Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 609 novies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pene accessorie ed altri effetti penali

Dispositivo dell'art. 609 novies Codice Penale

(1)La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies comporta:

  1. 1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
  2. 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
  3. 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
  4. 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;
  5. 5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 octies e 609 undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609 quater e 609 quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600 bis, secondo comma, dall'articolo 609 bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609 ter, dagli articoli 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

  1. 1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
  2. 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
  3. 3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66 e poi modificato a più riprese dalle l. 6 febbraio 2006, n. 38. e l. 1 ottobre 2012, n. 172 e dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Ratio Legis

Nel momento in cui è stata riformulata la tutela della libertà sessuale, il legislatore ha voluto inasprire il trattamento sanzionatorio previsto per le condotte particolarmente lesive.

Spiegazione dell'art. 609 novies Codice Penale

L'articolo in oggetto prevede una serie di pene accessorie dei delitti contro la libertà sessuale, sia al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio, sia al fine di impedire al condannato di reiterare i delitti, impedendogli di frequentare luoghi che possano facilitare e risvegliare l'intento criminoso già manifestato.

Massime relative all'art. 609 novies Codice Penale

Cass. pen. n. 36768/2021

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-nonies, comma primo, n. 2 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 27 e 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla curatela, alla tutela e all'amministrazione di sostegno, non limitando tale sanzione l'esercizio dei diritti fondamentali della persona, bensì proteggendo quelli delle potenziali vittime senza che la sua natura perpetua non ne impedisca comunque l'estinzione quando siano decorsi almeno sette anni dalla riabilitazione e il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

Cass. pen. n. 13267/2021

In tema di reati contro la libertà sessuale, l'applicabilità delle pene accessorie di cui all'art. 609-nonies cod. pen., ancorché prevista «in ogni caso» dalla norma, è esclusa, ai sensi dell'art. 98, comma secondo, cod. pen., nei confronti dei minori degli anni diciotto, condannati a pena detentiva inferiore a cinque anni, in quanto l'esigenza di diversificare il trattamento sanzionatorio del minore dalla disciplina punitiva generale risulta prevalente in ragione della funzione educativa riconosciuta alla pena nel procedimento minorile.

Cass. pen. n. 37607/2020

La pena accessoria dell'esclusione dalla successione della persona offesa, prevista dall'art. 609-nonies cod. pen. in caso di condanna o di applicazione della pena per i delitti sessuali ivi richiamati, si distingue dall'istituto civilistico dell'indegnità successoria - intesa come inidoneità soggettiva, nelle condizioni elencate dall'art. 463 cod. civ., a conservare i beni pervenuti per successione ereditaria, suscettibile di riabilitazione e rilevante solo in occasione dell'apertura della successione - poiché costituisce una causa oggettiva di incapacità a succedere che inizia ad operare sin dalla pronuncia della sentenza di condanna (o di patteggiamento) e non può essere oggetto di riabilitazione, in ragione dell'indisponibilità da parte del soggetto privato, ancorché vittima del reato, delle conseguenze sanzionatorie dell'illecito penale a carico di chi l'abbia commesso.

Cass. pen. n. 5807/2019

L'applicazione delle pene accessorie della perdita del diritto agli alimenti e dell'esclusione dalla successione della persona offesa, previste per i reati di violenza sessuale dall'art. 609-nonies, comma primo, n. 3, cod. pen., costituisce un obbligo per il giudice, essendo pertanto irrilevante la concreta possibilità della verificazione dei presupposti fattuali per la loro esecuzione, mancando un legame parentale o di coniugio tra l'imputato e la persona offesa.

Cass. pen. n. 25799/2017

In tema di reati in materia sessuale, le misure di sicurezza personali previste dall'art.609-nonies, comma terzo, cod. pen. sono applicabili solo nel caso di condanna e non anche nell'ipotesi di applicazione della pena non superiore a due anni di reclusione, mancando una disposizione derogatoria rispetto alla previsione generale di cui all'art.445 cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato come l'art.609-nonies cod. pen. ha previsto l'equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna con riferimento alle sanzioni accessorie e non anche alle misure di sicurezza personali).

In tema di reati sessuali, le misure di sicurezza personali previste dall'art.609-nonies, comma terzo, cod. pen. sono applicabili solo nel caso di condanna per le fattispecie consumate ivi previste e non anche per le corrispondenti ipotesi tentate.

Cass. pen. n. 44023/2009

La pronuncia della sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale comporta obbligatoriamente l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

Consulenze legali
relative all'articolo 609 novies Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Attilio A. chiede
mercoledì 21/08/2013 - Puglia
“Sono in regime di separazione dei beni, sto per separarmi e vorrei delle delucidazioni:
durante il matrimonio è stato acquistato un immobile pagato con il 90% del denaro che mia madre mi ha dato. Sono l'unico proprietario di codesto immobile. Rimane solo di mia proprietà o l'ex moglie può avere dei diritti?
Sempre durante il matrimonio ho stipulato una polizza vita/morte intestata solo a me; è vero che viene considerata bene personale?
Grazie”
Consulenza legale i 12/09/2013
Ai sensi dell'art. 215 del c.c. i coniugi, scegliendo il regime della separazione dei beni, conservano la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Nel caso di specie, l'acquisto dell'immobile da parte del marito, a prescindere dalla provenienza del denaro utilizzato dalla madre, è certamente avvenuto in maniera esclusiva poiché il contratto di compravendita è stato sottoscritto da un solo coniuge.
La moglie, quindi, non può vantare un diritto reale di proprietà su quell'immobile.
Tuttavia, non è da escludere che in sede di separazione, sussistendone i presupposti, la moglie possa chiedere l'assegnazione della casa coniugale: si tratta di un atipico diritto personale di godimento trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell'art. 2643 del c.c..
E' poi bene sottolineare, inoltre, che con la separazione non vengono meno i diritto successori tra coniugi. Ciò significa che, nel caso di morte del coniuge separato proprietario di un immobile, anche la moglie potrà essere chiamata all'eredità avente ad oggetto quel bene (a meno che a lei non sia addebitata la separazione: in tal caso ella perderebbe i diritti successori nei confronti dell'altro coniuge, ma potrebbe avere diritto solo ad un assegno vitalizio a carico dell'eredità, se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti legali a carico dell'altro coniuge).

Per quanto concerne la polizza, innanzitutto vanno tenute distinte due ipotesi. La polizza vita prevede la restituzione a scadenza del capitale versato mediante premi periodici, maggiorato degli interessi. Se il contraente della polizza è ancora in vita alla scadenza, gli sarà versato il capitale assicurato. L'assicurazione per il caso di morte prevede invece un indennizzo a favore dei beneficiari indicati in polizza, che viene corrisposto alla morte del sottoscrittore.
Nel caso proposto, si presume che il marito voglia essere sicuro che il capitale che eventualmente egli ricevesse alla scadenza della polizza vita sia esclusivamente proprio.
Nel regime di separazione dei beni tra coniugi non vi è possibilità che la polizza possa essere considerata facente parte del patrimonio di entrambi, se intestata ad uno solo dei due.
E' bene tuttavia precisare che la moglie ha facoltà di provare (deve dare però prova certa) che i premi dell'assicurazione siano stati pagati anche con suoi beni personali, nel qual caso ella potrebbe vantare un diritto alla restituzione. Se il marito ha pagato personalmente tutti i premi assicurativi, non dovrebbe temere rivendiche da parte della moglie.