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Articolo 49 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Reato supposto erroneamente e reato impossibile

Dispositivo dell'art. 49 Codice Penale

Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato(1).

La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione(2) o per la inesistenza dell'oggetto di essa(3), è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso(4).

Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza(5).

Note

(1) Tale comma si riferisce al c.d. reato putativo,ovvero al caso in cui il reato esiste solo nella mente dell'agente, ma non nella realtà dei fatti. Il soggetto, infatti, crede di commettere un fatto penalmente illecito che però non è considerato tale dall'ordinamento. Sulla base, quindi, del principio di legalità (v. 1), tale "reato" non può considerarsi tale. All'interno poi del genus del reato putativo si distingue tra reato putativo per errore di diritto (determinato da errore sulla rappresentazione di una norma: ad esempio un soggetto è convinto di aver commesso un reato, ma la norma penale che lo prevedeva è stata da tempo abrogata), reato putativo per errore di fatto (quando difetta un elemento materiale per inquadrare il fatto in una reale fattispecie criminosa: ad esempio un soggetto ritiene di aver commesso un furto, invece si tratta di una cosa propria), reato putativo per errore sulle scriminanti (è presente una causa di giustificazione scriminante che però il soggetto non si rappresenta come esistente)
(2) Si tratta qui di reato impossibile. L'impossibilità è data dall'inidoneità assoluta dell'azione posta in essere (si pensi al caso in cui un soggetto spara con una pistola di scarso potenziale verso un altro, che si trova su di una collina a 2 km di distanza, vi è reato impossibile per inidoneità dell'azione) oppure dall'inesistenza dell'oggetto che l'azione doveva ledere o porre in pericolo (è il caso del terrorista che spara verso le finestre di una vecchia caserma abbandonata ritenendo che all'interno vi siano dei militari i quali però non vi sono più da tempo).
Per quanto attiene specificatamene all'inidoneità, la dottrina ha elaborato due teorie differenti. Tradizionalmente è stato ritenuto il reato impossibile per inidoneità dell'azione come un tentativo inidoneo. Quindi, di fronte ad una determinata condotta che non ha prodotto l'evento lesivo o pericoloso sarebbe necessario valutare l'idoneità dell'azione in concreto e con giudizio ex ante, cioè ponendosi idealmente nella situazione che l'agente si è rappresentata prima dell'azione, se non ogni volta che l'azione non si realizza, valutando ex post, si giungerebbe ad affermare l'inidoneità. Sarà reato impossibile, se tale idoneità non sussiste, viceversa, si avrà reato tentato (delitto tentato: art. 56). Una dottrina più recente, invece, rivendica l'autonomia del reato impossibile rispetto al tentativo inidoneo, in applicazione del c.d. principio di offensività, per cui il reato deve effettivamente ledere o mettere in pericolo il bene tutelato dalla norma. Quindi, si avrà un tentativo inidoneo e non punibile (art. 56) se un soggetto compie singoli atti concretamente non idonei a produrre l'evento,se, invece, l'agente pone in essere l'intera condotta, ma questa è inidonea ad offendere il bene, si avrà reato impossibile.
(3) Anche per quanto riguarda l'altra ipotesi di reato impossibile, ovvero l' inesistenza dell'oggetto da offendere o mettere in pericolo, la valutazione deve essere fatta in concreto ed ex ante, al fine di garantire l'assolutezza della sessa inesistenza, in quanto solo se il reato non si consuma per un'inesistenza assoluta dell'oggetto, si avrà reato impossibile. Se invece si tratta di inesistenza relativa, perché occasionale o temporanea, si avrà tentativo punibile (art. 56).
(4) Per chiarire si pensi al soggetto che spara con una pistola di scarso potenziale verso un altro che si trova a 2 km di distanza. Certo è reato impossibile, tuttavia dovrà rispondere di detenzione e porto abusivo d'arma e di esplosioni pericolose (art. 703).
(5) Il reato impossibile, pur non configurando un illecito penale, non esclude la possibilità che all'agente venga applicata una misura di sicurezza. Si rimanda alle disposizioni dell'art. 229 del c.p., n. 2.

Ratio Legis

La ratio della norma si coglie, per quanto attiene al reato putativo, nel principio di materialità del reato, mentre, relativamente al reato impossibile, nel difetto di tipicità della condotta e della sua offensività.

Brocardi

Falsitas quae nemini nocet non punitur

Spiegazione dell'art. 49 Codice Penale

In ossequio al principio di materialità del reato, secondo cui può essere punito solamente colui che abbia effettivamente causato una lesione al bene giuridico tutelato dalle singole norme, non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nell'erronea supposizione che esso costituisca reato.

Il reato putativo esiste quindi solo nella mente dell'agente. La convinzione dell'agente può discendere sia da un errore di diritto, in cui l'agente presuppone erroneamente che una determinata condotta sia qualificabile come reato, sia da un errore di fatto, in cui invece l'agente ritiene di aver tenuto una condotta corrispondente a quella effettivamente proibita dalla norma penale, ma così non è (ad es. chi sottrae una cosa propria credendola altrui).

Nella ipotesi di errore di fatto rientrano anche i casi in cui l'agente creda di rivestire la qualifica soggettiva necessaria ad integrare il reato (ad es. il soggetto crede di essere un imprenditore e di aver commesso il reato di bancarotta), come anche i casi in cui l'agente creda di aver commesso un reato, ignorando l'esistenza di una causa di giustificazione (art.t 50 ss.), come quando egli rubi un bene altrui ignorando il consenso del proprietario.

Il secondo comma disciplina il reato impossibile, ovvero quando, per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, l'evento dannoso o pericoloso sia impossibile da realizzare.
Qui il soggetto avrebbe realmente voluto commettere un reato, ma per vari motivi esso si è rivelato impossibile da realizzare.

Vi è una netta differenza con il delitto tentato (art. 56), dato che in quest'ultimo sono comunque stati commessi atti idonei in modo non equivoco a commettere un delitto.

Nel reato impossibile non è stato posto in essere alcun atto idoneo a ledere il bene giuridico tutelato. Cionondimeno, dato che il soggetto ha comunque manifestato una propensione a delinquere, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposta ad una misura di sicurezza (art. 229).

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma descrive al primo comma la figura del “reato putativo”; al secondo comma, quella del “reato impossibile”. In entrambi i casi, la punibilità è esclusa.

Per quanto riguarda il reato putativo, si definisce tale quello che l’agente ritiene che costituisca reato ma che è invece del tutto lecito.
Tale errore dell’autore del fatto può ricadere non solo sulla norma e sulla sua interpretazione (si pensi al caso in cui l’agente ritenga di commettere un reato che è stato abrogato poco tempo prima), ma anche su un elemento materiale del fatto (si pensi al caso in cui l’agente ritenga sussistere l’altruità della cosa, per esempio nel caso del furto, e invece la cosa di cui si appropriava era di sua proprietà).
In realtà, la giurisprudenza ha affiancato, a queste due tradizionali ipotesi, una terza possibilità: quella costituita dall’ipotesi di esistenza in concreto di una causa di non punibilità, pur al cospetto della realizzazione di un fatto di reato.
L’art. 49 esprime in concreto quello che è uno dei principi fondamentali di tutto l’ordinamento penale: il principio di offensività.
Infatti, certa parte della dottrina afferma che, nel caso di reato impossibile, difetterebbe l’offensività in concreto del fatto di reato. Il comportamento tenuto dall’agente, infatti, pur perfettamente conforme alla descrizione fatta dalla norma incriminatrice, risulterebbe essere stato posto in essere in circostanze che rendono impossibile il realizzarsi dell’evento di reato.
Altri autori, da un’altra visione interpretativa, affermano che non vi sia, nel caso di reato impossibile, un semplice difetto dell’offensività in concreto ma che, ancor più a monte, manchi del tutto la tipicità del fatto di reato.
Diverse sono le opzioni interpretative anche con riferimento ai rapporti tra reato impossibile e tentativo.
Certa parte della dottrina ha infatti sostenuto per lungo tempo che l’art. 49 altro non sarebbe che un “doppione del tentativo”, poiché la inidoneità dell’azione andrebbe analizzata e valutata sulla base dei medesimi criteri che si utilizzano per valutare l’idoneità degli atti nel tentativo.
Altra parte degli interpreti, invece, sostiene al contrario che la figura del reato impossibile di cui all’art. 49 rappresenta un istituto autonomo e del tutto svincolato dalla figura del tentativo disciplinata dall’art. 56. Secondo tale concezione, definita “realistica” del reato, l’inidoneità dell’azione deve essere dal giudice valutata secondo un giudizio ex post, che tenga conto della realtà obiettiva in cui si è svolta l’azione.
Altri ancora, hanno affermato che l’art. 49 contempla l’ipotesi del “tentativo assolutamente inidoneo”.
In virtù di tale tesi, l’inidoneità dell’azione andrebbe valutata attraverso una “prognosi a base totale”, che prenda in considerazione anche il punto di vista della vittima, tenendo quindi conto anche di tutte le circostanze presenti nella situazione concreta. Nell’effettuare questo tipo di verifica, si dovrà tenere conto non solo delle circostanze conosciute o conoscibili dall’agente, ma anche di ogni altra circostanza presente indipendentemente dal momento in cui vengono conosciute.
Diversamente, il giudizio prognostico che si utilizza per valutare l’idoneità degli atti nel tentativo opera nella sola ottica del soggetto agente.
Per quanto attiene poi all’inesistenza dell’oggetto, l’opinione dottrinaria maggioritaria ritiene che si debba intendere una inesistenza assoluta “in rerum natura, atteso che se ci fosse una inesistenza solamente relativa si ricadrebbe sotto la sfera di applicazione della diversa figura del tentativo.
Per valutare tale inesistenza in concreto, le soluzioni sono diverse a seconda che si voglia accedere alla tesi che configura l’art. 49 come un doppione del tentativo o a quella “realista” del reato.
Nel primo caso, infatti, sarà sufficiente che l’oggetto appaia verosimilmente inesistente all’inizio dell’azione.
Viceversa, nel secondo caso, sarà necessario valutare l’inesistenza dell’oggetto ex post, sulla base sia delle circostanze già conosciute che di quelle emerse in un momento successivo.
In ogni caso, l’impossibilità deve essere assoluta e originaria, non rilevando quella di carattere “temporaneo” o “accidentale”.
La giurisprudenza ha più volte affermato la portata del principio di offensività nel caso di coltivazione di piantine da cui siano estraibili sostanze stupefacenti.
La giurisprudenza, nel fare applicazione del principio di offensività, ritiene penalmente irrilevante una condotta di coltivazione che, seppure astrattamente riconducibile alla norma incriminatrice, sia in concreto inidonea a ledere il bene tutelato dalla norma.
Si pensi al caso della coltivazione di alcune piantine che, per il loro numero, non siano in grado di provocare un effetto stupefacente.
La sostanza, in altre parole, deve essere effettivamente capace di produrre un effetto drogante, aumentando concretamente il pericolo dell’aumento della disponibilità dello stupefacente e della diffusione dello stesso.

Una particolare attenzione merita il rapporto tra reato impossibile e falsità materiali.
Si sono configurate in giurisprudenza due diverse figure, che integrano l’ipotesi di reato impossibile per inidoneità dell’azione e per inesistenza dell’oggetto.
Si tratta, in particolare, delle ipotesi, rispettivamente, del “falso grossolano”, che si verifica nel caso in cui il fatto di reato non è configurabile poiché la condotta di falso è macroscopicamente rilevabile da chiunque, e non presenta la potenzialità di trarre alcuno in inganno e di “falso inutile”, che si verifica allorquando il falso sussiste, ma ricade su una parte dell’atto che non possiede rilevanza probatoria.
In tal caso, la valutazione sulla inidoneità dell’azione compiuta ai fini della falsificazione dell’atto, si ritiene che debba essere compiuta ex ante, prendendo in considerazione le circostanze di fatto che era possibile conoscere nel momento in cui la condotta è stata posta in essere.
Può infatti capire che in concreto sia necessario accertare se il falso grossolano fosse effettivamente percepibile come tale, “ictu oculi”, dalla generalità delle persone, secondo una valutazione che tenga conto anche delle particolari cognizioni tecniche possedute da alcuni soggetti rispetto ad altri.
Se invece il falso ha raggiunto il suo scopo di trarre in inganno, non essendo stato scoperto, non si discute nemmeno in merito al suo essere “grossolano”, poiché, proprio la realizzazione dell’inganno, esclude in radice la possibilità di configurare un reato impossibile.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 49 Codice Penale

Cass. pen. n. 36184/2022

Il c.d. "falso innocuo" è configurabile nelle sole ipotesi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico, che qui interessa) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.

Cass. pen. n. 1702/2021

Nel delitto di cui all'art. 336 cod. pen. l'atto contrario contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e più precisamente del dolo specifico che attiene alla finalità che l'agente si propone con il suo comportamento, sicché, se questo agisce con minaccia e con l'intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri od omettere un atto dell'ufficio, il delitto è consumato, sia che l'attività commissiva o l'omissione cui è finalizzata l'azione dell'agente siano state già realizzate, sia che ancora debbano esserlo.

Cass. pen. n. 30539/2021

In tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano e, dunque, il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore.

Cass. pen. n. 37369/2020

Integra il delitto di ricettazione la ricezione di una chiavetta utilizzabile per l'accesso "online" su conto corrente (c.d. "token") provento di furto, nella consapevolezza della sua illecita provenienza, a nulla rilevando, trattandosi di reato a dolo specifico, l'effettivo conseguimento del profitto per l'impossibilità di operare sul conto.

Cass. pen. n. 5896/2020

In tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.

Cass. pen. n. 12204/2020

In tema di operazioni sotto copertura, è inutilizzabile la prova acquisita dall'agente infiltrato che abbia determinato l'indagato alla commissione di un reato e non quella acquisita con l'azione di mero disvelamento di una risoluzione delittuosa già esistente, rispetto alla quale l'attività dell'infiltrato si presenti solo come occasione di estrinsecazione del reato.

Cass. pen. n. 32414/2019

In tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen., la modificazione grafica dell'atto con abrasioni o con scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni non è indice univoco di una falsità talmente evidente da escludere la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, potendo apparire una correzione irrituale ma non delittuosa di un errore materiale compiuto durante la formazione di un documento veridico.

Cass. pen. n. 20815/2018

In tema di falso ideologico, non ricorre l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità dell'azione ove la contestata falsità dell'attestazione non emerga dal documento stesso in cui questa è trasfusa, ma "ab extra", per effetto di enunciati descrittivi o valutativi di segno contrario incorporati in altri documenti, in quanto il reato impossibile presuppone l'originaria, assoluta inefficienza causale dell'azione, da valutare oggettivamente in concreto e con giudizio "ex ante", in relazione alle intrinseche caratteristiche dell'azione.

Cass. pen. n. 9254/2015

Ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso.

Cass. pen. n. 8026/2014

In tema di tentata rapina, la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto può aversi solo quando l'inesistenza sia assoluta, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che in quel contesto di tempo la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non, invece, quando essa sia puramente temporanea e accidentale. (Fattispecie nella quale è stato affermata la sussistenza del reato di tentata rapina, benché risultasse non determinato l'importo della somma che doveva essere sottratta).

Cass. pen. n. 39216/2013

Non è configurabile il reato impossibile, in presenza dell'attività di agenti "infiltrati" o "provocatori", quando l'azione criminosa non deriva esclusivamente, dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi, ma costituisce l'effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all'agente, posto che l'inidoneità della condotta deve essere valutata oggettivamente con giudizio "ex ante", nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'"infiltrato". (Fattispecie relativa a condotta di concorso esterno in associazione di tipo mafioso consistita nell'attività di interlocuzione con l'"infiltrato" per conto della cosca criminale al fine di "assicurare la pace sociale" alle imprese aggiudicatarie dei lavori per i treni ad alta velocità).

Cass. pen. n. 34489/2013

In tema di corruzione, è prospettabile l'ipotesi di cui all'art. 49 comma secondo, cod. pen. solo quando la promessa da parte del pubblico agente, accettata dal privato, si riferisca ad un atto o ad un comportamento che appaia, in base ad un giudizio "ex ante", in modo assoluto impossibile si verifichi.

Cass. pen. n. 5687/2013

In tema di falso ideologico è configurabile il reato impossibile di cui al comma secondo dell'art. 49 c.p., a condizione che la difformità dell'atto dal vero non risulti riconoscibile "ictu oculi", ovvero in base alla mera disamina dello stesso.

Cass. pen. n. 37016/2011

Non si ha reato impossibile, in riferimento alla fattispecie criminosa di cui all'art. 12 D.L. n. 143 del 1991, nel caso in cui la carta di credito clonata venga "bloccata" dal titolare, essendo sufficiente, per l'integrazione del reato, il semplice possesso della carta clonata a prescindere dall'utilizzazione, in considerazione della natura di reato di pericolo della fattispecie criminosa disciplinata dagli articoli richiamati.

Cass. pen. n. 44789/2010

Ai fini della configurabilità del reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi la relativa condotta deve rivestire carattere di effettiva pericolosità per l'esistenza di beni costituzionalmente protetti ed essere concretamente idonea a promuovere la commissione di delitti.

Cass. pen. n. 35914/2010

In tema di delitti contro la libertà individuale, l'inidoneità, ex art. 49 c.p., della minaccia ad offendere la libertà morale del destinatario, richiede l'oggettiva irriconoscibilità del male ingiusto, mentre non è sufficiente l'improbabilità che il male si verifichi in futuro desunta da un giudizio dell'offeso sul passato, giacché essa non garantisce alcuna certezza e, quindi, non esclude l'offensività attuale della minaccia.

Cass. pen. n. 36699/2008

La circostanza che gli organi investigativi, attraverso indagini continue e accurate, riescano a monitorare e tenere sotto controllo la dinamica dell'azione criminosa che si protrae nel tempo, non vale di per sé a rendere la stessa inidonea ed inadeguata ai fini del secondo comma dell'art. 49 c.p.

Cass. pen. n. 28605/2008

Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile.

Cass. pen. n. 16474/2008

Reato impossibile per inidoneità dell'azione si ha soltanto quando la condotta, per la sua natura in sè considerata, risulti inidonea secondo una valutazione « ex ante» a cagionare l'evento e non quando tale inidoneità sia determinata dall'incidenza di un fattore esterno, quale deve essere considerata l'attività prestata dall'agente provocatore che acquista della sostanza stupefacente da colui che ne abbia la disponibilità.

Cass. pen. n. 22722/2007

L'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo dove l'oggetto sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali.

Cass. pen. n. 21797/2007

Non ricorre la figura del reato impossibile per inidoneità dell'azione quando il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari, palese ed evidente, sia facilmente percepibile dal consumatore.

Cass. pen. n. 7630/2004

L'inidoneità degli atti, valida per l'integrazione della figura del delitto tentato, deve essere considerata nella sua potenzialità in quanto casualmente atta a conseguire il risultato progettato e prescinde dal contemporaneo inserimento di interventi esterni che abbiano impedito la realizzazione dell'evento. Mentre, per la configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato tale da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso. (Nel caso esaminato dalla Corte si è ritenuto che solo il casuale intervento preventivo dei Carabinieri aveva impedito al ricorrente di ricevere un bene rubato, sicché doveva comunque configurarsi il tentativo nel delitto di ricettazione).

Cass. pen. n. 11185/1998

Non sussiste il reato di falso documentale per inesistenza dell'oggetto ex art. 49 c.p., quando la falsificazione ha ad oggetto una copia fotostatica, presentata come tale, atteso che quest'ultima non ha, di per sè, valore di documento, e può essere produttiva di effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta, secondo quanto previsto dagli artt. 477 c.p. e 2719 c.c..

Cass. pen. n. 11890/1997

Può parlarsi di reato impossibile solo quando l'evento risulta impossibile in ragione della inidoneità dell'azione o della inesistenza dell'oggetto mentre in ogni altro caso in cui barriere o ostacoli di tipo materiale o giuridico impediscono l'evento, non potrà parlarsi di una sua “impossibilità” in senso tecnico e di conseguenza invocare la impunità. È perciò del tutto irrilevante che le violenze o le minacce esercitate per indurre un soggetto a ritirare la querela non possano, per la procedibilità d'ufficio del reato originario, sortire alcun effetto processuale favorevole per l'autore o il mandante della violenza.

Cass. pen. n. 9370/1996

L'esclusione della punibilità, sancita nel primo capoverso dell'art. 49 c.p., per l'ipotesi della presenza del cosiddetto agente provocatore, deve necessariamente supporre la derivazione assoluta ed esclusiva dell'azione delittuosa dallo stimolo istigatore dello stesso soggetto, e non può conseguentemente ritenersi ammissibile quando trattasi di determinazione proveniente anche da attività di soggetti diversi dall'agente provocatore.

Cass. pen. n. 5301/1996

In tema di spaccio di sostanze stupefacenti, per aversi consumazione del reato di cessione, non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso tra le parti. Il fatto che il venditore non disponga al momento della conclusione dell'accordo del quantitativo pattuito, ma sia in grado di procurarselo e di consegnarlo entro breve tempo, è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e non equivale ad una inesistenza originaria e assoluta dell'oggetto dell'azione, né determina una inefficienza causale della condotta, sì che possa farsi ricorso alla figura del reato impossibile prevista dal secondo comma dell'art. 49 c.p.

Cass. pen. n. 4187/1995

La configurabilità del tentativo di rapina non può essere esclusa per la presenza presso la banca ai cui danni la condotta era diretta, di un dispositivo antirapina. Quest'ultimo infatti non rende «impossibile» l'azione criminosa sia perché non intrinsecamente riferibile ai mezzi ed all'azione del colpevole, sia per la possibilità di suo non funzionamento e/o di funzionamento difettoso.

Cass. pen. n. 2104/1995

In tema di simulazione di reato la ritrattazione che sia avvenuta in un unico contesto (inteso in termini di continuità e di durata) con la denuncia simulatoria, determina il venir meno dell'idoneità offensiva dell'azione; la resipiscenza realizzata in un continuum rispetto al comportamento anteriore, in modo da escludere anche la possibilità di investigazioni ed accertamenti preliminari, fa venir meno infatti il carattere lesivo della condotta simulatoria, dando luogo ad un reato impossibile per inidoneità dell'azione a norma dell'art. 49 c.p.

Cass. pen. n. 382/1995

Non vi è reato impossibile ma reato punibile a titolo di tentativo allorquando l'oggetto, cui è indirizzata l'azione criminosa, manchi solo occasionalmente dal luogo di custodia.

Cass. pen. n. 1278/1994

In tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile (art. 49 c.p.) ricorre solo quando il falso sia riconoscibile ictu oculi dalla generalità dei consociati espressa dall'uomo qualunque di comune esperienza ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene.

Cass. pen. n. 8267/1993

Per ritenere l'ipotesi del reato impossibile, l'inidoneità degli atti deve essere assoluta, in rapporto all'evento voluto, con valutazione astratta dell'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo, che non deve consentire neppure un'attuazione eccezionale del proposito criminoso. Pertanto l'attività dell'agente provocatore è causa estrinseca per nulla incidente sull'attuazione della condotta del reo a raggiungere il risultato che era nei suoi propositi, sicché gli atti da costui compiuti conservano pienamente la loro efficienza causale e sintomatica. (Fattispecie in tema di sollecitazione alla vendita di stupefacenti da parte di agente della polizia nell'esercizio delle funzioni di istituto volte alla repressione del traffico di droga).

Cass. pen. n. 3405/1992

L'art. 49 c.p. prevede la non punibilità dell'agente quando per l'inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile che si verifichi l'evento dannoso o pericoloso, che costituisce la conseguenza del reato. L'inesistenza dell'oggetto materiale del reato acquista rilevanza giuridica ed esclude la sussistenza del delitto tentato soltanto quando esso sia inesistente in rerum natura oppure sia assoluta ed originaria, e non anche quando si sia in presenza di una mancanza accidentale o temporanea della cosa. Il giudizio, circa l'inesistenza dell'oggetto materiale, al di fuori dell'ipotesi dell'inesistenza in rerum natura dell'oggetto materiale del reato, deve essere accertata con giudizio ex ante, cosiddetta prognosi postuma, nel senso che il giudice dovrà porsi nella stessa condizione in cui era l'agente ed escluderà, in relazione alle concrete circostanze ed alle maggiori conoscenze dell'agente stesso, la sussistenza del reato, soltanto quando l'esistenza dell'oggetto appaia improbabile allorché viene posta in essere l'azione.

Cass. pen. n. 3745/1991

La figura del reato impossibile per inidoneità dell'azione presuppone la inefficienza originaria causale dell'azione da valutare in concreto, ma con giudizio ex ante. È necessario, quindi, perché un'azione possa essere considerata inidonea che la sua incapacità a condurre all'evento sia assoluta, intrinseca ed originaria e tale risulti secondo una valutazione oggettiva da compiersi risalendo al momento iniziale di essa.

Cass. pen. n. 15335/1990

L'opera dell'agente provocatore che determini il delitto non esclude la punibilità ai sensi dell'art. 49 capoverso c.p., perché l'impossibilità del verificarsi dell'evento va considerata in funzione dell'inidoneità dell'azione: la quale deve essere assoluta in rapporto all'evento voluto, con valutazione in concreto, ma con giudizio ex ante, dell'inefficienza strutturale dell'atto, che non deve consentire neppure un'attuazione eccezionale del proposito criminoso, sicché l'attività dell'agente provocatore, essendo causa estrinseca per nulla incidente sull'attitudine della condotta del reo a raggiungere il risultato voluto, non esclude l'efficacia causale della condotta stessa.

Cass. pen. n. 15193/1990

Il reato impossibile presuppone l'originaria, assoluta inefficienza causale dell'azione, da valutare oggettivamente in concreto e con giudizio ex ante, in relazione al caso in esame ed alla fattispecie legale. Il verificarsi dell'evento e, conseguentemente, il pericolo di offesa per il bene tutelato, debbono, cioè, profilarsi come impossibili a causa delle intrinseche caratteristiche dell'azione. Ne deriva che non ricorre l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità dell'azione, in caso di falso ideologico, ove, al fine di stabilire se sussista la falsità contestata all'imputato, siano necessari accertamenti ed indagini (fattispecie in tema di falsità ideologica in atto pubblico).

Cass. pen. n. 12068/1990

Non ricorre l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità dell'azione nel caso di detenzione per fine di spaccio di una pluralità di confezioni di eroina che, sommate tra loro superino in percentuale pura il limite minimo necessario per la produzione dell'effetto drogante, a nulla rilevando che ciascuna confezione contenga, in concentrazione pura, una quantità di sostanza stupefacente inferiore a detto limite.

Cass. pen. n. 11498/1990

L'ipotesi di reato impossibile ricorre ogni qual volta il reato non possa verificarsi o per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto. In tema di falso, l'inidoneità dell'azione ricorre nel cosiddetto falso grossolano, nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, mentre l'inesistenza dell'oggetto ricorre nel cosiddetto falso inutile, nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria. (Nella specie la Cassazione ha escluso che potesse ravvisarsi un'ipotesi di reato impossibile nel fatto di un portalettere che, in tale qualità, aveva apposto la falsa firma di diversi destinatari nello speciale registro dell'Amministrazione postale per l'arrivo e la consegna delle raccomandate, ed era stato conseguentemente ritenuto responsabile dai giudici di merito del delitto di falsità materiale in atto pubblico di cui all'art. 476 c.p.).

Cass. pen. n. 10835/1990

In materia di reato impossibile, nel caso di inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto di essa, l'impossibilità dell'evento deve porsi in termini di assolutezza e di attualità e giammai di eventualità o di rinvio ad un futuro più o meno prossimo, per quanto voluto ed auspicato dall'agente.

Cass. pen. n. 721/1989

Perché un'azione possa considerarsi inidonea agli effetti dell'art. 49, primo capoverso, in relazione all'art. 56 c.p., è necessario che la sua incapacità a produrre l'evento sia assoluta, intrinseca e originaria e tale risulti secondo una valutazione oggettiva da compiersi risalendo al momento iniziale dell'azione. La inidoneità degli atti, valida per integrare la figura del delitto tentato, deve essere, invero, considerata sotto il profilo potenziale, dal punto di vista dell'attitudine causale a conseguire il risultato prestabilito, indipendentemente da ogni intervento che in concreto abbia impedito la realizzazione dell'evento. Per la configurabilità del reato impossibile, pertanto, l'inidoneità, in rapporto all'evento voluto, deve essere assoluta, con valutazione astratta della inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non deve consentire neppure una attuazione eccezionale del proposito criminoso.

Cass. pen. n. 9624/1988

L'azione è inidonea, ed il reato è, quindi impossibile, quando in concreto è assolutamente inadeguata ed inefficiente ai fini della realizzazione del presupposto criminoso; l'inidoneità degli atti, valida ad escludere la figura del delitto tentato, va stabilita facendo riferimento all'inefficacia intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo esclusivamente potenziale, l'evento consumativo. Siffatta inadeguatezza alla produzione del risultano criminoso, che deve essere apprezzata con giudizio ex ante, in altri termini, non può essere tale in sé e per sé, indipendentemente da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto.

Cass. pen. n. 6218/1983

Ai fini della configurabilità del reato impossibile, ai sensi dell'art. 49 comma secondo c.p., l'inidoneità dell'azione va valutata in rapporto alla condotta originaria dell'agente, la quale per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato ed indipendentemente da cause estranee o estrinseche, deve essere priva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell'evento. L'accertamento di tale requisito, che non può prescindere dalla considerazione del caso concreto e dal riferimento alla fattispecie legale, deve, perciò, avere riguardo all'inizio dell'azione la cui inidoneità deve essere assoluta, nel senso che rispetto ad essa il verificarsi dell'evento si profili come impossibile e non soltanto come improbabile. (Nella specie è stata esclusa l'applicazione dell'art. 49 comma secondo c.p. in un'ipotesi in cui, al fine di «sollecitare la soluzione del problema della droga in sede legislativa e politica», era stata offerta la droga a terze persone, con l'asserita certezza che l'offerta non sarebbe stata accolta).

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Anonimo chiede
martedì 05/12/2023
“Buongiorno, volevo una delucidazione per quanto riguarda una mio quesito. Poco tempo fa stavo cercando su google una troupe di una serie televisiva. Ebbene digitai in modo errato alcune parole e mi venne fuori una frase del tipo (mcast pov stagione 2 per 13"4), gli iniziali link erano pertinenti alla mia ricerca, ma in seguito altri link erano molto sospetti. Mi accorsi che avevo attiva la protezione di google su "sfoca" e quindi link inappropriati sarebbero apparsi lo stesso. Misi poi la protezione google su "filtra" per togliermi questo scrupolo di capire se il link potesse comunque essere di cose appropriate e ripetei la stessa ricerca con la stessa frase. Proprio sull'ultima impostazione mentre scorro la pagina dei risultati arrivano due diversi link di pagine cinesi/giapponesi che mi turbarono molto pensando (sono una persona che pensa sempre al peggio) ci fossero materiali illegali obbrobriosi al loro interno. La protezione di google era al massimo, però google non è onnipotente e può sbagliare. In sintesi se come nel mio caso mi trovo in questa situazione a ritrovarmi link molto sospettosi e logicamente non li ho aperti, ho commesso qualche azione penale ? Inoltre la mia scrupolosità a ricercare la stessa frase con protezione massima di google per cercare di rassicurarmi che il link apparso non fosse inappropriato, ma poi sono apparsi altri due link ancora più sospettosi (chiaramente non li ho aperti) costituisce una condotta di reato ?”
Consulenza legale i 12/12/2023
In premessa va detto che nella richiesta di parere in esame non si chiarisce la ragione per cui i link fossero “sospettosi”; ciò nonostante, è possibile ipotizzare che il sospetto fosse collegato alla ipotetica natura pedopornografica degli stessi.

Ebbene, va detto che nel caso di specie non sussiste alcun reato.

Il diritto penale, invero, è retto da un principio molto banale, che è quello di tipicità e materialità.
Senza entrare in complesse valutazioni dottrinali, il principio in parola impone che ai fini della sussistenza di un qualsivoglia reato penale bisogna porre in essere un fatto e quindi bisogna “fare qualcosa”.

Il “pensiero di…” porre in essere una determinata azione non può assurgere a reato penale e ciò è anche sancito da un brocardo latino molto eloquente, ovvero cogitationis poenam nemo patitur, seconco il quale la sola intenzione criminosa non può essere assoggettata a sanzione penale perché, appunto, occorre che venga posto in essere un fatto materiale.

Se, quindi, nessun link è stato aperto, anche laddove il soggetto abbia avuto il forte sospetto che quei collegamenti conducessero a materiale illegale (asseritamente pedopornografico) non vi può essere alcun reato perché non è stata posta in essere alcuna condotta materiale.