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Articolo 340 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Dispositivo dell'art. 340 Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [330, 331, 431, 432, 433](1), cagiona una interruzione o turba la regolarità(2) di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni(3).

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Note

(1) La clausola di riserva ne sottolinea il carattere sussidiario della norma che si applica solo ove la condotta non integri un'altra fattispecie criminosa, fatto che non esclude il concorso con altri reati.
(2) La condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. In ogni caso è irrilevante la durata della condotta criminosa e l'entità della stessa, purché non siano di minima o di scarsa importanza, di conseguenza il reato è configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.
(3) Tale secondo comma è stato inserito dall'art. 7 comma 1 lett. b) del D.L. 14 giugno 2019 n. 53.

Ratio Legis

La norma è diretta a tutelare la regolarità e la continuità dell'erogazione dei servizi di pubblica necessità.

Spiegazione dell'art. 340 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il regolare ed ordinato andamento dell'attività della pubblica amministrazione e non anche i soggetti privati eventualmente danneggiati dalla condotta criminosa.

Il reato si configura alternativamente nella condotta di chi cagiona un'interruzione o di chi turba la regolarità di un ufficio o di un servizio di pubblica necessità, e ciò comporta che le due ipotesi alternative nelle quali la fattispecie astratta si prospetta devono ritenersi equivalenti e quindi reciprocamente interpretabili nel senso che l'interruzione deve essere tale da turbare la regolarità del servizio e la turbativa si realizza anche con una interruzione momentanea, purché di entità tale da determinarla.

Il tempo di turbamento o di interruzione gioca dunque un ruolo secondario, seppure apprezzabile, in quanto ciò che rileva è l'effettiva lesione al regolare ed ordinato andamento della P.A..

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, non è necessario che la condotta sia intenzionalmente diretta a provocare l'interruzione del servizio o il turbamento, essendo invece sufficiente che il soggetto attivo si renda conto che il proprio comportamento può cagionare tale risultato.

La norma in oggetto ha carattere sussidiario, e quindi è applicabile solo quando il fatto criminoso, volto a cagionare detta interruzione o turbamento, non sia specificamente preveduto da altre disposizioni di legge.

Massime relative all'art. 340 Codice Penale

Cass. pen. n. 7563/2022

In tema di interruzione di pubblico servizio, può essere scriminato il comportamento del lavoratore inosservante di un ordine di servizio aziendale manifestamente illecito, in quanto esercizio di una facoltà legittima riconducibile all'area di operatività dell'art. 51 cod. pen., mentre la non conformità alle leggi civili ed alle disposizioni contrattuali del provvedimento datoriale regolatore del servizio non autorizza di per sé il dipendente a disattenderlo, ma solo ad attivare eventuali rimedi inibitori o risarcitori nelle competenti sedi.

Cass. pen. n. 30558/2022

Ai fini della configurabilità del reato di interruzione di un pubblico servizio non è richiesto il comportamento intimidatorio dell'agente, che può rappresentare, invece, l'elemento costitutivo del concorrente e autonomo reato di violenza privata.

Cass. pen. n. 6252/2021

Integra il reato di cui all'art. 340 cod. pen. la destinazione di una strada pubblica a pista per le corse di cavalli che, inibendone la libera fruibilità, determini l'interruzione o il concreto turbamento della regolarità della circolazione viaria.

Cass. pen. n. 25296/2021

L'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dall'art. 22 legge n. 241 del 1990 non integra, anche quando effettuato con plurime richieste, l'elemento oggettivo del reato ex art. 340 cod. pen., se non è dimostrato il nesso di causalità tra tali richieste e il turbamento dell'attività del pubblico ufficio o servizio e l'elemento soggettivo, consistente nella coscienza e volontà del privato, anche nella forma del dolo eventuale, di strumentalizzare il diritto di accesso per turbare il regolare funzionamento delle attività contemplate dall'art. 340 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il mero turbamento psicologico indotto negli impiegati dalla necessità di fronteggiare le numerose istanze di accesso agli atti non integra di per sè il turbamento della regolarità del servizio).

Cass. pen. n. 5463/2020

Integra il reato di interruzione di un pubblico servizio e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 1-bis del d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. in l. 1 dicembre 2018, n. 132) la condotta di coloro che occupino, in forma collettiva e per un tempo prolungato, un intero tratto autostradale e ne determinino la chiusura, in quanto l'evento interruttivo causato non è connotato dalla semplice alterazione del regolare e continuativo funzionamento del servizio pubblico, ma dal suo totale impedimento.

Cass. pen. n. 4908/2019

Non integra l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 340 cod. pen. la mancata o insoddisfacente organizzazione dell'attività di un servizio pubblico, in quanto la norma sanziona esclusivamente la volontaria alterazione, anche temporanea, del funzionamento di tale servizio, incidente sulla sua complessiva regolarità.

Cass. pen. n. 15388/2014

Integra l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 340 c.p. qualsiasi comportamento che provochi l'interruzione o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico; né rileva che l'interruzione sia definitiva o il turbamento totale, essendo sufficiente, a tal fine, anche un'interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purché non insignificante. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 340 c.p., dell'imputato, il quale aveva aggredito una guardia medica, provocandogli lesioni, con conseguente necessità della sostituzione da parte di altro collega nello svolgimento del servizio; in motivazione la S.C. ha affermato che la sostituzione, pur attivata tempestivamente, non esclude la sussistenza del reato in questione, in quanto è già consumata l'offesa all'interesse protetto).

Cass. pen. n. 39219/2013

Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità anche la condotta che, coinvolgendo solo un settore dell'attività svolta, determini un'alterazione temporanea della regolarità dell'ufficio o del servizio, purché oggettivamente apprezzabile. (Fattispecie relativa al mancato rispetto, in due distinte occasioni in cui vi era urgente necessità di esami ematici, dei turni di pronta reperibilità ospedaliera da parte di un tecnico di laboratorio biomedico).

Cass. pen. n. 34733/2011

Integra il tentativo di interruzione di un pubblico servizio la condotta posta in essere dal proprietario di un'autovettura che parcheggi la stessa in una posizione tale da impedire o comunque ostacolare grandemente il transito di un'autoambulanza, determinando in tal modo un ritardo nella prestazione del servizio.

Cass. pen. n. 1555/2011

Integra il delitto di interruzione di pubblico servizio la condotta di un gruppo di manifestanti che, dopo essersi introdotto nella sede di un ente pubblico territoriale, impedisca di fatto per un apprezzabile periodo di tempo l'espletamento del servizio di portineria e compia altresì atti vandalici tali da provocare l'attivazione dell'allarme antincendio.

Cass. pen. n. 9074/2010

Integra il reato di cui all'art. 340 c.p. l'interruzione delle operazioni elettorali presso i seggi in modo da turbarne la regolarità, atteso che il servizio elettorale è servizio pubblico nel senso inteso dalla norma incriminatrice citata. (Fattispecie in cui un candidato alle elezioni comunali ed alcuni suoi sostenitori erano penetrati nel seggio a scrutinio completato, contestando con veemenza al presidente dello stesso l'eccessivo numero di schede di cui aveva deciso l'annullamento, così interrompendo per alcuni minuti, fino all'intervento della forza pubblica, le operazioni di redazione dei verbali elettorali).

Cass. pen. n. 27997/2009

Integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.) la condotta di colui che ostacoli le operazioni di bonifica di un'area - disposte per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica - impedendovi l'accesso agli incaricati della ditta appaltatrice e ai tecnici comunali, costretti a chiedere, per proseguire nei lavori, l'intervento della Forza Pubblica, intervento che esclude che la durata dell'interruzione e l'entità del turbamento siano da considerare irrilevanti.

Cass. pen. n. 26569/2008

Integra il reato previsto dall'art. 340 c.p. la condotta di colui che turbi la regolarità di un servizio giornalistico trasmesso in diretta dalla RAI, ponendosi alle spalle della giornalista e spintonando le persone intervistate, così da costringere l'operatore della telecamera a restringere il campo visivo alla sola persona della giornalista, vanificando di conseguenza il significato della ripresa in diretta.

Cass. pen. n. 35399/2006

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità), è necessario che il turbamento della regolarità dell'ufficio si riferisca ad un'alterazione del funzionamento, ancorché temporanea, intesa nel suo complesso e non all'alterazione di una singola funzione o prestazione rapportata ad un determinato momento, che, in quanto tale, non ha alcuna incidenza negativa di apprezzabile valenza, sulla concreta operatività globale dell'ufficio o del servizio e per gli effetti minimali che produce rientra nella fisiologica prevedibilità, tanto da essere agevolmente controllabile con i normali meccanismi di difesa preordinati ad assicurare il costante funzionamento del servizio. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto censurabile la decisione del giudice di merito che ha ritenuto sussistenti gli estremi del delitto di cui all'art. 340 c.p. nella condotta di un soggetto che aveva inseguito una corriera di linea e fermato il conducente, il quale aveva precedentemente urtato la propria autovettura).

Cass. pen. n. 22422/2005

Il reato previsto dall'art. 340 c.p. tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, ma anche l'ordinato e regolare svolgimento di esso, sicché ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo non ha rilievo che la interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio. (Nella specie è stata confermata la sentenza dei giudici di merito che avevano considerato interruzione di pubblico servizio la condotta di un collaboratore amministrativo del Ministero degli interni che, nel luogo di lavoro, aveva agganciato alla scrivania, con una catena chiusa con lucchetto, un cartello stradale con segnale di pericolo).

Cass. pen. n. 15636/2005

È configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340 c.p.) nell'ipotesi in cui il soggetto attivo irrompa negli uffici del Ministero della Funzione pubblica con altri soggetti, facenti parte di una rappresentanza di lavoratori, rimanendovi per circa sei ore, costringendo il Ministro a spostarsi in un'altra stanza, gli agenti della Questura ad intervenire e determinando, pertanto, un rilevante turbamento dell'ordinaria attività dell'ufficio pubblico.

Cass. pen. n. 47194/2004

Tra la norma che sanziona l'interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) e quella che punisce l'inadempimento di contratti per pubbliche forniture (art. 355 c.p.) esiste un rapporto di sussidiarietà, posto che la seconda, pur mirando in via principale alla tutela patrimoniale della P.A., comprende nel proprio oggetto l'interesse concorrente alla continuità del servizio pregiudicato dall'inadempimento, ed esaurisce dunque l'intero disvalore del fatto. Ne consegue che non sussiste concorso di reati, e si applica la sola previsione dell'art. 355 c.p.p., nei casi in cui l'interruzione di un pubblico servizio dipenda da un inadempimento contrattuale dell'agente.

Cass. pen. n. 37459/2004

Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità e non il reato di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico in turno di reperibilità presso una struttura ospedaliera che si renda irraggiungibile al recapito fornito disattivando il telefono cellulare, in quanto non rientra nella previsione dell'art. 328 c.p. la semplice inosservanza di obblighi.

Cass. pen. n. 47299/2003

Per realizzare la fattispecie prevista dall'art. 340 c.p. è sufficiente determinare col proprio comportamento una alterazione anche temporanea o marginale del funzionamento dell'ufficio o del servizio pubblico con la consapevolezza che l'azione possa cagionare un determinato risultato. (Fattispecie relativa alla condotta di chi aveva parcheggiato la propria automobile in modo da ostacolare lo svolgimento di una gara ciclistica e che sia era rifiutato di rimuoverla nonostante i ripetuti inviti dei pubblici ufficiali in servizio).

Cass. pen. n. 36354/2003

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 340 c.p., non è necessario il dolo intenzionale essendo sufficiente che l'agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento, anche in via di mera possibilità, determini l'interruzione o il turbamento di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non sussistesse l'elemento psicologico richiesto, in quanto l'imputato si era premurato di avvertire il reparto presso cui lavorava affinché fossero adottate le opportune determinazioni per sostituirlo, sicché difettava in lui la consapevolezza, anche solo a livello di mera possibilità, che il servizio sarebbe stato turbato).

Cass. pen. n. 33062/2003

Il reato previsto dall'art. 340 c.p. si configura alternativamente nella condotta di chi cagiona un'interruzione o di chi turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, ciò comporta che le due ipotesi alternative nelle quali la fattispecie astratta si prospetta devono ritenersi equivalenti e quindi reciprocamente interpretabili nel senso che l'interruzione dev'essere tale da turbare la regolarità dell'ufficio o servizio e la turbativa si realizza anche con un'interruzione, purché di entità e durata tale da determinarla. (Fattispecie in cui il reato è stato configurato nel caso di un medico legale di turno che si era reso irreperibile e non aveva risposto alla chiamata che chiedeva l'intervento del medico legale in un caso d'impiccagione).

Nel reato di cui all'art. 340 c.p. l'elemento soggettivo non consiste esclusivamente nel dolo diretto, corrispondente alla condotta intenzionalmente diretta a provocare l'interruzione o la turbativa del pubblico ufficio o servizio, essendo rilevante anche il dolo indiretto o eventuale, fondato sulla consapevolezza che l'azione o l'omissione è idonea a cagionare l'evento dell'interruzione o della turbativa e sull'accettazione del rischio della verificazione di esso. Ne consegue che commette il reato di interruzione di un pubblico servizio il medico addetto a un determinato servizio, il quale pur essendo di turno, si renda irreperibile nell'intera giornata lavorativa, provocando con la sua assenza la necessità della sostituzione con altro medico addetto ad altro servizio, potendo tali inconvenienti essere previsti in esito alla condotta.

Cass. pen. n. 17906/2003

Anche dopo l'abrogazione della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 333 c.p. (abbandono individuale di pubblico ufficio, servizio o lavoro) attuata con L. 12 giugno 1990, n. 416, il delitto di interruzione di pubblico ufficio o servizio, previsto dall'art. 340 c.p., può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che realizzi condotte che individualmente interrompano o comunque turbino il pubblico servizio dallo stesso espletato, in quanto la suddetta depenalizzazione è stata disposta nell'intento di dare un nuovo regolamento alle sole forme di sciopero collettivo nel pubblico servizio.

Cass. pen. n. 15750/2003

Non è configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità quando l'interruzione riguardi un singolo atto o il turbamento della sua regolarità senza che tale comportamento abbia inciso sulla regolarità complessiva dell'ufficio. (Fattispecie relativa ad avere impedito ad un agente di polizia giudiziaria di accedere nell'abitazione per procedere all'audizione di una persona informata sui fatti per delega del pubblico ministero).

Cass. pen. n. 35365/2002

Non integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340 c.p.) l'indebita interferenza di una emittente radiofonica privata nel segnale emesso da altra emittente privata, ancorché munita di regolare concessione.

Cass. pen. n. 2203/2001

L'art. 1 bis del D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 66, introdotto dall'art. 17 del D.L.vo n. 507 del 1999, nel prevedere come illecito amministrativo, «se il fatto non costituisce reato», la condotta di chi, «al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata», intende riferirsi ai casi in cui tale condotta non si concretizzi in un impedimento effettivo e reale alla libera circolazione, e lascia quindi che rimanga configurabile l'illecito penale di cui all'art. 340 c.p., in tutti quei casi in cui la circolazione venga, invece, effettivamente impedita od ostacolata. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fossero stati dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 340 c.p. taluni soggetti i quali erano stati originariamente tratti a giudizio per rispondere del reato di blocco ferroviario, quale previsto dal citato D.L.vo n. 22 del 1948 prima della sopravvenuta modifica introdotta dal D.L.vo n. 507 del 1999, sulla base dell'addebito — riscontrato fondato in linea di fatto dal giudice di merito — di aver ostruito o comunque ingombrato, con la loro presenza fisica, i binari di una stazione ferroviaria, così determinando l'interruzione del servizio ferroviario).

Cass. pen. n. 13451/2000

In relazione alla configurabilità del reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (o di pubblico interesse), l'accesso ai documenti amministrativi (mediante esame o estrazione di copie), è riconosciuto dall'art. 22 L. n. 241 del 1990 a chiunque vi abbia interesse, con la conseguenza che la pubblica amministrazione deve accertare la sussistenza di un motivato interesse alla richiesta, e, in caso di accertamento positivo (da ritenersi implicito una volta che sia stato consentito l'accesso), ha l'obbligo di adottare, come disposto dal citato art. 22, le misure organizzative idonee a garantire l'esercizio del diritto previsto dalla norma; ne consegue che solo ove sia stata accertata la mancanza di un motivato interesse e le continue richieste di accesso e di copia dei più disparati documenti abbiano comportato alterazione nella regolarità dell'ufficio, anche solo attraverso la discontinuità parziale di singole attività, è configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico ai sensi dell'art. 340 c.p. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la configurabilità del reato di cui all'art. 340 c.p. senza accertare se la richiesta reiterata di accesso fosse assistita da un effettivo interesse, e perciò posta in essere nell'esercizio di un diritto, ovvero se l'incidenza sulla regolarità e sul funzionamento del servizio fosse priva di ogni legittima giustificazione).

Cass. pen. n. 8725/2000

Non integrano il reato di cui all'art. 340 c.p. le semplici intemperanze verbali di chi assiste ad una pubblica udienza dibattimentale, quando non superino determinati limiti e siano quindi agevolmente controllabili, mediante assunzione delle concrete iniziative del caso, da chi ha la direzione del dibattimento, trattandosi in tale ipotesi di condotte rientranti nella fisiologica prevedibilità delle tensioni umane connesse alla celebrazione del processo e con le quali quest'ultimo deve convivere. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza di merito con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 340 c.p. un soggetto il quale aveva rivolto a voce alta e con fare agitato ad un teste, dopo che questi aveva deposto, espressioni minacciose, ed era stato per questo allontanato dall'aula).

Cass. pen. n. 9405/2000

Non integra il reato di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) la condotta del lavoratore che aderisce all'assemblea indetta dal sindacato e previamente comunicata al datore di lavoro il quale nulla obietti in ordine alla legittimazione del sindacato ed allo stesso svolgimento dell'assemblea e nulla proponga ai lavoratori in ordine ad iniziative intese a realizzare nella predetta situazione la migliore organizzazione del servizio. (Fattispecie relativa a dipendenti di un'azienda di autoservizi, gerente un pubblico servizio di linea, che avevano partecipato ad un'assemblea sindacale indetta da una federazione non riconosciuta e priva di R.S.A.).

Cass. pen. n. 1831/2000

In tema di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, integra il reato di cui all'art. 340 c.p., e non quello di ragion fattasi di cui all'art. 392 c.p., la condotta di chi, adducendo un preteso diritto, si oppone al provvedimento di occupazione d'urgenza di beni immobili (nella specie, occorrenti per la realizzazione di una discarica), atteso che la sfera giuridica del privato subisce una limitazione dal provvedimento della pubblica amministrazione che determina l'affievolimento del diritto soggettivo in interesse legittimo, sicché l'azione dell'agente, che versa in uno stato di soggezione conseguente all'esercizio di una pubblica funzione, non può dirsi essere stata realizzata a tutela di un diritto da fare valere nei confronti della pubblica amministrazione.

Cass. pen. n. 8651/1999

Il reato di cui all'art. 340 c.p. (Interruzione di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) è reato di evento la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità di un servizio pubblico e di pubblica necessità. Ne consegue che la mera inosservanza di istruzioni interne o di ordini di servizio, potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare, è priva di rilievo sotto il profilo penale quando non produttiva dell'evento di danno richiesto dalla norma in questione. (Fattispecie in cui la S.C. — in applicazione del principio di cui in massima — ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 340 c.p. nel caso di «turni autogestiti» predisposti da infermieri professionali in servizio presso la locale unità sanitaria locale, essendo stato accertato che il detto sistema di turnazione non aveva arrecato alcun turbamento alla continuità e regolarità del servizio di assistenza ai ricoverati).

Cass. pen. n. 7822/1999

Conforme, Cass. pen., sez. VI, 21 agosto 2006, n. 29351 (ud. 3 maggio 2006), Parisi. [RV214198]
L'esercizio dei diritti di riunione e di manifestazione del pensiero, garantiti dagli artt. 17 e 21, primo comma, Cost., cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, come quando si concreti in un comportamento integrante la fattispecie di cui all'art. 340 c.p. con modalità di condotta che esorbitino dal fisiologico esercizio di quei diritti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che — escludendo l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 51 c.p. — avevano pronunciato condanna degli imputati per il reato previsto dalla norma sopra indicata, per avere occupato i binari ferroviari, per manifestare contro il provvedimento di soppressione di una fermata, provocando un rallentamento dei percorsi dei convogli per la durata di 105 minuti).

Cass. pen. n. 6852/1999

È configurabile il reato di cui all'art. 340 c.p. nel caso in cui venga materialmente occupato un locale adibito ad ufficio del sindaco di un comune, così costringendo il titolare della carica a procurarsi temporanea e meno comoda ospitalità in altri locali e ad esercitare le proprie funzioni in situazione tale da turbarne la regolarità, a cagione dei rumori e, in genere, dei fastidi propri di una protratta occupazione e della compromissione della necessaria riservatezza.

Cass. pen. n. 3300/1999

In tema di interruzione del pubblico servizio, la regolarità del servizio è turbata anche nel caso di cessazione o discontinuità parziale dell'attività ad esso inerente. Ne consegue che il reato ex art. 340 c.p. è configurabile anche quando i fatti di interruzione o turbativa incidono in qualsiasi modo su mezzi e misure organizzative apprestati per il funzionamento dell'ufficio o del servizio pubblico, non occorrendo che tali fatti concernano e si riflettano sul sistema organizzativo predetto ovvero sull'attività operativa dell'ufficio o servizio pubblico, intesi nel loro complesso.

Cass. pen. n. 6556/1998

Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.) è configurabile anche se l'interruzione o il turbamento della regolarità dell'ufficio o del servizio pubblico o di pubblica necessità siano temporalmente limitati e coinvolgano solamente un settore e non la totalità dell'attività. (Nella specie, gli autori, parcheggiando autocarri ed autoveicoli davanti ad una recinzione abusiva, avevano cagionato un'interruzione dell'attività di demolizione ordinata dal sindaco, ad opera della polizia municipale).

Cass. pen. n. 5851/1998

Ai fini della configurabilità del delitto di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340 c.p.), è necessario che il turbamento della regolarità dell'ufficio o del servizio si riferisca ad un'alterazione, anche temporanea, del suo complessivo funzionamento e non di una singola prestazione o fruizione; tenendo conto infatti dell'obiettività giuridica del reato e della ratio della norma incriminatrice, non può ritenersi che piccole, limitate disfunzioni di un singolo settore di un ufficio o di un servizio, che non ne pregiudicano la regolarità di funzionamento nel suo complesso, possano costituire offesa al bene giuridico protetto dalla legge, e cioè il regolare ed ordinato andamento dell'attività della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa al caso in cui un pubblico dipendente si era allontanato dal luogo di lavoro più volte, per alcune ore e senza autorizzazione alcuna).

Cass. pen. n. 4546/1998

In tema di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, l'art. 340 c.p. è teso a tutelare non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche l'ordinato e regolare svolgimento di esso. Ne consegue che, ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, a prescindere da una reale interruzione, non ha rilievo la temporaneità di durata di essa o di quella del mero turbamento della regolarità a causa di una condotta che, comunque, si inframmetta, con apprezzabile idoneità di disturbo, nel regolare svolgimento dell'ufficio o servizio. Né è necessario che l'effetto negativo di tale condotta riguardi l'attività del pubblico ufficio o servizio nel suo complesso, essendo sufficiente la compromissione apprezzabile, pur temporanea, anche di un solo settore di tale attività. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato de quo, è necessario che l'agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento, anche in via di mera possibilità, comporti il verificarsi degli effetti censurati dall'art. 340 c.p., accettandone ed assumendosi il relativo rischio, a prescindere dalla specifica intenzionalità diretta a provocare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio.

Cass. pen. n. 6654/1997

Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 340 c.p. non è necessario che l'azione di interruzione o di turbamento si riferisca al servizio nel suo complesso, ma è sufficiente che sia interrotta o turbata una singola funzione o prestazione. Ciò in quanto, sul piano testuale, il turbamento è riferito alla regolarità dell'ufficio o del servizio, per la cui alterazione basta realizzare anche solo una discontinuità parziale di singole attività; sul piano sistematico, la norma è diretta a tutelare il valore costituzionale del buon andamento della amministrazione, sicché l'accoglimento della interpretazione riduttiva implicherebbe che tale valore ottiene dal legislatore solo parziale protezione e non una garanzia di capillare osservanza. (Fattispecie in cui è stato ritenuto responsabile del delitto in questione un docente di un istituto professionale industriale che nel corso di due giorni aveva abbandonato senza giustificato motivo il posto di lavoro, affidando le classi nelle quali avrebbe dovuto tenere lezione alla sorveglianza di un bidello e non espletando, per la intera durata stabilita, il servizio di vigilanza di un concorso a cattedra).

Cass. pen. n. 2723/1997

Non è configurabile il reato di cui all'art. 340 c.p. nell'ipotesi in cui il servizio pubblico nel suo complesso continui a funzionare regolarmente adempiendo allo scopo cui è stato predisposto: in tal caso il fatto che una singola prestazione sia stata resa meno adeguata alle condizioni ottimali attraverso cui doveva essere effettuata non può far ritenere sussistere l'ipotesi criminosa in questione. Quanto sopra vale in particolare con riguardo a servizi nei quali gli scopi possono essere raggiunti con modalità e tempi non predeterminati e rigidi ma elastici. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso la ricorrenza del reato in questione a comportamento di soggetto che allontanandosi dal posto di lavoro aveva, nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti, determinato un ritardo nella sola prestazione finale dello scarico).

Cass. pen. n. 1895/1997

La mera adesione del singolo avvocato o procuratore legale alla astensione collettiva dell'attività giudiziaria decisa dai competenti organismi associativi della categoria, costituisce esercizio di facoltà connessa al valore, costituzionalmente garantito, della libertà di associazione. In quanto tale essa non vale di per sé sola — cioè non integrata da ulteriori atteggiamenti e/o comportamenti positivi, coscientemente e consapevolmente assunti, tali da influire sul regolare svolgimento del servizio pubblico essenziale dell'amministrazione della giustizia — ad integrare gli estremi di alcuni reati ed in particolare di quello previsto dall'art. 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità).

Cass. pen. n. 5994/1996

Il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità di cui all'art. 331 c.p. è reato proprio che si qualifica per il soggetto che lo può realizzare (imprenditore, in senso lato); quando manchi tale requisito soggettivo (titolarità di un'impresa esercente il suddetto servizio) non è configurabile il reato in questione, bensì quello meno grave previsto dall'art. 340 c.p.

Cass. pen. n. 2808/1995

In materia di interruzione di un ufficio e servizio pubblico, l'art. 340 c.p. non richiede la potenzialità del turbamento del funzionamento del servizio di pubblica necessità, ma la effettività di esso. (Nel caso di specie la Corte di cassazione ha respinto il ricorso del procuratore generale avverso la sentenza del pretore che aveva assolto una infermiera che durante il turno di lavoro notturno si era momentaneamente adagiata su un giaciglio di fortuna in un momento in cui nessun paziente necessitava di cure particolari e in condizioni da percepire immediatamente ogni richiesta di intervento, ritenendo che tale comportamento non costituisse interruzione di pubblico servizio.

Cass. pen. n. 25/1995

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 340 c.p., la durata dell'interruzione come l'entità del turbamento sono indifferenti, purché non siano irrilevanti. La irrilevanza va ravvisata ogniqualvolta il comportamento perturbatore, cui può porsi subitaneo riparo, rientra nella quotidiana quota di maleducazione, sgarbo e di petulanza che durante lo svolgimento di un tipo di pubblico servizio può ragionevolmente presumersi verrà realizzata. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna che aveva ritenuto integrato il reato nella condotta di un tossicodipendente che, nel servizio di pronto soccorso dell'ospedale, aveva rifiutato la terapia proposta e si era sdraiato nel corridoio, sì da impedire il transito verso gli ambulatori e l'accesso alla sala di urgenza, venendone allontanato dall'intervento degli agenti di polizia. In motivazione si precisa che, tale episodio non ripetuto, riconducibile all'atteggiamento morboso di un tossicodipendente ed immediatamente risolto, potrà aver provocato irritazione, ma non si dimostra idoneo a turbare la regolarità di una qualunque prestazione del servizio sanitario).

Cass. pen. n. 9447/1993

In tema di interruzione di un ufficio o servizio pubblico, la qualità di promotore o di organizzatore (art. 340 cpv. c.p.) è ravvisabile sia quando ci si trovi di fronte a compartecipi costretti al comportamento punito dal primo comma del predetto articolo, sia quando i compartecipi siano consenzienti alla condotta stessa. (Nella specie la Corte di cassazione, su ricorso del P.M., ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva escluso l'aggravante suddetta non avendo ritenuto provato che gli imputati avessero costretto gli altri compartecipi a tenere la condotta integrante la fattispecie di cui all'art. 340, primo comma, c.p.).

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Consulenze legali
relative all'articolo 340 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. B. M. chiede
martedì 30/01/2024
“da mesi la Questura di Alessandria non fornisce date online per gli appuntamenti di emissione passaporto e non risponde al telefono per informazioni su procedure alternative<br />
posso presentare una denuncia contro la Questura di Alessandria per interruzione di pubblico servizio (o altro) ?”
Consulenza legale i 31/01/2024
L’interruzione di pubblico servizio è prevista e punita dall’articolo 340 del codice penale.

Siamo difronte a un reato di evento che si configura solo nel momento in cui il servizio di cui si discute è – anche temporaneamente, ma per un lungo lasso di tempo – totalmente infruibile da parte del cittadino.

Nel tempo, peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare (a dire il vero seguendo una incomprensibile istanza di protezione verso la cosa pubblica) che l’interruzione non si configura laddove esigenze di servizio e/o organizzative dell’ente pubblico, pur restringendo la fruizione del servizio medesimo, non ne cagionino la totale interruzione.

Tra le tante massime, emblematica è la seguente: “Il reato di interruzione di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, di cui all'art. 340 c.p., è reato di evento, la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità, considerato nel suo complessivo funzionamento e non di una singola prestazione e fruizione. Infatti, tenendo conto dell'obiettività giuridica del reato e della "ratio" della norma incriminatrice, piccole, limitate disfunzioni di un singolo settore dell'ufficio o di un servizio, che non ne pregiudicano la regolarità di funzionamento del suo complesso, non possono costituire offesa al bene giuridico protetto dalla legge, che è il regolare ed ordinato andamento dell'attività della pubblica amministrazione” (ripetuta da ultimo dal Tribunale di Frosinone nella sentenza n. 129 del 23.01.2020 e precedentemente da plurima Cassazione).

Nel caso di specie, dunque, è possibile concludere che:

- se la questura sta sostanzialmente omettendo di erogare il servizio passaporti (in questo periodo comunque fortemente rallentato per problemi di fornitura della carta necessaria tanto che tale notizia ha avuto anche risonanza mediatica) è possibile ritenere sussistente il reato;
- se invece – come sembra essere nel caso di specie – è semplicemente interrotta la prenotazione online e dunque il servizio viene comunque erogato sebbene in modo più scomodo in quanto l’utente è costretto a recarsi di persona in questura, allora il reato in parola non risulta affatto sussistente.

Anonimo A. chiede
venerdì 31/03/2023
“Buongiorno, l'ipotesi è quella di un contratto di leasing concesso in sublocazione ad una ASL per un bene strumentale (medicale). Nel caso di mancato pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatore (che ha concesso in sublocazione il bene alla ASL) e conseguente risoluzione e restituzione del macchinario, è configurabile una responsabilità ex art. 340 c.p. in capo alla società di leasing? (Non è la ASL a causare l'inadempimento e la risoluzione in quanto sublocataria, ci si chiede se la restituzione del macchinario strumentale sia idonea a configurare un' interruzione di pubblico servizio) Grazie.”
Consulenza legale i 03/04/2023
Rispondere al parere è alquanto difficile non conoscendosi i dettagli fattuali della vicenda.

In via generale, comunque, va prima di tutto detto che il reato di cui all’ art. 340 del c.p. è fattispecie a forma libera. Ciò vuol dire che la stessa può essere posta in essere nei modi più svariati atteso che il disvalore della condotta riposa non già nelle modalità della stessa ma nell’evento cagionato, ovvero l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio.

Va altresì rimarcato che, ai fini della sussistenza del reato in parola, occorre il dolo (diritto penale) generico del soggetto agente, consistente nella consapevolezza dell'idoneità del comportamento a realizzare il pregiudizio considerato dalla norma.

Da tali circostanze discendono diverse considerazioni.

La prima è che, almeno in astratto, l’inadempimento prefigurato nella richiesta di parere può consumare il reato in questione.
Tuttavia, la sussistenza del reato penale non può prescindere da un’attenta valutazione della dinamica fattuale della vicenda e delle cause dell’inadempimento.

In via generale è possibile affermare che se, nel caso di specie, la risoluzione non era così scontata e faceva seguito a una decisione pretestuosa del concedente il quale era ben cosciente che alla stessa poteva far seguito l’interruzione del servizio pubblico, la sussistenza del reato potrebbe ipotizzarsi.
Se invece siamo difronte a un inadempimento conclamato cui facevano seguito le ordinarie conseguenze di natura civilistica, supporre la sussistenza del reato di interruzione sarebbe un fuor d’opera in quanto si avrebbe il paradossale effetto di bloccare, attraverso la minaccia penale, gli ordinari meccanismi contrattuali previsti dalla disciplina civilistica.

Tale conclusione si impone a maggior ragione in considerazione del fatto che il concedente è estraneo al rapporto tra l’utilizzatore e il sublocatore, ovvero l’ASL.

Anonimo chiede
domenica 27/06/2021 - Lombardia
“Buongiorno,
la mia domanda è questa:
l'interruzione del traffico ferroviario dovuta ad un soggetto, che in chiare condizioni di disagio mentale, mostrava l'intenzione di suicidarsi gettandosi da un viadotto sovrastante la ferrovia, episodio fortunatamente dopo circa due ore conclusosi con un'attività di convincimento alla rinuncia, può rientrare nel penale? Il fatto è reale e il timore delle sanzioni è un motivo di grande preoccupazione.
Grazie se potrete rispondermi.
Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 30/06/2021
Il nostro ordinamento punisce, a mezzo dell’art. 340 c.p., la condotta di “chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità”.

In astratto, dunque, un tentativo di suicidio che generi un’interruzione del traffico ferroviario può determinare la sussistenza del reato in parola.

Si tenga conto, però, che ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 340 c.p., occorre che il soggetto agente fosse consapevole che, attraverso la sua condotta (il tentativo di suicidio), avrebbe determinato l’interruzione del pubblico servizio.

Tale elemento non sembra ricorrere nel caso di specie.

Dal tenore del parere sembra evincersi, infatti, che il “suicidando” confidasse nella regolarità del traffico ferroviario che gli avrebbe consentito di porre fine alla sua vita. Le intenzioni del soggetto, dunque, erano lontanissime da quelle che l’art. 340 c.p. richiede per la sussistenza del reato.

E si noti, peraltro, che in un precedente molto simile, la Corte d’Appello di Torino assolveva l’imputato (che voleva suicidarsi gettandosi sui binari) proprio partendo dal presupposto che questi, confidando nella regolarità del traffico ferroviario per portare a termine il proprio suicidio, fosse tutt’altro che intenzionato a interrompere il pubblico servizio.

In sintesi, dunque, possiamo affermare che, nel caso di specie, la sussistenza del reato di cui all’art. 340 c.p. è verosimile, ma è imprescindibile un’accurata valutazione del caso concreto e, soprattutto, delle modalità e della dinamica del tentativo di suicidio.

Quanto al vizio di mente, lo stesso potrebbe rilevare o quale causa di esclusione dall’imputabilità (nel caso del vizio totale di mente di cui all’art. 88 c.p.) o quale diminuente della pena (nel caso di vizio parziale di mente di cui all’art. 89 c.p.).


Giancarlo R. chiede
venerdì 09/11/2018 - Liguria
“La TELECOM ha cessato PER ERRORE e senza alcuna disposizione verbale e scritta la linea telefonica di una casa isolata difficilmente raggiungibile con strada soggetta a frane ed interruzioni. L’errore è stato segnalato con numerose telefonate e fax che rappresentavano la situazione di pericolo posta in essere sopprimendo il solo canale di richiesta di soccorso, in assenza di telefonia mobile. Richieste inascoltate e chiusura della linea in assenza di guasti agli impianti e in assenza di morosità. Intendendo presentare querela per soppressione consapevole e volontaria di primarie misure di sicurezza consentite unicamente dalla linea telefonica, si chiede con la presente la identificazione del reato e la identificazione del soggetto querelato. Si chiede anche un indennizzo. I fatti sono recenti. Il distacco è avvenuto il 18 Agosto 2018 e la linea è stata formalmente annullata il 4 settembre 2018. Il contratto è tutt’ora valido per mancanza di valide ragioni di risoluzione.
Grazie
Ho urgenza della risposta.”
Consulenza legale i 13/11/2018
Per capire se la condotta della telecom può integrare il reato di cui all’art. 340 del codice penale bisogna partire proprio dall’esegesi della fattispecie.

Il reato di Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità tutela il buon andamento della Pubblica Amministrazione che, di fatto, viene violato nel momento in cui un soggetto qualsiasi ponga in essere atti idonei a impedire un ufficio e un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità.

La condotta tuttavia deve essere necessariamente pregnante e deve avere come conseguenza l’interruzione o il turbamento regolare del servizio in sé nei confronti di tutti gli utenti o di una parte considerevole degli stessi. Il delitto in parola è stato ad esempio ritenuto sussistente in presenza di un turbamento dei controlli sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, cagionato dal direttore di uno stabilimento industriale che aveva dato disposizione al personale di portineria dell'impianto di non far accedere ai locali della fabbrica gli ispettori della Azienda Sanitaria Locale, finché non fosse giunto sul posto il responsabile della sicurezza, in quel momento assente (C., Sez. VI, 24.4.2001). Analogamente, è stato ritenuto responsabile della violazione in parola il docente di una scuola privata, membro interno della commissione degli esami di maturità, che, allo scopo di boicottarne i lavori, non si presenti alla seduta della commissione, impedendo così la formazione e formulazione dei giudizi (C., Sez. VI, 22.5.1985).

Il disvalore della condotta si ha dunque soltanto allorché il soggetto attivo del reato cagioni un concreto danno al buon andamento della pubblica amministrazione compromettendo in modo serio l’ufficio o il servizio.

Ciò non sembra essere accaduto nel caso di specie visto che la Telecom bloccando una sola utenza ha sì tenuto un comportamento scorretto – giacché non vi sarebbero state ragioni valide per bloccare l’utenza predetta – ma ciò non ha di certo determinato una interruzione del servizio di pubblica necessità generalmente inteso.

Si sconsiglia, dunque, di presentare querela per la fattispecie prevista e per qualsivoglia altro reato.
La condotta della telecom potrà, piuttosto, essere censurata con un procedimento civile, mediante un'azione di risarcimento danni.


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