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Articolo 431 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento

Dispositivo dell'art. 431 Codice Penale

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa(1), li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo(2) di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni [432, 450].

Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449].

Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica.

Note

(1) Il fine di danneggiare una strada ferrata, ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa distingue la fattispecie in esame da quella di cui all'art. 430.
(2) Per pericolo di disastro ferroviario s'intende un fatto da cui probabilmente deriva un danno notevole per i trasportati e gli addetti ai servizi o per le persone che si trovano negli impianti ferroviari. Affinché possa dirsi integrato deve essere concreto ed apprezzabile, nonché il danno di entità tale da interessare un certo numero di persone. Si tratta comunque di una condizione obiettiva di punibilità, che se non si verifica comporta l'applicazione del delitto di danneggiamento ex art. 635, comma 3, o del tentativo di disastro ferroviario ex art. 430.

Ratio Legis

Ciò che viene tutelato è la messa in pericolo, attraverso il danneggiamento dei trasporti ferroviari, di un numero indeterminato di persone, per la potenzialità ed attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti al di là degli individui minacciati o colpiti, protetti non come tali, ma come appartenenti alla comunità.

Spiegazione dell'art. 431 Codice Penale

A differenza dell'articolo precedente (art. 430), viene qui disciplinata un'ipotesi di reato di pericolo concreto, essendo tale requisito espressamente indicato dalla norma.

Per tale motivo la sua sussistenza va valutata dal giudice in base a tutti gli elementi in concreto del fatto.

La condotta è diretta al danneggiamento della strada ferrata, di macchine, veicoli o strumenti per l'utilizzo di esse, mentre se diretta a cagionare il disastro ferroviario essa integrerà il reato di cui all'articolo precedente.

Nella norma in esame il dolo generico deve infatti ricoprire solamente la volontà di danneggiare le cose suddette, con la consapevolezza di poter determinare il pericolo di disastro ferroviario.

Se si cagiona una il disastro la pena è aumentata, pur senza raggiungere la pena edittale prevista dall'articolo precedente, data la differente direzione dell'elemento psicologico.

Anche qui l'evento di danno deve comunque raggiungere proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento.

Massime relative all'art. 431 Codice Penale

Cass. pen. n. 44563/2010

L'elemento del pericolo, nella fattispecie criminosa di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, deve derivare direttamente dalla condotta di danneggiamento, esulando dalla sfera applicativa della norma incriminatrice la condotta di chi si serva delle cose da esso danneggiate per intraprendere una diversa ed ulteriore azione. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso il reato nella condotta di chi, dopo avere divelto poggiatesta, posacenere e telai dal vagone su cui viaggiava, li aveva lanciati contro altro treno in corsa).

Nel delitto di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento l'accertamento della probabilitā di verificazione del disastro va effettuato tenendo conto, in forza di una prognosi "ex post" a base totale, di tutte le circostanze, ivi comprese quelle conosciute anche successivamente.

Cass. pen. n. 13727/1986

Il pericolo di disastro ferroviario consiste in un fatto da cui č probabile che derivi effettivamente danno notevole per i trasporti e gli addetti ai servizi o per le persone che, comunque, si trovino negli impianti ferroviari; deve, perciō, essere concreto ed apprezzabile e il danno temuto deve essere di tale entitā da interessare un certo numero di persone e attivare la commozione della comunitā al punto che le sue dimensioni si riferiscano e concretino un effettivo pericolo per la incolumitā pubblica.

Cass. pen. n. 1569/1968

Per la realizzazione dei delitti previsti dagli artt. 431 - 433 c.p. non č necessaria la produzione di un effettivo danneggiamento, in quanto questo rileva soltanto come elemento di dolo specifico o come condizione di punibilitā (pericolo dell'evento) o č addirittura estraneo ai requisiti essenziali o eventuali del reato. Pertanto, ove alla commissione degli atti integrativi di un delitto contro la pubblica incolumitā sia conseguito un danneggiamento, ricorre l'ipotesi del concorso formale di reati e non quella dell'assorbimento prevista dall'art. 84 c.p.

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