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Articolo 499 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione

Dispositivo dell'art. 499 Codice Penale

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale(1) o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo(2), è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065.

Note

(1) Il grave nocumento si ravvisa nei casi in cui l'effetto pregiudizievole sull'economia nazionale rileva per gravità e diffusione.
(2) Si tratta di una sensibile diminuzione di merci e beni primari di consumo che riguardano una parte consistente della popolazione, su una larga scala territoriale.

Ratio Legis

La norma tutela nello specifico il bene dell'economia pubblica, relativamente alla distribuzione di grandi quantitativi di beni che presentano una peculiare rilevanza per la collettività.

Spiegazione dell'art. 499 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'economia pubblica, messa in pericolo da nocumenti causati alla produzione nazionale di beni di largo consumo.

Trattasi di reato di evento, in quanto è comunque necessario che la condotta di distruzione delle materie prime cagioni un effettivo danno all produzione nazionale, deducendosi dunque che è necessario un macro-evento distruttivo.

Il delitto è a forma libera e l'elemento soggettivo consiste nella volontà di distruggere materie prime, con la rappresentazione di poter determinare un danno alla produzione nazionale, senza che però sia necessario il dolo specifico di tale macro-evento.

///SPIEGAZIONE ESTESA

L'art. 499 del c.p. punisce chi, volontariamente, renda inutilizzabili materie prime, prodotti agricoli o industriali, o, ancora, mezzi di produzione, al fine di cagionare un grave danno alla produzione nazionale o far venir meno, in misura notevole, merci di uso comune.

Si tratta di un'ipotesi di reato comune, in quanto soggetto attivo può essere chiunque.

La condotta tipica può consistere sia in azioni che in omissioni, purché ne derivi la distruzione o l'inutilizzabilità, reale e illegittima, di materie prime, prodotti agricoli o industriali o mezzi di produzione. Si tratta di un reato a forma libera, per cui la condotta può essere realizzata in vari modi. Tuttavia, se questi costituiscono un autonomo titolo di reato, si può avere un concorso di reati.
Qualora, però, venga realizzato un vero e proprio annientamento della cosa nella sua materialità ed essenza specifica, per aversi il delitto in esame è sufficiente che il bene sia reso inutilizzabile rispetto a quella che è la sua normale funzione o utilizzazione.
Nel caso in cui il soggetto agente, contestualmente, distrugga sia materie prime che prodotti o mezzi di produzione, il delitto si considera unico.

Oggetto materiale del delitto in esame possono essere le materie prime, i prodotti agricoli o industriali, oppure i mezzi di produzione. Per materie prime si intendono le cose che si trovano allo stato naturale o che, comunque, siano destinate ad una lavorazione ulteriore da parte delle industrie a cui sono necessarie. I prodotti agricoli sono, invece, i beni che derivano, come proprio frutto, dall'industria agricola; mentre sono prodotti industriali quelli che derivano dalle varie industrie e sono destinati al consumo. Sono, infine, mezzi di produzione quei beni utili all'esercizio delle varie attività industriali e che servono per la realizzazione dei loro prodotti.

Il reato di distruzione di materie prime, prodotti o mezzi di produzione è un reato di evento, essendo necessario, per il suo perfezionamento, che la condotta criminosa cagioni un grave danno alla produzione nazionale, in relazione alle condizioni generali dei mercati nazionali al momento del fatto, o, quantomeno, una notevole diminuzione di merci di comune o largo consumo, anche su base locale. Per merci di comune o largo consumo si intendono quelle necessarie a soddisfare i bisogni della generalità della popolazione, sia che risultino essenziali per la vita, come gli alimenti, sia che costituiscano un comune oggetto di scambio o di negoziazione commerciale, come ad es. le materie prime.
Nel caso in cui si verifichino danni ulteriori rispetto a quelli tipizzati dall'art. 499 c.p., si avrà un concorso di reati.

Il reato in esame si considera consumato nel momento in cui si verifica il grave danno alla produzione nazionale o la notevole diminuzione della disponibilità di beni di consumo.
È, dunque, ammesso il tentativo, che si avrà nel caso in cui l'evento non si verifichi per motivi estranei alla volontà dell'agente.

Per quanto riguarda, infine, l'elemento psicologico, è richiesto il dolo specifico, quale volontà di distruggere materie prime, prodotti o mezzi di produzione, al fine specifico di cagionare un grave danno alla produzione nazionale o una notevole diminuzione dei beni di consumo. Qualora manchi il dolo specifico, la condotta dell'agente, ricorrendone i presupposti, può integrare altre fattispecie di reato, come ad es. il danneggiamento.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA


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Paolo G. chiede
mercoledì 10/02/2021 - Umbria
“Buongiorno.
Può essere applicato il sopracitato art. 499 qualora un soggetto multinazionale proprietario di un redditizio impianto produttivo italiano di importanza nazionale decida di chiudere e liquidare una azienda italiana di 2 stabilimenti con circa 300 addetti nel settore delle forniture alimentari. Questo nell'intento di delocalizzarne gli ordini, nonostante la ottima redditività e la ampia domanda del suo strategico mercato. (solo 2 i produttori nazionali per alcuni articoli prodotti e 5 per altri)
Grazie”
Consulenza legale i 16/02/2021
La risposta è negativa.

L’art. 499 c.p., pur essendo una fattispecie estremamente particolare e inusuale nel panorama normativo europeo, è strutturalmente volta a proteggere il patrimonio individuale come mezzo per tutelare, in via finale, anche il patrimonio della collettività intera, per il quale è indispensabile la protezione dei beni oggetto della fattispecie penale in oggetto (materie prime, mezzi di produzione, etc).

Tuttavia, va detto che l’articolo in parola punisce in modo specifico la condotta di “distruzione” che, come noto, si configura con l'annullamento o la diminuzione del valore economico del bene o, comunque, l'irreparabile alterazione della sua funzione economica e sociale: si tratta, in altre parole, di una condotta caratterizzata da una connotazione meramente materiale.

Per tale ragione, è assolutamente impossibile che il concetto di “distruzione” possa essere equiparato alla scelta – discutibile – di una qualsivoglia società (la multinazionale, nel caso di specie) di chiudere e liquidare due stabilimenti produttivi, nonostante gli stessi assumano un certo rilievo nel panorama economico nazionale.

La multinazionale in questione, invero, sta esercitando il proprio diritto – discutibile, lo si ripete - di sindacare sulle sorti delle proprie proprietà.

M. P. chiede
venerdì 20/01/2023 - Toscana
“Egregi signori,

lavoro in una multinazionale, sono inquadrato come settimo livello CCNL Metalmeccanici, e mi occupo di Sicurezza su sistemi di segnalamento (sono i sistemi che si incaricano di far circolare i treni in maniera sicura, evitando incidenti e deragliamenti) e di telecomunicazioni.

Ogni tanto leggo di un incidente ferroviario e della "retata" di responsabili o presunti tali che viene fatta dal magistrato che indaga. Sono preoccupato perché non riesco a farmi un'idea precisa di quali siano le mie reali responsabilità, di cosa mi succederebbe (sul piano civile ma soprattutto su quello penale) nel caso ci fosse un incidente su un sistema su cui ho lavorato anche io.

Lavoro prevalentemente su progetti internazionali con il ruolo di "Safety Manager" ma mi capita spesso di firmare cartigli di RFI come "validatore" e non so bene quali responsabilità la cosa comporti.

Potete aiutarmi a fare chiarezza sui rischi connessi al mio ruolo in azienda?

Non so quali informazioni o documenti potrebbero esservi utili per valutare meglio la situazione quindi resto in attesa di vostre eventuali richieste.

Cordiali saluti”
Consulenza legale i 03/02/2023
Dal momento che si tratta di attività ricollegate ai treni possono venire in rilievo:
- i delitti colposi di danno, in quanto vengono qualificati come reato anche eventi di disastro, non solo cagionati intenzionalmente, ma anche a titolo di colpa.
- alcuni dei delitti legati al disastro ferroviario, cioè gli artt. 430-431 c.p..
Un reato è colposo quando è commesso a causa di negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto che lo compie, attraverso l'inosservanza di specifiche regole cautelari espressamente codificate.
Con l’espressione “disastro colposo” si intendono quei comportamenti penalmente rilevanti che provocano incidenti di eccezionale gravità, producendo danni estesi all’ambiente e alla vita/salute di un numero indeterminato di persone.
L’art. 449 del c.p. prevede che "Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423bis cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.
Qualora la validazione dei sistemi di segnalamento o la firma di carteggi relativi alla sicurezza ferroviaria vengano effettuate in modo superficiale, con imprudenza o disattenzione e si verifichi un disastro ferroviario o un deragliamento proprio a causa del mancato o non corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza, chi appone la firma o valida suddetti sistemi rischia di venire indagato per disastro colposo.

L’art. 430 del c.p. prevede che "Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
La Corte di Cassazione, in modo simile alla qualificazione del “disastro colposo” intende il “disastro ferroviario” come un evento connotato da straordinarietà di effetti, per gravità, complessità ed estensione ed indeterminatezza del pregiudizio a cose e persone, di entità e di diffusività significativamente ampie, ancorché di proporzioni non necessariamente “immani”. (Cass. Pen., 27 marzo 2014, n. 14524).


La distinzione tra il disastro colposo e il disastro ferroviario sta nel fatto che quest’ultimo viene commesso non con superficialità ma con l’intenzione e la consapevolezza di cagionare con la propria condotta un incidente grave. Dunque ne risponderebbe chi intenzionalmente convalida un sistema di sicurezza malfunzionante o non adeguato, con la volontà di cagionare un disastro.
Tale reato può essere anche omissivo, nel senso che viene commesso evitando di tenere un comportamento dovuto.
In questo caso possono rispondere penalmente solamente i soggetti che si trovino in una particolare posizione di garanzia: tale è la posizione ricoperta da un soggetto che, in considerazione della qualifica che riveste, o di una situazione di fatto in cui si trova, ha l’obbligo di impedire il verificarsi di un determinato evento, inteso come conseguenza di un reato, e se non compie l’azione necessaria perché l’evento sia evitato incorre in responsabilità penale.

Tralasciando l’ipotesi in cui provochi intenzionalmente un disastro, se un soggetto che si occupa dei sistemi di sicurezza sulla circolazione dei treni, predisponendoli o firmandone i relativi carteggi, lavora con scarsa diligenza e superficialità e - in conseguenza di ciò - si verifica un deragliamento, tale soggetto potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente dell’avvenuto disastro; ciò in virtù del fatto che il soggetto è responsabile proprio di far circolare i treni in maniera sicura. Stessa cosa dicasi nel caso in cui il soggetto ometta di tenere comportamenti dovuti, ad esempio non controllando un sistema che potrebbere/dovrebbe controllare.

Chiaro che per fornire un parere più esaustivo sarebbe necessario capire a fondo:
- il tipo di attività lavorativa che viene concretamente svolta
- che tipo di documenti vengono firmati
- da chi è chiesta la firma e in virtù di quale rapporto