Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Depuratore non funzionante: il gestore del servizio deve rimborsare il canone per la depurazione dell’acqua?

Depuratore non funzionante: il gestore del servizio deve rimborsare il canone per la depurazione dell’acqua?
Se il depuratore è obsoleto o non funziona, l’ente che ha ricevuto il pagamento del canone di depurazione dell'acqua deve rimborsare gli utenti.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11270/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alla possibilità, per gli utenti del servizio idrico, di ottenere il rimborso del canone per la depurazione delle acque, di fronte al mancato funzionamento del depuratore.

La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era nata nell’ambito del giudizio attivato da un condominio e da alcuni soggetti privati, nei confronti del Comune, per ottenere la ripetizione di quanto versato a titolo di canone per la depurazione delle acque, stante il mancato funzionamento e l’obsolescenza dell’impianto di depurazione. Le istanze attoree si fondavano, prevalentemente, sulla sentenza n. 335/2008, con cui la Corte Costituzionale aveva sancito l'incostituzionalità dell’art. 14, comma 1, L. n. 36/1994, nonché dell’art. 155, comma 1, D. lgs. n. 152/2006, nella parte in cui prevedevano che la quota per la depurazione idrica fosse dovuta anche qualora mancassero impianti di depurazione oppure questi fossero temporaneamente inattivi.

Nonostante, però, l’iniziale accoglimento delle richieste attoree, da parte del Giudice di Pace, le stesse venivano, poi, rigettate dal Tribunale, in sede d’appello.

Rimasti soccombenti, gli originari attori ricorrevano dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo, tra le altre cose, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1705 e 2033 del c.c., in ordine al preteso e dichiarato difetto di legittimazione passiva del gestore del servizio idrico. I ricorrenti censuravano, quindi, la sentenza impugnata nel punto in cui il Tribunale aveva escluso detta legittimazione passiva, giungendo a tale conclusione sul rilievo che il gestore provvedesse a ripartire il compenso ricevuto in tre quote, attribuendo quella per la depurazione alla Regione che, così, a suo avviso, sarebbe stata l’unica possibile legittimata passiva.

La Suprema Corte ha accolto il suddetto motivo di ricorso.

Gli Ermellini hanno, innanzitutto, rilevato come, per effetto del D. lgs. n. 258/2000, si sia passati all’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e ss. della L. n. 36/1994.

Sul punto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che “la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza. Sicché, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 – sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) – nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” (v. Corte Cost., n. 335/2008), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell’utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l’imposizione dell’obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio(Cass. Civ., n. 9500/2018).

Nel caso di specie, dunque, una volta appurato che la pretesa fatta valere dagli attori deriva dall’inadempimento di una prestazione negoziale, appare chiaro, secondo i giudici di legittimità, che il soggetto tenuto alla restituzione non può che essere lo stesso che, in forza di tale contratto, abbia chiesto ed ottenuto il pagamento.
Come osservato dalla stessa Cassazione, infatti, posto che la quota riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto, ne consegue che, ove il servizio di depurazione non sia stato fornito, ma, nonostante ciò, l’utente abbia pagato la relativa quota, quest’ultimo può agire nei confronti della controparte del contratto di utenza per ottenerne la restituzione (Cass. Civ., n. 14042/2013).


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.