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Articolo 432 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Attentati alla sicurezza dei trasporti

Dispositivo dell'art. 432 Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti(1), pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti(2) per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti(3) o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

Se dal fatto deriva un disastro(4), la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449, 450].

Note

(1) Si tratta di una disposizione sussidiaria rispetto alle altre norme a tutela dell'incolumità pubblica.
(2) E' necessario che il trasporto verso il quale è diretta la condotta criminosa sia pubblico, per tale intendendosi tutti i servizi di trasporto esercitati nel pubblico interesse, direttamente gestiti da enti pubblici o da privati concessionari.
(3) E' considerato corpo contundente qualsiasi oggetto che, pur non destinato per sua natura all'offesa, possa produrre lesioni anche gravi se usato con violenza.
(4) Per disastro s'intende un incidente di non comune gravità, produttivo di danni estesi e complessi, che mette a repentaglio la vita e l'integrità di un numero indeterminato di persone.

Ratio Legis

Ciò che viene tutelato è la messa in pericolo di un numero indeterminato di persone, per la potenzialità ed attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti al di là degli individui minacciati o colpiti, protetti non come tali, ma come appartenenti alla comunità.

Spiegazione dell'art. 432 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato è l'incolumità pubblica, con specifico riguardo alla sicurezza dei trasporti pubblici per terra, per acqua e per aria.

Il pericolo per la pubblica incolumità si connota per la diffusività del danno, tale da minacciare un numero indeterminato di persone, non individuabili a priori.

Viene dunque a configurarsi un doppio livello di indeterminatezza, riguardante sia il raggio d'azione degli effetti della condotta, sia le persone offese.
La norma in esame prende in considerazione due distinte ipotesi delittuose, ovvero il mettere in pericolo la sicurezza dei trasporti pubblici e lanciare corpi contundenti o proiettili contro veicoli pubblici in movimento.

La prima ipotesi è a forma libera, e dunque qualsiasi condotta, omissiva o commissiva integra la fattispecie, qualora in grado di porre in pericolo la sicurezza del trasporto pubblico.

Data la natura di reato di pericolo concreto, il giudice dovrà accertare la sussistenza del delitto sulla base di tutti gli elementi concreti del fatto.

La seconda ipotesi prevede invece un'ipotesi meno grave di attentato, ed è un reato ostativo a forma vincolata, che può essere integrato solamente da una condotta commissiva. Pur non essendo il pericolo menzionato, non si dubita che anche in questo caso ci si trovi innanzi ad un reato di pericolo concreto, essendo altrimenti desumibile l'illegittimità della norma per contrasto con il principio di offensività.

Il terzo comma prevede una circostanza aggravante speciale, qualora dal fatto derivi un disastro, ovvero un evento di danno diffuso che metta in pericolo un numero indeterminato di persone.

Massime relative all'art. 432 Codice Penale

Cass. pen. n. 7203/2017

Non è configurabile il tentativo di attentato alla sicurezza dei trasporti, reato di pericolo concreto previsto dall'art. 432 cod. pen., in quanto la fattispecie incriminatrice si perfeziona con l'insorgenza del pericolo, da individuarsi nel momento in cui sono posti in essere di atti concreti e non equivoci, idonei a cagionare una conseguenza pregiudizievole alla sicurezza dei trasporti, senza l'intervento di una serie causale indipendente dalla volontà dell'agente.

Cass. pen. n. 3412/2011

Nei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 c.p.) e di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.), il bene giuridico protetto va ravvisato, rispettivamente, nella pubblica incolumità e nel regolare ed ordinato andamento dell'attività della pubblica amministrazione. Ne consegue che il privato denunciante non assume la qualità di persona offesa e non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M..

Cass. pen. n. 45499/2008

Integra il delitto d'attentato alla sicurezza dei trasporti la condotta di chi, per facilitarsi la fuga da un treno dove aveva perpetrato dei furti, chiude i rubinetti di conduzione dell'aria compressa che alimenta l'apparato frenante delle carrozze, obbligando in tal modo i macchinisti ad azionare il freno d'emergenza e far proseguire la marcia del convoglio a bassa velocità fino alla più vicina stazione, atteso che tale condotta determina una situazione gravemente e concretamente pregiudizievole per la sicurezza del treno e dei viaggiatori.

Cass. pen. n. 21833/2006

Il delitto previsto dall'art. 432 c.p. è un reato a forma libera con evento di pericolo, posto a tutela della pubblica incolumità, con il limite applicativo determinato dalla necessità che la sicurezza messa in pericolo attenga ai trasporti pubblici (ossia ai servizi di trasporto destinati al pubblico, siano essi gestiti dallo Stato o da altro ente pubblico, o da un'impresa esercente pubblici servizi od anche da un privato concessionario od autorizzato), non potendo la nozione di pubblico trasporto farsi derivare dalle modalità e dai luoghi di transito, ma unicamente dalla fruizione di mezzi di trasporto da parte di un numero indeterminato di soggetti.

Cass. pen. n. 10023/2000

Il reato previsto dall'art. 432, comma primo, c.p. (attentato alla sicurezza dei trasporti), è un reato a forma libera con evento di pericolo, la cui valutazione deve essere riferita alle circostanze del caso concreto e non effettuata in astratto in relazione a situazioni predeterminate; tale accertamento si risolve in un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità. (La Corte, nella specie, ha ritenuto idonea ad integrare la situazione di pericolo richiesto dalla norma incriminatrice, la condotta di un pilota di un aeromobile leggero che viaggiava nella zona di un aeroporto tenendo spenta la radio di bordo, precludendosi volontariamente ogni contatto con la torre di controllo, pur trovandosi in una zona di avvicinamento all'aeroporto ad intenso traffico e viaggiando su un velivolo abbastanza lento e con limitate capacità di evitare una collisione, anche senza la ricorrenza di situazioni di rischio di collisione fra velivoli).

Cass. pen. n. 10560/1990

Il reato previsto dall'art. 432 comma primo, c.p. è reato di condotta a forma libera che può essere costituito da qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, idoneo a determinare un evento di pericolo concreto, non necessariamente un danno materiale. L'indagine sulla sussistenza, o meno, del detto pericolo si risolve in un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità.

Cass. pen. n. 1686/1990

Nel caso di incidente automobilistico, provocato da colpa dei conducenti, con conseguenze particolarmente gravi alle persone e alle cose, ben può ricorrere, col concorso di altre condizioni, l'ipotesi di disastro colposo di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'art. 434 stesso codice. Più specificamente, l'incidente che abbia posto in pericolo la sicurezza di un pubblico trasporto - nella specie autocorriera in servizio pubblico - può inquadrarsi nella previsione dell'art. 432 prima ed ultima parte in relazione all'art. 449 c.p. Né è esclusa la sussistenza del disastro quando siano rimaste vittime del danno soltanto le persone trasportate, poiché la nozione di disastro prescinde dalla qualità dei soggetti passivi del reato e richiede un evento particolarmente grave e complesso che colpisca persone e cose, sia suscettibile di mettere in pericolo e realizzare il danno di un certo numero di persone, indipendentemente dalla loro più o meno intensa esposizione al rischio e di diffondere, altresì, un esteso senso di commozione e di allarme.

Cass. pen. n. 7387/1981

Deve intendersi per disastro un evento di danno, che espone a pericolo collettivamente, con effetti gravi, complessi ed estesi, un numero indeterminato di persone, generando pubblica commozione.

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