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Guardia medica non interviene nei tempi

Sanità - -
Guardia medica non interviene nei tempi
Responsabile la guardia medica che non interviene nei tempi dovuti e arriva in ritardo in ambulatorio.
Cosa succede se la guardia medica arriva tardi in ambulatorio, dove lo aspettano pazienti in attesa di essere curati?

La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 799 del 6 aprile 2016, si è occupata proprio di questa questione.

Nel caso di specie, la guardia medica era stata indagata per il reato di cui all’art. 328 codice penale (rifiuto di atti d'ufficio), “per avere, nella veste di medico addetto al servizio di guardia medica di Ugento, con orario di servizio dalle ore 20 alle ore 8, indebitamente rifiutato di compiere atti del proprio ufficio che, per ragioni di sanità, dovevano essere compiuti senza ritardo, in particolare per avere omesso di presentarsi presso l’ambulatorio, ove era attesa da numerosi pazienti”.

Nello specifico, il medico era atteso da due pazienti, che abbisognavano di essere medicati a seguito di una caduta e che si erano trovati costretti a rivolgersi al Pronto Soccorso dell’ospedale.

Dopo la condanna in primo grado, il medico proponeva appello.

Secondo il medico, infatti, il ritardo era stato dovuto ad un guasto della propria autovettura ed egli aveva provveduto ad avvisare un collega, al quale aveva chiesto se poteva sostituirlo.

La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificava il fatto nel “delitto di cui all’art. 340 codice penale” (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità), condannando il medico alla pena di tre mesi di reclusione.

Giunti al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione annullava, tuttavia, la predetta sentenza della Corte d’Appello, rinviando la causa alla Corte stessa, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione.

Secondo la Cassazione, infatti, si era in presenza di “un quadro di mancanza assoluta di motivazione, che impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Lecce”.

Ebbene, nel corso del giudizio di rinvio, la Corte d’Appello riteneva fondata l’impugnazione proposta.

Osservava la Corte d’Appello come le prove raccolte nel corso del giudizio consentivano di dare per assodato che il medico comunque non si era presentato presso l’ambulatorio della guardia medica, almeno fino alle 23/23:30, costringendo i pazienti ad attenderlo fino a quell’ora, senza vederlo arrivare.

Peraltro, la Corte d’Appello evidenziava come i testi sentiti nel corso dell’istruttoria avevano concordemente riferito che fino alla predetta ora il medico non si era presentato in ambulatorio “e che questo non era chiuso, ma presentava la luce accesa all'interno ed all’esterno un cartello con l’indicazione ‘visita domiciliare’”.

Di conseguenza, secondo la Corte, tali deposizioni dovevano considerarsi “determinanti per accertare il lasso di tempo in cui il medico era assente dal posto di lavoro”.

A fronte di tali circostanze, secondo la Corte d’Appello, doveva essere affermata la responsabilità del medico, dal momento che “le giustificazioni dallo stesso addotte non paiono, di contro, né sufficientemente provate, né idonee a scardinare l’impianto accusatorio”.

In proposito, la Corte d’Appello osservava come, “del resto, del guasto tecnico alla vettura non viene fornita alcuna prova”, in quanto il medico non aveva indicato “né chi avrebbe contattato per soccorrerlo, né come sarebbe rientrato (…), né chi qui gli avrebbe fornito la vettura sostitutiva, con cui poi, a suo dire, alle 21:45 sarebbe giunto” in ambulatorio.

Secondo la Corte, dunque, non residuavano dubbi circa la responsabilità del medico, il quale, con la propria condotta aveva chiaramente integrato il delitto di cui al primo comma dell’art. 340 codice penale.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte d’Appello riqualificava il fatto nel delitto di cui all’art. 340 codice penale, condannando il medico alla pena di un mese e venti giorni di reclusione.


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