Testi per approfondire questo articolo

Eccezioni e questioni preliminari nel processo penale

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: febbraio 2012
Prezzo: 55,00 -10% 49,50 €

L'opera contiene un catalogo completo delle eccezioni e delle altre questioni procedurali che possono essere proposte nella fase degli atti preliminari al dibattimento. In particolare, vengono analiticamente trattate le eccezioni di inammissibilità, nullità e inutilizzabilità di atti. Per ciascun istituto preso in considerazione, sono state richiamate le norme che lo regolano e illustrate le modalità di formulazione delle relative questioni o eccezioni, con il... (continua)

Difesa e dibattimento penale. Suggerimenti argomentativi

Editore: Giuffrè
Collana: Il processo penale accusatorio
Data di pubblicazione: dicembre 2008
Prezzo: 17,00 -10% 15,30 €

E' possibile dire che la verità che emerge dal processo è la tesi del P.M., non falsificata dalla critica opposta dalla difesa? Oppure la verità affermata in sentenza è la trasposizione della tesi difensiva avverso la quale la prospettazione accusatoria nulla ha potuto? O quanto contenuto nella sentenza corrisponde a quanto storicamente accaduto?
In questa opera gli autori cercano di fornire alcuni spunti di riflessione sul ruolo che il difensore ha in... (continua)

Attività preparatorie del contraddittorio dibattimentale

Editore: Giappichelli
Collana: Procedura penale. Studi
Data di pubblicazione: aprile 2010
Prezzo: 37,00 -10% 33,30 €

Il presente studio osserva un problema cruciale del processo penale: come preparare un dibattimento in contraddittorio che si ispiri all'idea del giusto processo. Dunque, non la fase degli atti preliminari al dibattimento in senso descrittivo o organizzativo, bensì come punta di iceberg di una più ampia attività preparatoria svolta anche in altre fasi. Spesso vengono trascurati alcuni aspetti essenziali della realtà processuale, riconosciuti invece dall'art. 111... (continua)

Il proscioglimento predibattimentale

Autore: Iai Ivano
Editore: Giuffrè
Collana: Studi di diritto processuale penale
Data di pubblicazione: ottobre 2009
Prezzo: 16,00 -10% 14,40 €

Origini dell'istituto - La fase degli atti preliminari al dibattimento nel giudizio di primo grado - Il proscioglimento nella fase degli atti preliminari al dibattimento di primo grado - Il proscioglimento predibattimentale e le impugnazioni (L'impugnazione della sentenza predibattimentale - La problematica del proscioglimento nel predibattimento d'appello, di cassazione e di rinvio) - Conclusione - Appendice bibliografica.

(continua)

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Articolo 503

Codice di Procedura Penale

Esame delle parti private

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Dispositivo dell'art. 503 Codice di Procedura Penale

1. Il presidente dispone l'esame delle partiche ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniariae imputato (1).
2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame può rivolgere nuove domande (2).
3. Fermi i divieti di lettura [514] e di allegazione [515], il pubblico ministero e i difensori, per contestarein tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto [500 2] (3).
4. Si applica la disposizione dell'articolo 500 comma 2 (4).
5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero [350, 351 1 b i s, 370] sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento [431], se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3 (5).
6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3ter, 391 e 422 (6).

Note

(1) L'ordine di assunzione degli esami delle parti risulta codificato senza che sia previsto alcun potere di deroga da parte delle stesse [v. invece 496 2]. La Cassazione ha definito di natura ordinatoria l'ordine di escussione, non essendo prevista alcuna conseguenza per la sua violazione. L'art. 150 disp. att. stabilisce che l'esame delle parti si svolge «appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato» (espressione ambigua, dal momento che anche l'esame della parte civile può considerarsi una prova a carico).

(2) Vengono richiamati, in questa sede, solo gli artt. 498 e 499. Ciò significa anzitutto che non trova applicazione l'art. 497, che contiene la formula del c.d. giuramento: la parte, quindi, non è impegnata a dire la verità, ancorché non si tratti dell'imputato (se, però, si tratta della parte civile, che è anche testimone, tale ultima qualità prevale, ex art. 208, per cui sarà tenuta a deporre secondo verità). In base a quanto disposto dall'art. 209, saranno applicabili anche gli artt. 194 (oggetto e limiti della testimonianza), 198 2 (esenzione dall'obbligo di rispondere a domande autoindizianti), 195. È inoltre sancito che dell'eventuale mancata risposta a qualche domanda se ne dia atto a verbale. Ciò significa che se la parte ha facoltà di non sottoporsi all'esame (e da tale condotta il giudice non è autorizzato a dedurre alcunché, qualora non ricorrano le ipotesi in cui possano acquisirsi le precedenti dichiarazioni, su cui vedi infra), nel caso abbia accettato l'esame, è tenuta a rispondere a tutte le domande (fatta eccezione per la particolare ipotesi di cui all'art. 198 2), e la sua condotta potrà formare oggetto di valutazione in sede di decisione.
L'ordine delle domande risulta delineato con sufficiente chiarezza: queste vengono rivolte prima dalla parte che ha chiesto l'esame, e quindi dalle altre, dando precedenza all'accusa (pubblica o privata) e quindi ai difensori, tenendo per ultimo quello dell'imputato (se non è stato quest'ultimo a chiedere l'esame).

(3) Con una norma che ripete quasi letteralmente il comma 1 dell'art. 500, si prevede anche in sede di esame l'istituto della contestazione. Il comma successivo, poi, richiama espressamente il comma 2 dello stesso articolo, sicché non resta che rinviare a quanto detto sub art. 500.

(4) Il richiamo al comma 2 dell'art. 500 riguarda in sostanza un ritocco formale operato dall'art. 17 della l. 63/2001, reso opportuno dall'esigenza di coordinare la disciplina delle dichiarazioni rese dalle parti private e contenute nel fascicolo del P.M. alla diversa collocazione nel comma 2 e non più nel comma 3 dell'art. 500, della regola dell'utilizzo delle dichiarazioni difformi rese in precedenza, e contenute nel fascicolo del P.M., ai soli fini della credibilità del teste. Si tratta naturalmente di un limite che interessa solo quelle dichiarazioni alle quali il difensore non aveva il diritto di assistere, altrimenti infatti si applica la regola contenuta nel successivo comma 5.

(5) Anche per l'esame sono previste, in via di eccezione, delle ipotesi in cui è possibile acquisire, attraverso le contestazioni, particolari atti, cui potrà attribuirsi valore probatorio. La norma è stata modificata dalla legge 356/92 (che convertiva il d.l. 306/92), e attribuisce tale potenzialità alle dichiarazioni garantite assunte dal P.M. o (per delega di questi) dalla p.g. Il comma successivo assoggetta alla medesima disciplina gli interrogatori resi dall'indagato a seguito di esecuzione di ordinanza di custodia cautelare (in carcere o domiciliare), di udienza di convalida e di udienza preliminare (si badi, però, che il richiamo è all'art. 422, e non al 421, sicché dovrebbe concludersi che solo l'interrogatorio reso a seguito del c.d. supplemento istruttorio abbia la particolare valenza prevista nella norma).

(6) Comma così modificato dalla l. 8-8-1995, n. 332. La norma che stiamo esaminando non ne parla, ma l'art. 210 contiene la disciplina dell'esame di persona imputata in un procedimento connesso. Si tratta di un esame che in seguito alla l. 63/2001 ha subito diverse modifiche caratterizzate dall'intento di ridurre l'area delle incompatibilità a testimoniare e conseguentemente attribuire carattere residuale alla disciplina di cui all'art. 210, in una operazione di coordinamento con le altre novità contenute negli artt. 64, 197, 197bis, 500 c.p.p. Così, il legislatore della riforma ha ridotto i casi in cui l'imputato in un procedimento connesso o collegato possa avvalersi del diritto al silenzio e ampliato quelli in cui sia obbligato ad assumersi la responsabilità delle sue scelte attraverso l'obbligo della testimonianza (obbligo, quest'ultimo che sussiste tutte le volte in cui il giudizio si è concluso con sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o anche di patteggiamento). La disciplina di cui all'art. 210, non riguarda più ogni possibile ipotesi di connessione, bensì soltanto quella delineata nella lett. a), dell'art. 12, caratterizzata dalla inscindibilità ed interdipendenza nelle posizioni (concorso di persone, cooperazione di persone nel reato colposo, concorso di cause indipendenti). Per una analisi dettagliata della nuova disciplina in tema di esame di persona imputata in un procedimento connesso si rinvia a quanto già esplicato sub art. 210.


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