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Bocciato a scuola: si può fare ricorso al TAR?

Bocciato a scuola: si può fare ricorso al TAR?
Il caso della ragazza trentina non ammessa alla maturità con 5 insufficienze: la decisione del TAR
Sta facendo molto discutere, in questi giorni, la storia di una studentessa di Trento ammessa agli esami di maturità nonostante le 5 insufficienze nel corso dell’anno scolastico, grazie al ricorso al TAR. La ragazza, procedendo per vie legali, è riuscita a farsi ammettere, seppur con riserva, alle prove suppletive di luglio della maturità.


La giovane aveva riportato nel corso dell’anno scolastico insufficienze in diverse materie: fisica, scienze, diritto, matematica e italiano. In più gli insegnanti avevano definito il rendimento della studentessa come “sostanzialmente discontinuo”. La ragazza risultava spesso assente dalle lezioni o in ritardo.


Nel ricorso al TAR i legali della studentessa hanno puntato sul fatto che la scuola non avesse mai organizzato corsi di recupero per le materie in cui la giovane era risultata insufficiente. In più la ragazza aveva già superato il test di ammissione al corso di Economia Aziendale presso l’università di Trento.


Questi fattori sono stati decisivi per la decisione del TAR di riammettere “con riserva” la studentessa agli esami suppletivi di luglio della maturità. Infatti, entro il 7 luglio (data di inizio degli esami suppletivi), la ragazza dovrà provare l’effettiva ammissione all’università. Secondo quanto stabilito dal Tar, se non darà questa prova, risulterà inidonea a sostenere l’esame di maturità.


Ma che cos’è il Tar? E come presentare ricorso in caso di bocciatura?

L’acronimo Tar sta per Tribunale amministrativo regionale ed è l’organo di giustizia amministrativa di primo grado, presente in ogni regione. Il Tar si pronuncia sulle questioni inerenti la pubblica amministrazione, che in questo caso è rappresentata dalla scuola.


Come sancito dalla Costituzione all’art. 113, comma 1, è sempre possibile ricorrere contro gli atti della Pubblica Amministrazione in violazione di diritti e interessi legittimi.
Quindi, che si tratti di un’insufficienza scolastica o di una vera e propria bocciatura, se si ritiene di aver subito un’ingiustizia è possibile rivolgersi a un avvocato ed iniziare una causa presso il Tar. Il termine per presentare ricorso è quello di 60 giorni dalla notifica della bocciatura o dell’insufficienza ingiusta.


Inoltre, la possibilità di contestare la bocciatura si scontra con la discrezionalità professionale riconosciuta per legge ai docenti. Infatti, il Tar non può sindacare le valutazioni date dai docenti nel rispetto delle regole poste dall’ordinamento scolastico.


In ogni caso, gli insegnanti, nell’esercizio della propria professione, sono tenuti al rispetto di alcuni obblighi previsti dalla legge. Essi infatti:
  • devono basare le valutazioni esclusivamente sul rendimento scolastico degli alunni;
  • devono motivare il giudizio e accompagnarlo al voto numerico;
  • devono evitare di esprimere giudizi personali sugli alunni.

La possibilità del ricorso nei confronti dell’insegnante o dell’istituto scolastico scatta laddove gli insegnanti abbiano posto in essere un comportamento scorretto nei confronti dell’allievo.
Ad esempio:
  • disparità di trattamento tra un alunno e l’altro;
  • Assenza di un programma di corsi di recupero dei debiti scolastici;
  • Mancata possibilità per l’alunno di recupero un brutto voto tramite interrogazioni o compiti in classe;
  • Erronea compilazione del registro elettronico.

Il Tar non ha il potere di promuovere, quello spetta solo alla scuola. Il Tar si pronuncia sui motivi del ricorso (art. 40 c.p.a.) e, se risultano fondati, ha il potere di annullare il provvedimento amministrativo illegittimo: in questo caso la bocciatura.


Pertanto, nel caso in cui il ricorso vada a buon fine, il TAR, una volta annullata la bocciatura, obbligherà la scuola ad una nuova valutazione dell’alunno.
La decisione del Tar può essere a sua volta impugnata presso il Consiglio di Stato.


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