Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4033 del 29 aprile 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel delitto di cui all'art. 496 c.p. (come anche in quello previsto dall'art. 495 c.p.) l'inganno č rivolto alla pubblica amministrazione e consiste in false risposte (o attestazioni) su qualitą personali giuridicamente rilevanti. Si ha invece il delitto di cui all'art. 498 c.p. quando la fede della generalitą dei cittadini viene tratta in inganno sia mediante la pubblica esibizione di segni distintivi di particolari uffici pubblici o di professioni protette (per le quali cioč č richiesta una speciale abilitazione dello Stato), sia mediante la pubblica auto-attribuzione di particolari titoli conferiti dalla potestą pubblica o di qualitą inerenti ad alcuno degli indicati uffici o professioni.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.