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Articolo 498 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Usurpazione di titoli o di onori

Dispositivo dell'art. 498 Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi(1) di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [348], ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro.

Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente(2).

Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta le violazioni con le modalità stabilite dall'art. 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689(3).

Note

(1) Le parole "Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi" sono state inserite dall’art. 1 ter, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni, nella l. 21 febbraio 2006, n. 49
(2) L'usurpazione del titolo è un comportamento che consiste nell'usare pubblicamente un titolo per il quale è prevista una limitazione da parte dello Stato.
(3) Tale reato è stato depenalizzato dall’art. 43 del d.lgs 30 dicembre 1999, n.507.

Ratio Legis

Tradizionalmente si considera che il legislatore abbia qui voluto tutelare la fede pubblica contro quei comportamenti che alterano gli elementi identificativi di una persona o le sue qualità personali.

Spiegazione dell'art. 498 Codice Penale

L'articolo in questione tutela la pubblica fede, la quale può essere tratta in inganno da false apparenze determinate, tra l'altro, dall'abito indossato, anche se non del tutto conforme alla funzione cui si riferisce.

Data la clausola di sussidiarietà, vengono qui in rilievo tutte le condotte non sussumibili sotto l'articolo 497 ter, in cui oggetto materiale del reato sono segni distintivi, e non divise o segni distintivi di pubblici uffici non facenti parte dei corpi di polizia.

La norma considera due distinte ipotesi delittuose; mentre quella di usurpazione di titolo di cui al primo comma richiede per la sua punibilità la pubblicità, in quanto tutela la pubblica fede che può essere tratta in inganno da false apparenze determinate da comportamenti esternati in pubblico, per l'ipotesi di cui al comma due non è necessario l'estremo della pubblicità del comportamento, in quanto l'arrogarsi si riferisce essenzialmente al fatto di attribuirsi indebitamente o illegalmente titoli od onori.

Trattasi di reato eventualmente permanente, e dunque, perdurando nel tempo l'attività criminosa, non si pongono in essere più delitti.

Il reato di usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347) e di usurpazione di titoli ed onori tutelano rispettivamente la pubblica amministrazione e la fede pubblica.

Ad integrare il primo è necessario l'esercizio della pubblica funzione; ad integrare il secondo l'attribuzione da parte del soggetto di una qualità che non possiede. Poiché l'usurpazione del titolo non è da considerarsi come elemento costitutivo o presupposto del reato di cui all'articolo 347 c.p., è possibile il concorso tra i due reati.

Massime relative all'art. 498 Codice Penale

Cass. pen. n. 31427/2012

Ai fini della individuazione degli elementi differenziali tra il reato di usurpazione di funzioni pubbliche di cui all'art. 347 cod. pen. e l'illecito amministrativo dell'usurpazione di titoli ed onori sanzionato dall'art. 498 cod. pen. occorre avere riguardo al bene giuridico tutelato dalle due fattispecie, che nel primo caso è finalizzato a proteggere l'interesse volto a riservare l'esercizio di pubbliche funzioni a soggetti che ne abbiano effettiva e concreta investitura, mentre nel secondo caso è volto a tutelare la pubblica fede, che può essere tratta in inganno da false apparenze.

Cass. pen. n. 715/1999

Commette i reati di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) e di usurpazione di titoli o di onori (art. 498 c.p.) il soggetto che si arroghi il titolo di avvocato e apra in Italia uno studio legale, ancorché abilitato in Francia a esercitare la professione di "Avocato", se non abbia ottemperato alle condizioni normative previste dall'art. 2 della l. 9 febbraio 1982, n. 31 (che, peraltro, gli consentirebbero di esercitare la professione in Italia con carattere di temporaneità e con espresso divieto di stabilire nel territorio della Repubblica uno "studio") o se non abbia seguito il procedimento di cui al D.lg. 27 gennaio 1992 n. 115 per il riconoscimento del titolo in Italia.

Cass. pen. n. 5534/1999

L'art. 498 c.p. considera due distinte ipotesi delittuose; mentre quella di usurpazione di titolo del primo comma richiede per la sua punibilità la pubblicità (... abusivamente portata in pubblico, ... indossa abusivamente in pubblico) in quanto tutela la pubblica fede che può essere tratta in inganno da false apparenza determinate da comportamenti esternati in pubblico, per l'ipotesi di cui al secondo comma non è necessario l'estremo della pubblicità del comportamento in considerazione del termine usato «si arroga» che si riferisce essenzialmente al fatto di attribuirsi indebitamente o illegittimamente titoli od onori. (Fattispecie in cui l'imputato, trovato in possesso di un biglietto da visita recante la propria foto tessera in divisa da carabiniere, con relativa dicitura e timbro datario, di manette, fondina ascellare, pistola a salve priva del tappo rosso e cartucce inesplose, era stato assolto in quanto non aveva fatto mostra in pubblico del titolo o della qualità da esso documentato; la Suprema Corte ha annullato con rinvio affinché il giudice di merito valutasse se il possesso dei detti oggetti potesse integrare o meno l'abusiva attribuzione della qualità di carabiniere).

Cass. pen. n. 11224/1995

È insindacabile in cassazione, se sorretta da congrua motivazione, la valutazione dei giudici di merito di insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 498 c.p. nel fatto dell'apposizione di targa all'ingresso di uno studio professionale di un dottore in giurisprudenza, iscritto all'albo dei ragionieri, recante la dicitura di «dottor ragioniere» nella prima riga, e nella seconda, di commercialista. (Nella fattispecie i giudici d'appello non avevano ritenuto provata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, rappresentato dalla volontà di ingannare la pubblica fede, ingenerando l'erronea opinione di avere la qualifica di dottore commercialista, in contrapposizione all'eventualità della buona fede dell'agente, in correlazione all'uso corrente del termine commercialista, in riferimento ad attività svolta nel campo del diritto commerciale).

Cass. pen. n. 4033/1985

Nel delitto di cui all'art. 496 c.p. (come anche in quello previsto dall'art. 495 c.p.) l'inganno è rivolto alla pubblica amministrazione e consiste in false risposte (o attestazioni) su qualità personali giuridicamente rilevanti. Si ha invece il delitto di cui all'art. 498 c.p. quando la fede della generalità dei cittadini viene tratta in inganno sia mediante la pubblica esibizione di segni distintivi di particolari uffici pubblici o di professioni protette (per le quali cioè è richiesta una speciale abilitazione dello Stato), sia mediante la pubblica auto-attribuzione di particolari titoli conferiti dalla potestà pubblica o di qualità inerenti ad alcuno degli indicati uffici o professioni.

Cass. pen. n. 3072/1985

Il reato di usurpazione di titoli o di onori, di cui all'art. 498 c.p., non può considerarsi assorbito da quello di abusivo esercizio di una professione, di cui all'art. 348 stesso codice. I due reati, infatti, possono concorrere materialmente poiché le due norme tutelano distinti beni giuridici.

Cass. pen. n. 313/1984

Nel caso di procedimento penale per usurpazione di titoli, di cui all'art. 498 c.p., qualora attraverso inserzioni su di un giornale, si sia mascherato l'esercizio della prostituzione, annunciando di esercitare l'attività di massaggiatrice e fisioterapista, il sindacato italiano terapisti della riabilitazione è legittimato a costituirsi parte civile. Infatti alle associazioni sindacali nazionali compete una legittimazione propria alla tutela giudiziaria dell'interesse collettivo del sindacato ed esse sono legittimate alla costituzione di parte civile nel procedimento penale per un reato dal quale sia derivato loro un danno anche solo morale.

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Consulenze legali
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M. C. chiede
giovedì 18/08/2022 - Sicilia
“Buongiorno, sono allettato dalla possibilità di ottenere un titolo universitario tramite il riconoscimento del VAE da parte dell'Università Popolare della Toscana.
il quesito riguarda l'art. 498 nella parte in cui se un cittadino avesse una laurea straniera potesse utilizzare il titolo di "Dottore" in Italia ed in particolare gradirei sapere se per avanzamento di carriera nella pubblica amministrazione ciò sia possibile.
A riguardo ho trovato una nota Miur che riguarda la confederazione elvetica: Il riconoscimento finalizzato (equivalenza) dei titoli di studio esteri è contenuto in un provvedimento (rilasciato solo per il motivo indicato e valido solo se utilizzato a quel fine, per cui deve essere nuovamente richiesta e il provvedimento nuovamente riemesso, ogni volta che si ripresenti il motivo d’interesse ), in ordine a determinate casistiche previste dall’articolo 38 del Decreto legislativo 165 del 2001, dal decreto del Presidente della Repubblica 189 del 2009 e dall‘articolo 12 Legge 29 del 2006 (gli ultimi due riferimenti normativi riguardano, il primo, la procedura di riconoscimento di titoli acquisiti nei paesi aderenti alla convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, il secondo, la procedura di valutazione della corrispondenza di titoli e certificazioni comunitarie acquisiti nell’Unione europea, negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica).
Grazie”
Consulenza legale i 12/09/2022
La V.A.E. (Validazione dell’esperienza acquisita o ammissione su dossier) è una procedura per l’ottenimento di crediti universitari che si aggiunge a quella classica basata sul riconoscimento dei crediti acquisiti con un percorso universitario classico, concluso o parzialmente seguito.

La riforma dell’offerta formativa italiana prevedeva la possibilità di riconoscere come crediti formativi universitari (Cfu) le conoscenze, le competenze e le abilità maturate in ambito lavorativo e professionale.

Il decreto n. 509 del 1999, che ha dato il via alla riforma, ha riconosciuto agli atenei la possibilità di decidere in base ai propri criteri l’entità dei Cfu riconoscibili, con valutazione massima fino a 120 (sui 180 crediti previsti per il conseguimento della laurea Triennale di primo livello).
Con due successive circolari, il MIUR ha invece ridotto il limite massimo di Cfu riconoscibili dapprima a 60 (circolare n. 149/2006, firmata dall’allora ministro dell’Università e della Ricerca Fabio Mussi) e poi a 30 (circolare n. 160/2009 del ex Ministro dell’Università e della Ricerca Mariastella Gelmini).

La legge n. 240 del 2010 sulla riforma dell’università, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 5 gennaio 2011 ed entrata in vigore il 29 gennaio, contiene all’art. 14 un’ulteriore riduzione dei Cfu riconoscibili. Agli studenti universitari detentori di capacità ed esperienze professionali viene ora riconosciuto fino ad un massimo di 12 CFU.

Quindi, ad oggi in Italia, chiunque sia in possesso di una ricca è comprovata esperienza professionale non potrà ottenere più di 12 CFU professionali.

Pertanto, in Italia non è possibile conseguire una laurea solo con la VAE, ma lo studente potrà al massimo vedersi riconosciuti sino ad un massimo 12 CFU.

Come si legge anche sul sito dell’Università Popolare della Toscana i percorsi di laurea tramite VAE sono, infatti, esteri e rilasciati da Unitelematica Leonardo da Vinci, Svizzera. Si tratta pertanto di titoli di studio stranieri.

I titoli accademici di studio stranieri non hanno valore legale in Italia. Pertanto - qualora debbano essere utilizzati nel nostro paese in vari ambiti - è necessario chiederne il riconoscimento.

Come correttamente rilevato, vi sono due tipi di procedimento.

Da un lato, è possibile richiedere il riconoscimento accademico (l’equipollenza) dei titoli di studio esteri: si tratta di un provvedimento mediante il quale i singoli Atenei attribuiscono a un titolo di studio conseguito all’estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell’ordinamento italiano. Viene rilasciata a specifiche condizioni esclusivamente dagli Atenei italiani ed è quindi presso gli Atenei che si deve inoltrare domanda. Le autorità accademiche competenti possono:
1) riconoscere l'equipollenza a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello rilasciato dall'Ateneo.
2) riconoscere il titolo ai fini dell'abbreviazione del similare corso di studi cui iscriversi per completare il percorso accademico e ottenere il titolo italiano.

In secondo luogo, è possibile richiedere il riconoscimento finalizzato (equivalenza) dei titoli di studio esteri: in questo caso il provvedimento è rilasciato solo per il motivo indicato e valido solo se utilizzato a quel fine, per cui deve essere nuovamente richiesta e il provvedimento nuovamente riemesso, ogni volta che si ripresenti il motivo d’interesse. Ad esempio, per ogni concorso a cui si intenda partecipare dovrà essere richiesto un nuovo provvedimento.

In conclusione, la laurea rilasciata da Unitelematica Leonardo da Vinci non può da sola essere utilizzata per avanzamenti di carriera nella pubblica amministrazione. È necessario ottenere un provvedimento di riconoscimento, che, come visto, può essere un riconoscimento di equipollenza a tutti gli effetti del titolo accademico straniero, oppure un riconoscimento finalizzato. Ad ogni modo, considerato che in Italia non è possibile ottenere una laurea solo tramite VAE, difficilmente il titolo di studio svizzero in questione verrà riconosciuto da un Ateneo italiano. Si potrebbe, invece, tentare il riconoscimento finalizzato per il singolo concorso.

Sotto il profilo penale, occorre vagliare diversi aspetti.

Il primo attiene all’attribuzione di un titolo accademico pur non essendo, il medesimo titolo, riconosciuto dallo Stato italiano.

Nella richiesta di parere, in particolare, si sollecita una riflessione sull’ art. 498 del c.p. che, come noto, punisce proprio chi si arroga, tra le altre cose, dignità o titoli accademici.
In effetti, i precedenti giurisprudenziali depongono nel senso della rilevanza penale di tale condotta.
Il caso, in particolare, è stato sviscerato da una Cassazione risalente (Cass. pen. Sez. V, 07/10/1975)
secondo cui “chi faccia inserire in un elenco telefonico, accanto al proprio nome, la qualifica accademica, non conferita, di «dottore» commette il reato, in tal caso permanente, di usurpazione di titolo previsto dal comma 2 dell'art. 498 c.p.”.

E’ rilevante, tuttavia, tenere in considerazione quanto segue.

L’articolo 498 c.p. è alquanto ambiguo nella sua formulazione e non è del tutto chiaro se lo stesso debba ritenersi di mera condotta oppure di evento. In parole semplici, non è del tutto chiaro se, ai fini della sua sussistenza, occorre semplicemente che il privato si arroghi il titolo oppure occorre che tale arrogazione sia funzionale all’ottenimento di un qualche vantaggio.
Ad oggi, comunque, prevale la seconda teoria e, dunque, l’usurpazione sarà sussistente non già allorché il privato si attribuisca il titolo non posseduto per mera “vanità” ma solo laddove l’attribuzione in parola sia in qualche modo funzionale all’ottenimento di un vantaggio.

Stante quanto detto, nel caso di specie la fattispecie sopra emarginata potrà sussistere laddove, non ottenuto il riconoscimento del titolo accademico in Italia, il soggetto si arroghi il titolo onde ottenere un qualche riconoscimento o utilità.

Ciò detto, va analizzato un altro profilo.

Nella richiesta di parere, invero, si chiede se la laurea straniera possa essere utilizzata per un avanzamento nel pubblico impiego in Italia.
Orbene, nel caso di specie occorre fare molta attenzione.

E’ noto che, in Italia, l’accesso al pubblico impiego lo si ottiene tramite concorso e lo stesso dicasi per gli avanzamenti di carriera, fatta eccezione per taluni e peculiari casi che non presuppongono un mutamento del pregresso rapporto di lavoro con la PA.
E’ altresì noto che le procedure di tale genere prevedono che il soggetto autocertifichi il possesso di eventuali requisiti funzionali alla partecipazione al concorso o, anche, all’avanzamento di carriera.

Orbene, sembra il caso di rilevare che laddove il soggetto, in una di queste dichiarazioni sostitutive, dovesse falsamente dichiarare di essere in possesso di una laurea (e di essere quindi “dottore”) pur non essendo il predetto titolo straniero riconosciuto in Italia, rischierebbe di incorrere nel reato di cui all’ art. 483 del c.p..
Si noti, peraltro, che la maggior parte di queste autodichiarazioni recano una parte apposita in cui il candidato deve dichiarare, nell’eventualità, il possesso di una laurea straniera riconosciuta.

Come statuito da plurima giurisprudenza, invero, integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che attesti false circostanze in sede di dichiarazione sostitutiva, considerato che, l'art. 76, comma terzo, del d.P.R. n. 445 del 2000 dispone che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46 del predetto d. P.R. n. 445 del 2000, si considerano come fatte a pubblico ufficiale".

Paolo L. chiede
giovedì 04/03/2021 - Liguria
“Richiedo la riservatezza della risposta al mio solo indirizzo email.
Ho conseguito il Baccalaureato in Scienze Religiose nel 2013 chiamato in Italia anche "Laurea in Scienze Religiose" ed esso è un titolo triennale di Diritto Pontificio e non di Diritto Italiano
A seguito del DPR 63/2019 ho fatto richiesta e ottenuto un Decreto a firma del Ministro (c'è la firma) dove viene scritto che "La Laurea in Scienze Religiose, conseguita il [giorno e mese del 2013] presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di [c'è il nome della città] collegato alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale in Milano, dal Sig. [c'è il mio cognome e nome], nato a Genova (GE) il [data nascita], è riconosciuta come Laurea dell'Ordinamento didattico universitario ex D.M. n. 270/2004 e D.P.R. n. 63 del 27 maggio 2019." In questo testo e nella lettera accompagnatoria non vengo appellato come "Dottore", ma "Sig." (come si può vedere nel testo riportato a firma del Ministro) e "Al Sig." (nel lato destinatario della lettera accompagnatoria comunicante anch'essa il riconoscimento del mio titolo).
Vorrei sapere con certezza se posso fregiarmi del titolo di "Dottore" senza incorrere in reati soprattutto perchè vorrei usarlo in atti da inviare alle Pubbliche Amministrazioni e non vorrei incorrere né nel reato di falso ideologico né in quello di cui all'Art. 498 del C.P. ("Usurpazione di titoli o di onori") perché sebbene mi è stato detto che questo reato sarebbe stato depenalizzato non vorrei, usando il titolo, passare per ciarlatano e in ogni caso, se usassi il titolo di "Dottore" senza averne titolo in atti pubblici violerei comunque la legge.
Grazie.”
Consulenza legale i 12/03/2021
La norma fondamentale che disciplina l’attribuzione del titolo di “dottore” è l’art. 48, ultimo comma, R.D. n. 1269/1938, ai sensi del quale “a coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, compete la qualifica accademica di dottore”.
Si nota, però, che tale Regio Decreto non definiva in dettaglio la nozione di “laurea” e che, comunque, dal 1938 ad oggi si sono succedute numerose riforme, che hanno progressivamente ridefinito e riclassificato i titoli di studio di formazione superiore.
Attualmente e per quanto qui ci occupa, il D.M. n. 270/2004 stabilisce che la laurea venga rilasciata agli studenti che abbiano completato un corso di studio universitario della durata di tre anni, acquisendo 180 crediti formativi (artt. 7 e 8).
L’art. 13 dello stesso Decreto Ministeriale, altresì, prevede che il conseguimento della laurea, come sopra definita, comporti la qualifica accademica di “dottore”.

Tanto premesso, si rileva che il riconoscimento del titolo di studio oggetto del quesito è avvenuto in forza dell’art. 10, L. n. 121/1985 (di revisione dei Patti Lateranensi) e delle intese “attuative” concluse con la Santa Sede e recepite con D.P.R. n. 175/1994 e D.P.R. n. 63/2019.
Secondo tali intese, in particolare, il Baccalaureato viene riconosciuto come “laurea”, a richiesta dell’interessato, previo accertamento della parità di durata del corso di studi con quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello e del il superamento di un numero di esami pari a 180 crediti formativi (art. 2, D.P.R. n. 63/2019 e art. 2, D.P.R. n. 175/1994).
Pertanto, il Baccalaureato riconosciuto sulla base delle norme suddette corrisponde in tutto e per tutto ad una laurea ottenuta presso l’Università italiana, con la conseguenza che non si vedono ragioni ostative al legittimo utilizzo del titolo di “dottore”.

Dal punto di vista penale, bisogna fare una distinzione tra l’usurpazione di titoli o di onori e il reato di falso ideologico. Quanto al primo (ex) reato – la depenalizzazione è effettivamente intervenuta ad opera del D. Lgs. 507 del 1999 – lo stesso non potrebbe sussistere nel caso di specie. Nonostante, in effetti, l’articolo in parola ( 498 )sia idoneo a censurare qualsiasi condotta di usurpazione di titoli, compreso quello di dottore (sul punto, si veda Cass. pen. Sez. V, 07/10/1975), lo stesso non sarebbe applicabile nel caso di specie proprio in ragione del fatto che la laurea conseguita è parificata, a tutti gli effetti, a quelle conferite dall’ordinamento italiano. Pertanto, alcuna usurpazione sarebbe configurabile. Per le stesse ragioni non sarebbe applicabile il falso ideologico, previsto e punito dall’art. 483 e seguenti. Prescindendo dalle articolate questioni giuridiche che pone la fattispecie in parola dopo i rimaneggiamenti delle ultime riforme (che hanno pesantemente rivisto la rilevanza del falso a seconda della “sede” in cui lo stesso viene reso), in tal sede è sufficiente dire che il reato in parola sussiste solo laddove si affermi una circostanza non veritiera rispetto ad un determinato fatto. In virtù delle considerazioni espresse in precedenza, dunque, se in qualsivoglia sede si affermasse di essere “dottore”, alcun falso sarebbe configurabile proprio in ragione della veridicità di tale affermazione".

ALESSANDRO P. chiede
venerdì 10/05/2019 - Sicilia
“Gentile Avvocato,
rappresento una associazione di Pedagogisti che vivono con disagio la presenza di corsi e master, per pedagogista clinico, famigliare, giuridico, scolastico eccetera ... conseguibili anche senza la prescritta laurea (l. 205/17, art. 1, comma 594 a 601). Visto Articolo 498 Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) Usurpazione di titoli o di onori, come è possibile agire nell'interesse dei miei associati, per tutelare la nostra professione ???”
Consulenza legale i 13/05/2019
L’art. 498 del codice penale punisce la condotta di chiunque:

  1. Porta in pubblico segni distintivi e/o divise che, per convenzione e/o per legge, sono attribuiti a specifiche funzioni e/o mestieri;
  2. Si arroga dignità o titoli accademici cui non avrebbe diritto.

Il reato in questione, dunque, punisce la condotta di chiunque si spacci per chi non è e/o si arroghi il diritto di spendersi in virtù di una professione per la quale non ha mai conseguito titoli e/o compiuto studi finalizzati all’abilitazione allo svolgimento della stessa.

E’ quindi evidente che la situazione rappresentata non può essere tutelata con lo strumento penale per il reato sopra emarginato.

Invero, il sol fatto che il legislatore abbia ritenuto opportuno approvare (come sembra) che la frequentazione di corsi e master per pedagogista sia idonea a “abilitare” il soggetto frequentante all’esercizio della professione, fa venir meno l’elemento oggettivo del reato che, come anzidetto, presuppone che il reo si spenda per una qualifica che non possiede.

Andrebbe valutata dunque la possibilità di agire sotto un diverso fronte (civile e/o amministrativo) partendo dalla – quasi – ovvia considerazione che ai fini dello svolgimento della professione l’equiparazione del professionista che ha conseguito un solo master e/o corso alla figura di chi, invece, ha conseguito una laurea ad hoc rappresenta una ingiusta disparità di trattamento potenzialmente censurabile anche a livello costituzionale.

Dario M. chiede
mercoledì 29/11/2017 - Sicilia
“Spettabile Staff io lavoro in un ente pubblico sono di categoria c4 Istruttore direttivo, mi sono laureato in un tempo successivo volevo sapere se pur non lavorando grazie alla Laurea ma con il semplice diploma ora che ho ottenuto il titolo posso utilizzare il titolo di dottore o meno.
La pubblica amministrazione ritiene che non lo posso utilizzare perché io lavoro grazie al diploma.

Dario”
Consulenza legale i 05/12/2017
Il titolo di "dottore", per legge, spetta a tutti coloro che hanno conseguito una laurea, anche di durata triennale.
E’ nel 1938 che lo si stabilisce con Regio Decreto (negando il medesimo titolo ai diplomati) e la regola è stata poi ribadita nella cosiddetta Legge Gelmini del 2010.

Più precisamente, il D.M. n. 270/2004, oltre che alcune sentenze della Corte dei Conti, hanno stabilito che:
a) il titolo di “dottore” spetta ai laureati che abbiano conseguito o la laurea in un corso di studio universitario di primo ciclo (con durata triennale) o il diploma universitario in un corso della stessa durata (Legge n. 240/2010);
b) il titolo di “dottore magistrale” spetta a chi abbia conseguito la laurea magistrale attraverso un corso di studio universitario di secondo ciclo (con durata biennale) o in un corso di studio universitario a ciclo unico o del vecchio ordinamento (con durata quinquennale, come per Architettura, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria edile-architettura e Veterinaria, oppure con durata di sei anni, come nel caso di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria).
c) il titolo di “dottore di ricerca” spetta ai titolari del dottorato di ricerca, che si consegue a seguito di studi universitari di terzo ciclo aventi durata di almeno tre anni, dopo il conseguimento di una laurea magistrale.

Non si vede, dunque, perché la Pubblica Amministrazione per la quale lavora chi pone il quesito dovrebbe negare a quest’ultimo l’utilizzo di un titolo che gli spetta di diritto a seguito del conseguimento di una laurea.
Tale titolo nulla ha a che vedere, infatti, con la posizione lavorativa che si detiene.
Se per l’assunzione di quella persona era sufficiente, al momento del concorso, il semplice diploma, il fatto che questa stessa persona ora abbia conseguito un titolo accademico più elevato non incide minimamente sui requisiti necessari per il suo lavoro: essi c’erano all’atto dell’assunzione e ci sono ancora.
Lo si ripete, se il dipendente neolaureato si definisce "dottore" ciò non significa certo egli si stia indebitamente (ovvero senza previo accordo con il datore di lavoro) attribuendo una qualifica superiore sotto il profilo (attenzione) contrattuale (non accademico).

L’unica ragione che potrebbe spiegare l’atteggiamento ostativo della P.A. potrebbe essere quella economica.
Il dipendente assunto come semplice diplomato, infatti, potrebbe avere diritto solo ad un determinato livello di inquadramento e quindi di retribuzione; se egli invece consegue una laurea, essendo appunto maggiormente “titolato”, avrebbe forse il diritto ad un inquadramento superiore, con conseguente aumento retributivo.
Ciò, tuttavia, attribuisce eventualmente al dipendente dei diritti contrattuali aggiuntivi, ma non pregiudica comunque il suo diritto di usare il titolo di "dottore".

L’unica eventualità in cui qualcuno può essere perseguito per l’uso di un titolo, riguarda infatti il caso di chi se ne fregia senza averne diritto (art. 498 c.p. “usurpazione di titoli o di onori”, ora depenalizzato).

Massimo M. chiede
domenica 22/01/2017 - Lombardia
“Nel 1992 ho conseguito il Magistero in Scienze Religiose presso l’Istituto superiore di Scienze religiose incardinato nella Pontificia Università s. Tommaso d’Aquino a Roma. Il percorso di studi, all’epoca di quattro anni, era equivalente a quello per il conseguimento di una laurea magistrale di analoga università italiana (es.: lettere e filosofia).
L’Università è di diritto pontificio e non dello Stato italiano.
Il titolo è fra quelli riconosciuti tra l’altro per l’insegnamento della religione Cattolica in tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado a seguito anche del “nuovo concordato” del 1984.
Domanda: pur non essendo insegnante di religione, ma occupandomi di tutt’altro, posso anche sul luogo di lavoro pretendere il titolo di dottore, oppure, quel titolo da me conseguito come sopra specificato mi farebbe incorrere nel reato di usurpazione di titoli o di onori?
Grazie”
Consulenza legale i 27/01/2017
Riteniamo che l’utilizzo del titolo di “dottore” – inteso come titolo solitamente attribuito a chi abbia conseguito una laurea - non possa essere utilizzato nel caso di specie e comporti il rischio di denuncia ai sensi dell'art. 489, 2° comma, cod. pen..

Infatti, il diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose non è, in realtà, equipollente ad una laurea, se non nella sostanza (si potrebbe, in effetti, sotto questo profilo, ritenere i due titoli parificabili) quantomeno nella forma.
Esso costituisce, infatti, formalmente, solo uno dei titoli professionali richiesti dal DPR 751 del 16 dicembre 1985 per poter insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche.

Il diploma accademico ISSR (Istituto Superiore di Scienze Religiose) abilita, infatti, "esclusivamente all'insegnamento della religione cattolica" (Cfr. Consiglio di Stato - Adunanza della sezione seconda in data 1 aprile 1998 - Parere numero 365/98). Ancora va detto che l'articolo 2 del DPR numero 175/94 (“Approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici”) così recita: "I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline ecclesiastiche di cui all'articolo 1, conferite dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del ministero della università…".
Si precisa, infine che, per quanto riguarda il Magistero in Scienze religiose, è da ritenersi applicabile la disciplina contenuta nella Legge 11 luglio 2002, n. 148 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”) che demanda alla competenza delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (art.2) nonché delle amministrazioni statali (art.5) la facoltà di riconoscimento dei cicli e dei periodi di studi svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri.

Da quanto detto si evince chiaramente che il diploma accademico in scienze religiose non equivale a laurea riconosciuta dallo Stato italiano non perché non ha contenuti tali da essere riconosciuto laurea, ma perché le facoltà teologiche lo considerano preliminare al baccalaureato e alla licenza.

La giurisprudenza sul punto (alquanto scarsa, ma ritenuta comunque punto di riferimento sulla questione) stabilisce che: “Il diploma di magistero in scienze teologiche rilasciato da istituti superiori di scienze religiose presso le Facoltà teologiche, in base all'intesa intervenuta fra lo Stato italiano e la Santa Sede relativa al riconoscimento dei titoli accademici in teologia e in sacra scrittura, resa esecutiva con l'art.1, d.P.R. 2 febbraio 1994, n.175, sebbene costituisca un valido titolo per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, non è, tuttavia, assimilabile al diploma di laurea conseguito presso le Università degli studi italiane ai fini del punteggio riconosciuto per i titoli di studio di grado accademico nei concorsi magistrali.” (T.A.R. Napoli, (Campania), sez. II, 13/02/1998, n. 521) ed ancora “Ai fini del collocamento nella graduatoria per l'accesso ai ruoli degli insegnanti elementari e della scuola materna, nella regione Sicilia, il titolo accademico conferito da una facoltà universitaria costituisce "quid pluris" rispetto al semplice diploma accademico di magistero rilasciato da istituto di scienze religiose, l'uno essendo equiparabile a una laurea, l'altro a un diploma pur di grado universitario (nella specie, è stato accolto per quanto di ragione un ricorso del candidato che in base alle intese del 14 dicembre 1985 e 13 giugno 1990 tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana pretendeva si riconoscesse il valore giuridico nello Stato del titolo conseguito presso l'istituto scienze religiose di Catania quanto meno come diploma accademico, ancorché non come equipollente di laurea universitaria).” (T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. III, 11/12/2001, n. 2332).

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