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Articolo 243 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano

Dispositivo dell'art. 243 Codice Penale

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni(1).

Se la guerra segue o se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo(2)(3).

Note

(1) La condotta consiste alternativamente nel tenere intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro quello italiano, oppure nel commettere altri fatti diretti allo stesso scopo. L'aspetto più significativo riguarda la prima condotta, rispetto alla quale la dottrina prevalente ha concordato nel ritenere le intelligenze come accordi per lo più segreti volti al conseguimento di uno scopo comune e in cui è insita un'attività cospirativa a danno dello Stato italiano. Di conseguenza, il tenere intelligenze con lo straniero dà vita ad un reato plurisoggettivo o a concorso necessario (c.d. reato-accordo), a differenza della seconda condotta che invece configura un'ipotesi di reato monosoggettivo,dal momento che non richiede un accordo, ma il compimento di atti finalizzati a persuadere lo Stato straniero ad intraprendere ostilità ed azioni di guerra contro lo Stato Italiano.
(2) Tale aggravamento di pena è considerato un aggravante speciale ad effetto speciale.
(3) Per espressa previsione legislativa, è possibile che si realizzi un concorso di reati tra quello in esame e quelli di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) e di banda armata (art. 306 c.p.), ma non con quello di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.).

Ratio Legis

Tale reato, di scarsa applicazione pratica, secondo alcuni tutela il generico interesse dello Stato a mantenere la normalità dei rapporti internazionali, secondo altri invece si ritroverebbe nella libertà ed esclusività degli organi ufficiali a regolare i rapporti con l'estero. La dottrina ora dominante, dal canto suo, propende per individuare l'oggetto di tutela nel mantenimento dello stato di pace.

Spiegazione dell'art. 243 Codice Penale

I delitti contro la personalità dello Stato si caratterizzano per una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art. 49), necessario presupposto ai fini della rimproverabilità del soggetto agente.

Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorché corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.
Per la maggior parte dei reati previsti in questo capo è infatti non configurabile il tentativo (art. 56).

La norma in oggetto non è da meno, e punisce chiunque si attivi al fine di convincere le autorità di uno Stato estero a muovere guerra contro lo Stato italiano o a compiere atti di ostilità contro di esso, ovvero compia lui stesso fatti diretti a tale scopo.

Al secondo comma la norma prevede una condizione obiettiva di punibilità (v. art. 44), allorché la guerra o le ostilità vengano effettivamente poste in essere dallo Stato estero.

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