 del Codice Civile, essere esperita anche nei confronti dei terzi aventi causa.

Ciò premesso, è evidente che Janice Chapple sarebbe stata tutelata secondo la legge italiana. Inoltre, occorre specificare che la donna, oltre a poter esercitare i diritti spettanti ai legittimari, qualora fosse stata formalmente adottata, per impugnare il testamento del patrigno avrebbe potuto, in ogni caso, esperire le relative azioni e impugnare il testamento della madre, al momento della morte, non avendole la stessa riservato la quota di eredità che le spettava.


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