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Vietato portare cibo nei lidi e il gestore può effettuare controlli e perquisizioni all'ingresso: ma è vero? Sfatiamo un altro mito

Vietato portare cibo nei lidi e il gestore può effettuare controlli e perquisizioni all'ingresso: ma è vero? Sfatiamo un altro mito
Divieto di introdurre cibo nel lido e controlli del gestore: è lecito perquisire la borsa frigo all’entrata dello stabilimento?
Con l'estate, le spiagge e i lidi sono presi d'assalto. Però, da qualche tempo, è emersa la tendenza di alcuni gestori di stabilimenti balneari di vietare l'introduzione di alimenti e bibite da fuori. Addirittura, in alcuni casi, i clienti sono stati perquisiti sotto l'ombrellone: sono stati costretti ad aprire le proprie borse frigo soltanto per verificare se riempite con il loro cibo o bevande portati da casa.

La domanda nasce spontanea: il gestore di un lido balneare (o chi per lui) può obbligarti ad aprire la tua borsa e a mostrargli il suo contenuto o, addirittura, può spingersi fino a perquisirti all'entrata dello stabilimento per controllare se introduci cibo o bibite da fuori?

Partiamo da una premessa. Tra i diritti dei bagnanti c'è quello di mangiare in spiaggia, a condizione che però questa attività sia compiuta nel rispetto degli altri bagnanti e dell'ambiente. Infatti, il gestore del lido non può vietare di introdurre cibo e bevande da consumare in spiaggia.

Ciò detto, devi sapere che la perquisizione è un'attività che il codice di procedura penale (artt. 247 e ss. c.p.p.) riserva, durante le indagini preliminari, al pubblico ministero: egli può procedere personalmente o autorizzare la polizia giudiziaria.
La polizia giudiziaria può perquisire di propria iniziativa solo nei casi di urgenza, quando non può aspettare l'autorizzazione del pubblico ministero: ciò è possibile solo in caso di flagranza di reato e di evasione. Al di fuori di queste ipotesi, serve sempre un provvedimento autorizzativo del pubblico ministero.
Durante il processo, invece, è il giudice che provvede, pronunciando un proprio provvedimento ed, eventualmente, delegando l'attività alla polizia giudiziaria.

Quindi, certamente, non è attività che può compiere il gestore di uno stabilimento balneare di propria iniziativa.

E non è attività che può essere realizzata con lo scopo di scoprire se qualcuno introduce in spiaggia cibo o bevande da casa.

Infatti, la perquisizione ha la finalità di acquisire il corpo del reato o le cose pertinenti il reato ai sensi dell'art. 253 c.p.p.: con “corpo del reato” si intendono le cose sulle quali o con le quali si è commesso il reato e quelle cose sono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato stesso; con “cose pertinenti al reato” si intende tutto ciò che è necessario per l'accertamento dei fatti.

Peraltro, il codice disciplina le modalità con cui occorre effettuare la perquisizione, prevedendo una serie di garanzie e di accorgimenti a tutela della persona da perquisire.

L'art. 249 c.p.p. stabilisce che si può procedere alla perquisizione personale quando c'è il sospetto che un soggetto nasconda, sulla propria persona, il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Questo è un presupposto fondamentale: sicuramente, non si può effettuare una perquisizione perché c'è il sospetto che la persona stia introducendo nel lido cibo da fuori.

Nel caso di perquisizione personale, il codice prevede che, prima di effettuare la perquisizione, l' autorità giudiziaria deve consegnare al soggetto da perquisire una copia del provvedimento motivato, con l'avviso che egli può farsi assistere da persona di fiducia.
Poi, durante le operazioni, la legge prevede che la perquisizione venga realizzata nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore della persona che vi è sottoposta.

Quindi, un gestore di stabilimento balneare, che si comporta in questo modo, viola non solo i diritti dei bagnanti e il codice civile, ma compie anche un'attività che l'ordinamento attribuisce soltanto a giudice, pubblico ministero e, in casi eccezionali, polizia giudiziaria.


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