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È legittima la revoca automatica della patente di guida per il sorvegliato speciale?

È legittima la revoca automatica della patente di guida per il sorvegliato speciale?
La Consulta torna ad interrogarsi intorno alla legittimità della revoca automatica della patente di guida prevista dal Codice della strada.

L'art. 120 comma 2 del Codice della strada prevede che il Prefetto sia tenuto a disporre la revoca della patente di guida, senza alcuna discrezionalità, per chi è sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Tale disposizione è stata oggetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Marche.

Il tema delle misure di prevenzione e della loro legittimità costituzionale è già stato sottoposto diverse volte alla Consulta, proprio per la particolare natura delle stesse, ampiamente afflittiva della libertà personale del singolo, pur in assenza di sentenze di condanna passate in giudicato.

Diverse disposizioni riguardanti le misure di prevenzione sono inoltre state formulate dal legislatore in modo vago e impreciso, costringendo il giudice ad operare un'attività ermeneutica che travalica i normali canoni dell'interpretazione del testo di legge, nell'intento di conferire alle norme in questione un significato costituzionalmente compatibile.

E' per questo motivo che la Corte Costituzionale di recente, con sentenza n. 24 del 2019, ha dichiarato illegittimo il parametro della cosiddetta “pericolosità generica”, riferito alle persone “abitualmente dedite a traffici delittuosi”, a causa dell'estrema genericità di tale concetto.

Con sentenza n. 22 del 2018 la Consulta era già intervenuta per dichiarare illegittimo anche l'art. 120 comma 2 del Codice della strada, nella parte in cui obbligava il Prefetto a disporre la revoca della patente, senza alcuna discrezionalità, nei confronti dei condannati per i reati in materia di stupefacenti.

Ebbene; non essendo, a detta dei giudici, gli effetti delle sentenze di costituzionalità estensibili erga omnes, è necessario sollevare un incidente di costituzionalità.

Il Tar Marche, in particolare, sostiene che le prescrizioni legate alla sorveglianza speciale non possono avere effetti talmente restrittivi da costringere l'imputato a vivere una vita anormale.

Pur avendo la misura di prevenzione lo scopo di limitare la libertà di circolazione e di frequentazione di pubblici locali da parte del sorvegliato speciale, al fine di evitare la commissione di reati da parte dello stesso, essa non può impedire di svolgere attività quotidiane lecite.

Tra queste ultime rientra, per esempio, la possibilità di recarsi autonomamente al lavoro con la propria autovettura.

Alla luce di tali considerazioni, viene rimessa alla Corte Costituzionale questa ennesima questione di legittimità di una norma in materia di misure di prevenzione, le quali devono sì tendere a neutralizzare la pericolosità sociale del soggetto, senza impedirgli tuttavia, in assenza di esigenze obiettive, lo svolgimento di attività quotidiane, con il rischio di ottenere risultati controproducenti per lo stesso.


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