Le ispezioni e le perquisizioni ricevono nel codice di procedura penale vigente un analogo trattamento normativo e una comune collocazione sistematica ma, pur essendo istituti affini, presentano differenze nella loro struttura naturalistico-giuridica; ad esse il legislatore del 1988 ha attribuito un nuovo inquadramento sistematico, collocandole tra i mezzi di ricerca della prova insieme ai sequestri e alle intercettazioni. L'analisi degli istituti farà anche riferimento alle norme... (continua)
In appendice i riferimenti al D.Lgs. n. 106/2009 correttivo del T.U. sicurezza
Il Codice consiste in un sistema omogeneo di normativa, di prassi e di giurisprudenza in tema di vigilanza e ispezioni in materia di lavoro, corredato da una trattazione specifica del sistema sanzionatorio. Suddiviso in due Parti, dedicate “Procedure” e “Sanzioni”, e in otto sezioni, a loro volta ripartite in capitoli.
La prima parte si distingue in sei sezioni:
1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reatoo cose pertinenti al reato[253], è disposta perquisizione personale[249]. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato (1) o dell'evaso (2) [c.p. 385], è disposta perquisizione locale[250]. 1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorchè protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.
1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorchè protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.
2. La perquisizione è disposta con decreto motivato [343 2, 365, 352].
3. L'autorità giudiziariapuò procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziariadelegati con lo stesso decreto (3).
(1) L'articolo enuncia le condizioni e le finalità dell'attività di ricerca delle prove in questione, sancendo il principio che la perquisizione, sia personale che locale, ha lo scopo di assicurare il corpo del reato o cose che ad esso si riferiscono e che si presumono nascoste sulla persona o in un determinato luogo. La perquisizione locale è, inoltre, disposta anche quando deve eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso. Sul punto, la norma è un po' evasiva ed indeterminata in quanto, quando parla di arresto dell'imputato, certamente non si riferisce all'istituto dell'arresto, obbligatorio o facoltativo, ove la perquisizione è un atto di iniziativa esclusiva degli ufficiali o agenti di p.g. ed ove l'arrestato nella flagranza di reato non è ancora imputato, bensì indagato. A nostro avviso, la locuzione di arresto dell'imputato si riferisce alla cattura della persona contro la quale è stata emessa una misura cautelare o un ordine di carcerazione o sottoposta a fermo, fattispecie tutte che troviamo nelle attività di iniziativa dell'ufficiale di polizia giudiziaria quando sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono l'emissione di un tempestivo decreto di perquisizione [v. 352 2].
(2) Il secondo e terzo comma fissano le modalità della perquisizione eseguibile direttamente dall'autorità giudiziaria (P.M. o giudice) o su delega a ufficiali di p.g. La Polizia giudiziaria ha, comunque, un autonomo potere di perquisizione che esercita nella flagranza di reato [v. 352 1 e leggi speciali].
(3) Per i reati ministeriali, cfr. l. cost. 16-1-1989, n. 1 (art. 10): «Nei procedimenti per i reati indicati dall'art. 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'art. 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione».
La perquisizione tende alla ricerca del corpo del reato e di cose pertinenti al reato che saranno oggetto, se rinvenute, di un provvedimento di sequestro. In giurisprudenza è discusso se l'accertata illegittimità della perquisizione possa incidere sulla legittimità del successivo sequestro. Secondo un orientamento, il potere di sequestro è condizionato solo dall'acquisibilità del bene e dall'insussistenza di divieti probatori espliciti (Corte di Cassazione 2 maggio 1995, 4827). Esso ha differenti presupposti e funzione giuridica rispetto alla perquisizione sottesa (Corte di Cassazione 22 maggio 1991, n. 1557). Secondo un altro indirizzo, invece, poiché il sistema normativo prevede un inscindibile nesso di causalità tra le perquisizione ed il sequestro probatorio, deve considerarsi illegittimo il sequestro operato dalla polizia giudiziaria a seguito di una perquisizione illegittimamente compiuta (Corte di Cassazione 11 aprile 1994, n. 629).