Cass. pen. n. 13573/2025
In tema di reati sessuali, la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fissata dall'art. 609-nonies, comma primo, n. 4), cod. pen. in anni cinque, in seguito a condanna alla reclusione compresa tra tre e cinque anni, dev'essere determinata in concreto dal giudice, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza avere riguardo alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.
Cass. pen. n. 18879/2024
In tema di pene accessorie, la durata della sospensione dall'esercizio di una professione, prevista dall'art. 609-nonies, comma primo, n. 5, cod. pen, dev'essere determinata, in concreto, dal giudice, con motivazione che indichi, tra i criteri enumerati dall'art. 133 cod. pen., quelli posti a fondamento del giudizio di gravità delle condotte e di negativa personalità dell'agente.
Cass. pen. n. 9312/2023
Considerata la pervasività delle pene accessorie e la diversificata gamma di reati sessuali, non si può estendere l'applicazione automatica delle pene accessorie dell'art. 609-nonies c.p. alle fattispecie tentate, in assenza di specifica previsione normativa.
Cass. pen. n. 36768/2021
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-nonies, comma primo, n. 2 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 27 e 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla curatela, alla tutela e all'amministrazione di sostegno, non limitando tale sanzione l'esercizio dei diritti fondamentali della persona, bensì proteggendo quelli delle potenziali vittime senza che la sua natura perpetua non ne impedisca comunque l'estinzione quando siano decorsi almeno sette anni dalla riabilitazione e il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
Cass. pen. n. 13267/2021
In tema di reati contro la libertà sessuale, l'applicabilità delle pene accessorie di cui all'art. 609-nonies cod. pen., ancorché prevista «in ogni caso» dalla norma, è esclusa, ai sensi dell'art. 98, comma secondo, cod. pen., nei confronti dei minori degli anni diciotto, condannati a pena detentiva inferiore a cinque anni, in quanto l'esigenza di diversificare il trattamento sanzionatorio del minore dalla disciplina punitiva generale risulta prevalente in ragione della funzione educativa riconosciuta alla pena nel procedimento minorile.
Cass. pen. n. 37607/2020
La pena accessoria dell'esclusione dalla successione della persona offesa, prevista dall'art. 609-nonies cod. pen. in caso di condanna o di applicazione della pena per i delitti sessuali ivi richiamati, si distingue dall'istituto civilistico dell'indegnità successoria - intesa come inidoneità soggettiva, nelle condizioni elencate dall'art. 463 cod. civ., a conservare i beni pervenuti per successione ereditaria, suscettibile di riabilitazione e rilevante solo in occasione dell'apertura della successione - poiché costituisce una causa oggettiva di incapacità a succedere che inizia ad operare sin dalla pronuncia della sentenza di condanna (o di patteggiamento) e non può essere oggetto di riabilitazione, in ragione dell'indisponibilità da parte del soggetto privato, ancorché vittima del reato, delle conseguenze sanzionatorie dell'illecito penale a carico di chi l'abbia commesso.
Cass. pen. n. 5807/2019
L'applicazione delle pene accessorie della perdita del diritto agli alimenti e dell'esclusione dalla successione della persona offesa, previste per i reati di violenza sessuale dall'art. 609-nonies, comma primo, n. 3, cod. pen., costituisce un obbligo per il giudice, essendo pertanto irrilevante la concreta possibilità della verificazione dei presupposti fattuali per la loro esecuzione, mancando un legame parentale o di coniugio tra l'imputato e la persona offesa.
Cass. pen. n. 25799/2017
In tema di reati in materia sessuale, le misure di sicurezza personali previste dall'art.609-nonies, comma terzo, cod. pen. sono applicabili solo nel caso di condanna e non anche nell'ipotesi di applicazione della pena non superiore a due anni di reclusione, mancando una disposizione derogatoria rispetto alla previsione generale di cui all'art.445 cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato come l'art.609-nonies cod. pen. ha previsto l'equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna con riferimento alle sanzioni accessorie e non anche alle misure di sicurezza personali).
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In tema di reati sessuali, le misure di sicurezza personali previste dall'art.609-nonies, comma terzo, cod. pen. sono applicabili solo nel caso di condanna per le fattispecie consumate ivi previste e non anche per le corrispondenti ipotesi tentate.
Cass. pen. n. 44023/2009
La pronuncia della sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale comporta obbligatoriamente l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice.